Da ieri, 2 agosto 2026, sono diventati operativi gli obblighi di trasparenza con cui l’Unione europea disciplina lo sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa. L’obiettivo non è limitare l’uso della tecnologia, ma fare in modo che chiunque sappia se sta interagendo con l’Ai o meno.
Nuove regole che L’Agenzia di Viaggi Magazine ha in un certo senso anticipato introducendo Petit Pascal, collega virtuale che firma in modo trasparente tutti i contenuti redatti dall’Ai, sempre supervisionati dal team editoriale.
1 . Entrata in vigore e destinatari
Gli obblighi di trasparenza sono previsti dall’articolo 50 dell’Ai Act (Regolamento Ue 2024/1689). Le norme si applicano a: fornitori, ovvero chi sviluppa e immette sul mercato o mette in servizio sistemi/modelli di Ai con il proprio nome/marchio; deployer (utilizzatori professionali), persone o enti che usano l’Ai nell’esercizio della propria attività, escluse le attività personali.
Per agevolare il rispetto di tali regole, la Commissione europea ha pubblicato un Codice di condotta (10 giugno 2026) e Orientamenti pratici (20 luglio 2026).
2. Obblighi per i fornitori di Ai
Interazione diretta con le persone (es. chatbot): devono informare chiaramente l’utente che sta interagendo con una Ai.
Eccezioni: se l’origine artificiale è del tutto evidente, oppure se il sistema è autorizzato per legge al contrasto dei reati.
Contenuti sintetici (audio, immagini, video, testi): devono inserire marcatori leggibili meccanicamente (es. watermark o metadati) che rendano rilevabile la natura artificiale del contenuto.
3. Obblighi per gli utilizzatori (deployer)
Chi pubblica deepfake (video/audio/immagini manipolati) o testi generati da Ai d’interesse pubblico deve dichiarare chiaramente l’origine artificiale del contenuto.
Eccezioni per i testi generati da Ai: l’obbligo di dichiarazione non si applica se il testo è sottoposto a revisione umana/controllo editoriale e c’è un responsabile editoriale identificabile.
Revisione umana e controllo editoriale: richiedono un esame sostanziale della materia, la verifica dei fatti (fact checking) e la possibilità di modificare/approvare il testo (es. caporedattore o peer review).
Responsabilità editoriale: l’identità e i contatti del responsabile (fisico o giuridico) devono essere resi pubblici in modo accessibile (online nei termini del sito, offline nel colophon).
4. Sanzioni
Il mancato rispetto degli obblighi comporta sanzioni amministrative pecuniarie elevate: fino a 15 milioni di euro o fino al 3% del fatturato globale annuo dell’anno precedente (si applica la cifra più alta).
Per le Pmi e startup si applica la cifra inferiore tra i due limiti.
5. Chi controlla
La responsabilità dell’applicazione delle norme di trasparenza e delle pratiche vietate è condivisa tra tre organismi:
L’Ufficio per l’Ai: applica le norme per i sistemi di Ai offerti dallo stesso fornitore del modello di Ai per finalità generali sottostante. Riguarda anche i sistemi integrati nelle piattaforme online di dimensioni molto grandi o nei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati a norma della legge sui servizi digitali.
Le autorità nazionali competenti: applicano le norme per altri sistemi di Ai.
Il Garante europeo della protezione dei dati: applica le norme per i sistemi di Ai utilizzati dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell’Unione europea.


