L’Antitrust bussa alla porta di eDreams: “l’agenzia di viaggi online ha utilizzato strategie di design ingannevoli e tecniche manipolative per descrivere i presunti vantaggi dell’abbonamento al servizio Prime e per imporre ai consumatori l’iscrizione e la permanenza in tale abbonamento”.
Per tale motivo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione complessiva di 9 milioni di euro alle società Vacaciones eDreams, eDreams International Network ed eDreams “per due distinte pratiche commerciali scorrette che causano persuasione visiva ed emotiva in ambiente digitale, tramite i cosiddetti dark patterns”.
L’Antitrust ha accertato che le società, nell’offrire voli e soggiorni tramite sito web e app, hanno fatto ricorso a prospettazioni ingannevoli e a tecniche di indebito condizionamento, incluse strategie manipolative, per indurre i consumatori ad aderire all’abbonamento Prime, talvolta inconsapevolmente. A tal fine, eDreams ha presentato l’offerta di Prime fornendo informazioni ambigue sulle caratteristiche e sui vantaggi dell’abbonamento, sfruttando tecniche di time pressure e di artificial scarsity, in modo da far affrettare la scelta d’acquisto e guidare il consumatore nell’adesione a Prime. Inoltre è stata prospettata in modo ingannevole l’effettiva entità degli sconti derivanti dalla sottoscrizione ed è stata presentata in modo poco trasparente l’esistenza di differenziazioni di prezzo, in funzione del percorso di atterraggio (diretto o tramite siti metasearch) a eDreams, ovvero dello stato di adesione a Prime.
La libera scelta del consumatore, spiega ancora l’Antitrust, “è risultata compromessa anche perché eDreams ha preselezionato la versione più costosa dell’abbonamento, ossia Prime Plus, e perché gli utenti non in possesso dei requisiti per accedere al periodo di prova gratuita previsto dal servizio, dopo essere stati indotti ad aderire a tale prova, sono stati sottoposti a un addebito immediato del prezzo dell’abbonamento annuale, senza una adeguata comunicazione preventiva”.
Queste condotte integrano violazioni degli articoli 20, 21, 22, 23, comma 1, lettera g), 24, 25 e 26, lettera f), del Codice del consumo e hanno comportato l’irrogazione di una sanzione pari a 6 milioni di euro.
L’Autorità ha inoltre accertato che le società hanno ostacolato l’esercizio del diritto di recesso da parte dei consumatori, sia prima della scadenza del periodo di prova sia durante la vigenza dell’abbonamento Prime, attraverso strategie di trattenimento attuate anche tramite il servizio clienti. Questa seconda pratica configura una pratica commerciale aggressiva, in violazione degli articoli 20, 24, 25 e 26, lettera f), del Codice del consumo, e ha portato a una ulteriore sanzione pari a 3 milioni di euro.
RYANAIR: “SANZIONE TROPPO MITE”
La multa irrogata dall’Italia non soddisfa Ryanair, che in una nota stampa considera la sanzione “troppo mite. Lascia i consumatori italiani e dell’Ue esposti alle stesse pratiche dannose, soprattutto perché eDreams continua a gonfiare le tariffe aeree e/o i servizi accessori con commissioni di intermediazione non dichiarate”.
Batte sullo stesso tasto il marketing manager della low cost irlandese, Dara Brady: «La decisione italiana conferma ciò che affermiamo da anni: il modello di business di eDreams si basa su pratiche “chiaramente ingannevoli”, “indiscutibilmente manipolative” e “fuorvianti”, mascherando le proprie commissioni di intermediazione dietro tariffe aeree gonfiate e servizi accessori. In Germania il Tribunale di Amburgo ha già stabilito che queste modalità di presentazione sono “fuorvianti” e ora l’autorità italiana ha documentato in modo indipendente gli stessi abusi ai danni dei consumatori in Italia».

