L’opzione di Wizz Air “Assistenza per disservizi” finisce nel mirino di Codici. L’associazione consumatori ha inviato una formale diffida e messa in mora, contestando alla low cost ungherese la vendita come optional di diritti già garantiti dall’Europa.
Il servizio aggiuntivo, proposto durante la procedura di acquisto del biglietto, promette, in caso di cancellazione o ritardo, la possibilità di riprenotare un nuovo volo, anche con un’altra compagnia, oppure di ottenere un rimborso.
La contestazione non riguarda la possibilità, in astratto, di commercializzare servizi supplementari. Il problema, secondo Codici, è che una parte delle prestazioni si sovrappone alle tutele che il Regolamento Ce n. 261/2004 già riconosce gratuitamente ai passeggeri con i relativi presupposti. Inoltre, il servizio verrebbe presentato con limiti economici che non corrispondono ai diritti previsti dal Regolamento europeo.
Cosa prevede il regolamento europeo
Il Regolamento Ce n. 261/2004 prevede una serie di diritti a carico del vettore operativo. In caso di cancellazione, l’articolo 8 stabilisce la scelta tra il rimborso e il re-routing verso la destinazione finale in condizioni di trasporto comparabili e non appena possibile.
In caso di ritardo alla partenza, l’articolo 6 prevede l’assistenza gratuita di cui all’articolo 9, secondo soglie differenziate in relazione alla distanza: 2, 3 o 4 ore. Quando il ritardo raggiunge almeno 5 ore, il passeggero può inoltre avvalersi della facoltà di rimborso prevista dall’articolo 8.
L’articolo 9 prevede, inoltre, gratuitamente e nei casi previsti dalla normativa, pasti e bevande in rapporto alla durata dell’attesa, sistemazione alberghiera quando necessaria, trasporto tra aeroporto e luogo di sistemazione, due comunicazioni telefoniche o equivalenti.
La contestazione di Codici
«Non contestiamo a Wizz Air la possibilità di offrire un servizio aggiuntivo – precisa Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici – ma il fatto che, nel processo di acquisto, il consumatore possa essere indotto a pagare per ottenere prestazioni che, in determinate circostanze, il vettore è già tenuto a garantire gratuitamente in forza della normativa europea. Se il consumatore deve pagare per un servizio che comprende anche prestazioni riconducibili agli obblighi previsti dalla normativa, deve essere informato con assoluta chiarezza su ciò che acquista e, soprattutto, su ciò che continuerebbe ad avere anche rifiutando questa opzione».
Quando trova applicazione l’articolo 8, sottolinea Codici, “il passeggero ha diritto di scegliere, alle condizioni previste dalla norma, tra il rimborso e il re-routing verso la destinazione finale in condizioni di trasporto comparabili e non appena possibile. Il Regolamento non stabilisce un massimale di 200 o 500 euro quale limite generale del diritto al re-routing. Il servizio commerciale di Wizz Air, invece, prevede un Service Cap, cioè un limite economico alla possibilità di utilizzare il servizio di riprenotazione. La stessa Wizz Air presenta il servizio come una prestazione opzionale e specifica che la riprenotazione può avvenire entro l’importo massimo previsto per passeggero”.
«Il problema non è l’esistenza di un limite economico in un servizio commerciale facoltativo – sottolinea ancora Giacomelli – ma non porre il consumatore nella condizione di comprendere che quel limite appartiene al servizio che sta pagando e non al diritto al re-routing. Sono due cose completamente diverse e devono essere presentate come tali».
«La questione che poniamo a Wizz Air è molto semplice – osserva Stefano Gallotta, avvocato di Codici – Se il servizio a pagamento offre qualcosa di ulteriore rispetto all’Ec261, lo si dica chiaramente. Se, invece, ripropone prestazioni che il vettore deve già garantire gratuitamente, non si può creare nel consumatore la convinzione che debba pagare per ottenerle. E soprattutto non si possono confondere i massimali del servizio commerciale con i diritti previsti dalla legge europea».


