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La rivoluzione dei contratti di viaggio

Il 1° luglio entra in vigore la direttiva Ue sui pacchetti e i servizi turistici collegati. Un testo che cambia il modus operandi di agenti di viaggi e tour operator con l’introduzione di un nuovo contratto di viaggio che prevede, senza contare condizioni generali e informativa sulla privacy, riferimenti obbligatori al fondo di garanzia e un allegato imprescindibile: si tratta del modulo informativo standard, che deve essere pertinente alla tipologia di accordo e non è modificabile, perché predisposto in modo uniforme dall’Unione europea.

Ma gli addetti ai lavori, costretti a un cambiamento annunciato, ma comunque repentino, non sono rimasti soli. Le associazioni di categoria, infatti, hanno lavorato giorno e notte per preparare un modello contrattuale di supporto, disponibile online o nelle proprie segreterie di riferimento, come hanno fatto ad esempio, in tandem, Fiavet e Assoviaggi. Però è stata FtoFederazione Turismo Organizzato a battere tutti sul tempo, presentando il suo contratto in un webinar sulla nostra piattaforma. Un evento di grande richiamo a cui hanno preso parte oltre 600 addetti ai lavori, interessati alla relazione dell’avvocato Camilla Monese, che ha illustrato con chiarezza i nuovi paletti fissati dalla direttiva Ue 2015/2302.

Sul tavolo, dunque, non c’è un solo contratto. Ma diversi facsimili elaborati dalle diverse sigle. Almeno finora. Perché al momento non è escluso un accordo tra le varie associazioni. «Una proposta unica, che metta d’accordo tutti», come si augura Ivana Jelinic, presidente di Fiavet Nazionale.

«Con il webinar abbiamo raggiunto un risultato straordinario, che testimonia il gradimento di quello che stiamo facendo. Faremo tesoro delle domande ricevute, per migliorare ulteriormente il materiale formativo a disposizione di tutti. Siamo riusciti a condividere il lavoro solo con alcune associazioni ed è un rammarico, ma i tempi sono stati veramente stretti e non si poteva rinviare», dichiara Gabriele Milani, direttore nazionale di Fto.

Vediamo adesso quali sono i passaggi su cui porre maggiore attenzione nella stesura del contratto. Dal lato dell’agenzia (venditrice), sarà obbligatorio inserire il numero di licenza, la polizza Rc e – soprattutto – il nome e i recapiti, compreso l’indirizzo geografico, del soggetto incaricato della protezione in caso di insolvenza o fallimento. Qui, va ribadito il rischio di sanzioni salate – il controllo viene effettuato dall’Antitrust – che oscillano da un minimo di 4mila a un massimo di 20mila euro, fino alla sospensione da 15 giorni a 3 mesi dall’attività, per arrivare alla cessazione della stessa per recidiva.

Altro passaggio chiave, esplicitare la responsabilità dell’organizzatore nell’esecuzione del contratto (altrimenti l’adv diventa soggetto responsabile), così come va verificato che sul catalogo (o sito) sia indicata l’assicurazione o il fondo di garanzia. Bisogna, poi, comunicare al cliente i numeri da usare in caso di necessità, i contatti di riferimento per minori di 18 anni non accompagnati, il totale delle notti (non più dei giorni), e consegnare al contraente – che sarà responsabile del pagamento (per l’acconto non c’è più il limite del 25%) – le condizioni di polizza. Riguardo i documenti necessari e le formalità sanitarie, invece, l’obbligo è esteso a tutti, compresi i cittadini non Ue.

Infine, se il contratto è stato concluso fuori dai locali commerciali (non in agenzia), il viaggiatore potrà recedere entro cinque giorni senza ricevere penali e non dovendo fornire alcuna motivazione.

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