Dopo mesi di tribolazioni, abbiamo la nuova legge sui pacchetti turistici. Un punto di svolta, sebbene i tempi per il recepimento da parte dei Paesi membri siano di ben due anni. Ma si tratta di una revisione che ha generato non pochi malumori nel turismo organizzato.
A pochi giorni dal varo, le principali associazioni di categoria – Astoi, Fiavet, Assoviaggi, Fto, Aidit, Aiav, Maavi – hanno diffuso una nota congiunta, gridando al- l’ingiustizia di una norma che “favorisce abusivi e piattaforme online extraeuropee, creando squilibri insostenibili nel mercato, ad esempio attraverso il meccanismo contorto e opaco dei cosiddetti pacchetti click through o con l’applicazione di sanzioni abnormi al comparto”.
Il testo, a detta delle stesse sigle, contiene “oneri insostenibili per le imprese del travel e spinge il consumatore a rivolgersi a canali dove le tutele sono minori”. Il provvedimento, inoltre, non tiene conto della “crescita esponenziale delle truffe digitali perpetrate da influencer e travel designer che vendono pacchetti turistici senza rispettare obblighi assicurativi e legali”. Per non parlare poi delle contraddizioni, in primis l’inesistenza di un fondo di garanzia per i vettori come quello richiesto a tour operator e agenzie.
Vediamo ora, nel dettaglio, il testo approvato dal Parlamento Ue nei suoi quattro punti-chiave.
1. DEFINIZIONE DI PACKAGE
Sono stati chiariti e semplificati diversi aspetti della normativa sui pacchetti turistici. È stato escluso l’ambito dei servizi “collegati” per evitare dubbi legali e si è chiarito cosa si intende per pacchetto, includendo i servizi aggiunti entro 24 ore.
Sono state migliorate le regole sulle informazioni da fornire prima del contratto, sui pagamenti e sul diritto di recesso. È stata eliminata la norma che imponeva un acconto del 25% prima della partenza. È stata anche scartata la proposta del conto fiduciario, considerata troppo complicata. C’è una semplificazione nelle definizioni che attengono i servizi, con una sottolineatura per i “linked travel arrangements” che riduce le incertezze.
2. VOUCHER
Tema al centro delle discussioni durante la pandemia, i deputati hanno inteso garantire il diritto dei consumatori a rifiutare i voucher e richiedere invece un rimborso entro 14 giorni. Inoltre, se il voucher viene accettato ma non utilizzato pienamente, il valore residuo deve essere rimborsato al viaggiatore alla scadenza.
I voucher potranno avere validità fino a 12 mesi, prorogabile o trasferibile una sola volta. Pertanto i voucher devono essere garantiti anche in caso di insolvenza del tour operator e il loro valore deve corrispondere almeno all’ammontare del rimborso spettante.
I titolari devono avere priorità nella scelta dei servizi di viaggio e devono poterli utilizzare per qualsiasi servizio offerto dall’organizzatore, in una o più soluzioni.
In termini pratici i viaggiatori potranno rifiutare un voucher a compensazione di una cancellazione e richiedere il rimborso entro 14 giorni. Se accettano il voucher ma non lo usano completamente, avranno diritto al rimborso del valore residuo.
3. CANCELLAZIONE DEL VIAGGIO
In caso di circostanze inevitabili o straordinarie nella località di partenza o destinazione prima del viaggio, o che ne compromettano lo svolgimento, i viaggiatori possono cancellare senza penali e ottenere il rimborso totale. La giustificazione della cancellazione deve essere valutata caso per caso.
Tuttavia, ogni avviso ufficiale di viaggio emesso fino a 28 giorni prima della partenza deve essere considerato un elemento rilevante. All’articolo 12 vengono inoltre fissati criteri oggettivi per individuare le circostanze inevitabili e straordinarie, evitando automatismi legati agli avvisi delle autorità. È confermata la facoltatività nell’uso dei voucher, cedibili gratuitamente una sola volta previo consenso del viaggiatore, come anche maggiori tutele nella gestione dei reclami.
4. ACCONTI
Pur sostenendo in linea generale le proposte della Commissione, i deputati hanno eliminato il limite sugli acconti dei clienti ai tour operator. La Commissione proponeva un massimo del 25% del costo totale alla prenotazione e saldo entro 28 giorni dalla partenza, mentre i deputati ritengono che la decisione debba spettare ai singoli Stati membri che dovranno fissare con criterio la percentuale dovuta dal cliente-consumatore.
È infine previsto un termine di 24 mesi per il recepimento, così da consentire alle imprese un adeguamento graduale senza ricadute sull’operatività corrente.
Nel commentare l’approvazione del Parlamento Ue, il relatore della proposta di revisione, il maltese e più volte contestato Alex Agius Saliba, aveva sottolineato come l’obiettivo sia stato sempre «rafforzare i diritti dei consumatori».
«In termini di pacchetti turistici – aveva aggiunto – situazioni straordinarie possono causare molta tensione se non si è in grado di viaggiare. Stabiliamo chiaramente che in tali casi il consumatore può annullare il pacchetto e ricevere rimborsi completi, così da poter prenotare un’altra vacanza».
Ora, accanto all’acceso dibattito scaturito all’interno del settore, si attendono gli esiti dei negoziati interistituzionali con il Consiglio Ue (i cosiddetti triloghi) sul testo liberato dall’Europarlamento, avviati a fine settembre. Solo al termine di questa procedura si arriverà all’adozione definitiva della direttiva riformata. Di fatto – ed è questo l’auspicio di adv e tour operator – la revisione della direttiva potrebbe subire variazioni nel corso dei triloghi.

