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La compravendita di servizi singoli in regime Iva ordinario

Questa tipologia contrattuale si applica all’agenzia rivenditrice che, operando in nome proprio e per conto dei clienti, di volta in volta acquista e rivende soli servizi singoli, non pacchettizzati, stabilendone autonomamente il prezzo. Potrebbe essere ad esempio il caso di una prenotazione alberghiera in Italia o di un bus noleggiato da un cliente per una gita. Come già detto in precedenti Newsletter, il servizo singolo non deve essere precedentemente acquisito (cioè in nome e per conto proprio) e non deve essere pacchettizzato con altri servizi, altrimenti la compravendita andrebbe trattata in regime 74ter.

La contabilizzazione di questo tipo di pratica è a costi e ricavi, con determinazione del margine commerciale di compravendita (gross profit).

Il regime Iva è quello ordinario imposta da imposta. Le operazioni di vendita vanno assoggettate in linea di massima alla stessa aliquota del servizio acquisito, ma in casi particolari vi possono essere eccezioni da verificare di volta in volta. La registrazione della vendita (corrispettivo o fattura attiva), dell’acquisto (sempre con regolare fattura ed esposizione dell’Iva) e la liquidazione dell’Iva seguono le regole ordinarie del DPR 633/72. Trattandosi in ogni caso di attività assimilabile al commercio al minuto, il regime Iva ordinario non prevede l’obbligo di emissione della fattura, sostituibile con ricevuta fiscale o scontrino. Tuttavia per ragioni di semplicità operativa e per evitare situazioni equivoche il nostro consiglio è di emettere sempre, in ogni caso, regolare fattura connessa con la stampa del contratto di viaggio.

Quasi sempre la compravendita del servizio singolo su richiesta del cliente potrebbe essere alternativamente sostituita da una normale pratica di intermediazione.Vediamo allora quali sono i vantaggi e gli svantaggi del regime di compravendita. I vantaggi sono sostanzialmente due: il cliente finale riceve una fattura con l’Iva esposta e può espletare il diritto di detrarre l’Iva (ove detraibile); in alcuni casi quali hotel, ristoranti, trasporti nazionali l’agenzia paga sul suo margine un’Iva del 10% anzichè del 22%.

Gli svantaggi consistono in maggiori oneri operativi: l’agenzia ha l’onere di registrare analiticamente tutti i componenti delle fatture ricevute e non i soli totali come nell’intermediazione o nel regime 74ter; ha l’onere di raccogliere i dati anagrafici completi del cliente oppure di emettere ricevuta fiscale o scontrino di cassa; deve emettere fattura anche per gli acconti; ha l’inconveniente di espandere il proprio volume d’affari Iva col rischio di superare il limite per la periodicità Iva trimestrale. Da evitare secondo noi il caso del fornitore estero, che obbligherebbe ad emettere autofattura se fuori UE o di integrare la fattura ricevuta in reverse charge se in UE.

In chiusura della serie di Newsletter dedicate ai contratti di viaggio ci pare utile riproporre l’aureo suggerimento del collega Armando Mariotta (v. Laura Pierallini, I pacchetti turistici, Giuffré Editore 1998 col patrocinio di Fiavet): “Poiché tutte le strade sopra citate [le varie tipologie di contratti di viaggio, ndr] sono ritenute corrette in funzione delle diverse situazioni contrattuali, è bene che le agenzie chiariscano a monte in quale fattispecie ritengono di identificarsi per evitare spiacevoli conseguenze dal punto di vista fiscale”.

Vale a dire: non sottovalutare il ruolo fondamentale del contratto di viaggio non solo per regolare i rapporti di responsabilità col cliente, ma anche per dare base certa alla contabilità e fiscalità dell’agenzia. Come sempre, maggiori dettagli sono disponibili nella sezione advmanager.org > Documentazione, del nostro portale.

Enrico Scotti, founder F. Scotti & Partners & ADVManager

Marco Motta, Studio Motta Dottori Commercialisti

La Newsletter del Centro Studi ©Turismo 2000, 15 dicembre 2017, n. 16

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