Fisco in adv, tutte le scadenze di aprile

by Caterina Claudi | 16 Aprile 2019 7:00

Aprile è un mese denso di scadenze e di adempimenti, già partito con l’invio, il giorno dieci, dei dati delle liquidazioni Iva del quarto trimestre 2018 (modello Lipe).

Ora, però, si dovrà pensare ad altri impegni:

  1. Invio spesometro relativo al 2° semestre 2018;
  2. Invio primo esterometro 2019 relativo al bimestre gennaio-febbraio 2019;
  3. Invio dichiarazione Iva annuale relativa all’anno 2018;
  4. Presentazione delle pratiche per accedere alla rottamazione Ter.

Tutto concentrato, in effetti, in pochi giorni se consideriamo che alla fine di aprile ci sarà il primo lungo ponte del 2019. Con le scadenze che, infatti, slittanno al 30 aprile.

SPESOMETRO. Ultimo appuntamento con questo adempimento, sostituito dalle fatture elettroniche e dall’esterometro.

ESTEROMETRO. A partire dalle fatture emesse o registrate dal 1° gennaio 2019 è stata  introdotta una nuova comunicazione delle fatture relative a operazioni transfrontaliere, il cosiddetto esterometro. I titolari di partita Iva, residenti in Italia, devono quindi comunicare le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Cosa si deve includere nella comunicazione:

Non è necessario inviare la comunicazione per le fatture attive se queste sono state emesse in formato elettronico.

Per il settore delle agenzie di viaggi, particolare attenzione dovrà essere posta alle fatture di costo 74 Ter registrate nel periodo.

Le informazioni da trasmettere sono molto simili a quelle utilizzate per lo spesometro:

Il file può essere inviato tramite la funzione presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate “Fatture e Corrispettivi” se l’invio viene fatto in autonomia. Il file dovrà contenere tutte le fatture registrate ai fini Iva per il periodo gennaio-febbraio 2019.

DICHIARAZIONE IVA 2019 – ANNO D’INMPOSTA 2018. Su questo adempimento la novità più importante è la corretta compilazione del quadro di controllo dei versamenti periodici effettuati in corso di anno. Questo perché se per caso l’azienda dovesse risultare con un credito ma ci sono dei versamenti non effettuati il credito verrà automativcamente ridotto.

Infatti, la nuova modalità di compilazione richiede invece che, al momento del calcolo della liquidazione annuale, dal rigo VL30 viene preso in considerazione l’effettivo importo di quanto versato.

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(Fonte: fiscoetasse)

Chiaramente, se non si regolarizza entro il 30 aprile prossimo l’importo dei versamenti non effettuati, per farlo nei mesi successivi in modo tale da recuperare il credito reale, si dovrà presentare una dichiarazione integrativa.

In questo caso è bene tenere presente che per l’utilizzo del credito Iva in compensazione si dovrà procedere nel seguente modo :

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