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L’Italia apre ai turisti extra Ue (purché vaccinati e tamponati)

vaccinati

Avanza il sistema green pass. O meglio: l’obbligo di “passaporto vaccinale” per viaggiare. Testimonianza ne è la nuova ordinanza sui viaggi internazionali extra Schengen, datata 28 agosto, firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e valida fino al prossimo 25 ottobre. Quella, per intenderci, che libera i britannici vaccinati contro il Covid dall’obbligo di quarantena nel nostro Paese.

Fermo restando quanto previsto dalle ultime disposizioni, l’ingresso in Italia è consentito – senza alcuna motivazione specifica e senza isolamento – a chi proviene dai Paesi dell’elenco D alle seguenti condizioni: presentazione della certificazione verde rilasciata al termine del ciclo vaccinale o di un certificato analogo di avvenuta vaccinazione validata dall’Ema, considerato equivalente al green pass; contestualmente è richiesto il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, effettuato nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale. Termine ridotto a quarantotto ore per gli ingressi da Regno Unito e Irlanda del Nord. E ancora: la presentazione all’imbarco o alla frontiera del Passenger Locator Form digitale o cartaceo.

Solo chi non presenterà tali documenti dovrà sottoporsi a isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Plf e a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine del periodo di quarantena.

L’ordinanza aggiunge, inoltre, un tampone obbligatorio effettuato 72 ore prima per chiunque arrivi da Canada, Giappone e Stati Uniti d’America.

Fanno parte dell’Elenco D, che al momento resta invariato, i seguenti Paesi: Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente Europeo), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.

CONSULTA IL TESTO DELL’ORDINANZA

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