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Il contratto di compravendita di pacchetti turistici e servizi singoli in regime Iva 74ter (2° parte)

Nella precedente Newsletter n. 11 abbiamo definito le forme commerciali della compravendita di servizi turistici che rientrano nel regime Iva 74ter. E’ bene chiarire anzitutto il profilo della responsabilità civile di questo tipo di contratto di viaggio: il fatto che il servizio venga trattato in compravendita anziché in intermediazione con provvigione non sposta le regole sulla responsabilità da prodotto, purché il contratto sia correttamente stipulato e il nome dell’organizzatore del pacchetto o del fornitore del servizio singolo sia indicato con chiarezza. A queste condizioni l’agenzia intermediaria limita le sue responsabilità a quelle del venditore come da normativa vigente (vedi la Newsletter n. 8 del 20 ottobre 2017).

In altre parole, a nostro parere non è vero che l’acquisto di un servizio con il cosiddetto estratto conto al netto trasformi automaticamente l’agenzia intermediaria in organizzatore. Se i servizi acquistati al netto non vengono combinati con altri servizi significativi quali ad esempio un trasporto, un trasferimento, una notte in più, un pasto aggiuntivo, una visita aggiuntiva, non nasce un nuovo pacchetto di cui l’agenzia sia l’organizzatore. Se invece ciò accade, allora l’agenzia diventa a tutti gli effetti l’organizzatore del nuovo pacchetto. Viceversa non concorrono a formare un nuovo pacchetto servizi puramente accessori, che servano semplicemente per consentire al passeggero di compiere quel viaggio, come per esempio una polizza assicurativa o un visto.

La contabilizzazione della pratica di compravendita è a costi e ricavi, con determinazione del Margine commerciale di compravendita (gross profit). L’Iva 74-ter, ove imponibile, va contabilizzata fra i costi o meglio in diminuzione dei ricavi. Si evidenzia pertanto che l’utilizzo della pratica di compravendita, anziché di quella di intermediazione (ove possibile), aumenta sia il volume d’affari Iva che l’ammmontare dei ricavi, con possibile superamento dei limiti per il regime Iva trimestrale e per la contabilità semplificata.

Il regime Iva applicabile è l’art. 74-ter commi 5 e 5bis (base da base), introdotto nel DPR 633 nel 1979/1980. L’agenzia ha l’obbligo di emissione della fattura intestata al viaggiatore non oltre la data convenzionale del momento impositivo ai fini Iva (cioè la minore fra le date di integrale incasso del corrispettivo e di partenza), senza evidenziazione dell’Iva anche se esistente. L’importo del viaggio può anche essere frazionato in più fatture, purché tutte con data antecedente a quella del momento impositivo. Il corrispettivo totale del viaggio va registrato e inserito nella liquidazione Iva entro il mese successivo alla data del momento impositivo. Se il cliente finale è un soggetto partita Iva italiano con diritto alla detrazione dell’imposta e il servizio è un hotel o ristorante, si evidenzia qui il conflitto di principi già illustrato nella Newsletter n. 6 del 6 ottobre 2017.

La prossima Newsletter sarà dedicata a quella che è in generale la tipologia commerciale maggiormente utilizzata nell’agenzia dettagliante, vale a dire il Contratto di Intermediario di Viaggi in regime Iva ordinario.

Maggiori dettagli nella sezione advmanager.org > Documentazione, del nostro portale.

Enrico Scotti, founder F. Scotti & Partners & ADVManager

Marco Motta, Studio Motta Dottori Commercialisti

La Newsletter del Comitato Scientifico di ©ADVMANAGER 17 novembre 2017 n. 12
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