Novità contabili di rilievo per le agenzie di viaggi e i tour operator: dal 1° marzo prossimo scatta infatti l’eliminazione del regime di esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto che era previsto per alcuni soggetti della filiera del turismo organizzato dalle norme che disciplinano le ritenute sulle provvigioni. E su questo delicato tema Fiavet Nazionale ha organizzato un webinar condotto da Caterina Claudi, consulente del lavoro e tributarista, organizzato per approfondire una rilevante variazione nella contabilità delle imprese di viaggio.
«Fino ad oggi molte agenzie e tour operator – ha esordito Claudi – non subivano la ritenuta alla fonte sulle provvigioni percepite dai propri fornitori o partner italiani. Dal prossimo 1° marzo, invece, i soggetti che corrispondono commissioni/provvigioni riconosciute ad adv e t.o. dovranno trattenere una quota a titolo di anticipo delle imposte e versarla allo Stato».
Claudi ha poi elencato i servizi turistici commissionabili sui quali la ritenuta potrà essere applicata: «Tutti i viaggi intermediati da t.o., le strutture alberghiere e non alberghiere, le compagnie di autonoleggi, le biglietterie dei vettori aerei, marittimi e trasporti via terra, le compagnie crocieristiche e altri servizi turistici intermediati».
«L’aliquota prevista – ha precisato Caterina Claudi – resta del 23%, ma non si applica sull’intero ammontare della provvigione. La base di calcolo dipende infatti dalla struttura e dall’organizzazione del soggetto percettore: ad esempio se sono dipendenti o collaboratori abituali, la ritenuta si calcola sul 20% della commissione (effettiva imposizione di circa il 4,6%). Senza tali risorse la base imponibile sale al 50% della commissione (imposizione di circa l’11,5%). Inoltre la possibilità di beneficiare della base ridotta non è automatica: l’agenzia o il tour operator deve presentare al committente una dichiarazione formale, attestando di avvalersi in modo continuativo di personale o collaboratori, tramite Pec o raccomandata. La dichiarazione deve essere trasmessa entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale si richiede l’applicazione della ritenuta ridotta ed entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni, qualora queste si manifestino in corso d’anno».
Si tratta di cambiamenti concreti nelle procedure di fatturazione e nei flussi di cassa, come ha evidenziato Claudi: «Se un’agenzia incassa direttamente dai clienti e poi versa al tour operator le provvigioni, la ritenuta deve essere applicata in sede di pagamento delle commissioni. In pratica dovrà essere il tour operator stesso a emettere l’autofattura per conto dell’agenzia intermediaria, già con la ritenuta applicata, semplificando così l’operatività».
Da evidenziare che le ritenute d’acconto dovranno essere certificate entro il 16 marzo 2027 con la Certificazione Unica (CU).
Di fatto la legge di bilancio 2026 ribadisce il concetto che la ritenuta d’acconto si applica esclusivamente sul compenso/provvigione dell’agenzia, quindi non sono soggette a ritenuta le somme incassate in nome e per conto del fornitore, qualificate come anticipazioni documentate. Tra le precisazioni seguite alle domande poste dagli adv nel corso del webinar, Caterina Claudi ha puntualizzato: «La ritenuta non va considerato un costo, bensì un acconto sulle imposte, recuperabile nel modello della dichiarazione dei redditi, anche se indubbiamente incide sulla liquidità dell’impresa di viaggi».

