Quesito Fiscale: acquisti di servizi turistici esteri da parte di tour operator italiano

by Commerciale | 7 Ottobre 2022 7:00

Il quesito di oggi

[da P.T. commercialista in provincia di Bergamo].
Buongiorno, da poco ho acquisito un cliente agenzia di viaggi e volevo chiedervi un confronto su quanto segue. Il mio cliente è un piccolo tour operato che organizza pacchetti all’estero, generalmente fuori Ue. Come vanno trattate le fatture d’acquisto ai fini Iva ed esterometro? E quando manca la fattura?

“Quesito Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©ADVManager per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti via email a  [email protected][1] . L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.

La nostra interpretazione

Natura dell’operazione. Trattandosi di un acquisto di servizi turistici utilizzati dall’operatore italiano per la composizione di un pacchetto in regime Iva Ue del margine (in Italia art. 74ter Dpr n. 633/1972) ed effettuato presso fornitori residenti fiscali esteri, il documento d’acquisto potrà non essere necessariamente una fattura con i crismi definiti in Italia e in Ue. Infatti correttamente il comma 2 dell’art. 5 del DM n. 340/1999 parla di “fatture e altri documenti di acquisto”, da annotarsi nel registro Iva degli acuquisti. Tali acquisti saranno poi detratti dalla base imponibile lorda del regime del margine, a condizione che riguardino prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore. In caso contrario l’acquisto non andrebbe più trattato col regime del margine, ma come spesa generale in regime Iva ordinario.

Ma come raggiungere i requisiti di certezza probatoria voluti dal Fisco nei casi di documenti diciamo “poco formali” provenienti da fornitori esteri? In questo caso è consigliabile conservare un programma di viaggio che specifichi chiaramente la composizione del pacchetto includente i servizi acquistati; saranno poi registrati a Iva i corrispettivi di 74ter relativi a un determinato numero di partecipanti; ecco allora che l’acquisto dei servizi per quel numero di viaggiatori è giustificato, se il tutto è corroborato dalla prova del pagamento effettuato con canali tracciati a un fornitore identificato con certezza dagli Istituti finanziari.

Gestione ai fini Iva e “nuovo esterometro”. E’ opportuno ricordare che la gestione ai fini Iva dell’acquisto di servizi da fornitori esteri e il cosiddetto “nuovo esterometro” di cui al DL n. 146/2021 sono due adempimenti diversi, ognuno definito da proprie norme e con proprie modalità. Non tragga quindi in inganno il fatto che l’adempimento del “nuovo esterometro” vada fatto mediante invio al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate di file Xml con lo stesso formato delle fatture e autofatture elettroniche: ciò è dovuto solo all’intento di semplificare e uniformare le procedure informatiche, ma gli adempimenti restano diversi.

Per un’agenzia di viaggi organizzatrice italiana (che quindi opera in regime del margine ex art. 74ter) gli acquisti da fornitori esteri di servizi turistici resi all’estero a diretto vantaggio del viaggiatore saranno non soggetti a Iva in Italia ex artt. 7quater e 7quinquies del Dpr n. 633/1972 per mancanza del requisito della territorialità (hotel, ristoranti, autonoleggi, altri servizi a terra e accessori). Sotto il profilo della gestione Iva sarà quindi sufficiente annotare l’importo lordo dell’acquisto (inclusa l’Iva ove esposta in fattura dal fornitore Ue) nel registro degli acquisti, senza che si dia luogo ad altre registrazioni derivanti dal reverse charge dell’Iva (caso di fornitore Ue) o dall’autofattura (caso di fornitore fuori Ue).

Riguardo invece all’adempimento previsto dal nuovo esterometro, i predetti acquisti vanno certificati con l’invio al Sistema di Interscambio di un documento XML sullo stesso tracciato delle fatture elettroniche, entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento da un fornitore Ue, oppure di effettuazione dell’operazione se il fornitore è fuori Ue. Nel file Xml vanno inseriti il codice Tipo Documento TD17 (Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero) e il codice Natura N2.1 (operazioni elencate negli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72). Questo invio non dà luogo ad alcuna annotazione nei registri Iva.

In deroga, per il momento non vanno inviati i documenti Xml relativi agli acquisti non territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia e di importo non superiore ad € 5.000,00 e questo dovrebbe restringere assai per un’agenzia di viaggi italiana la casisitca delle operazioni da certificare con l’invio del file Xml.

La Newsletter del Centro Studi ©ADVManager, 07 ottobre 2022, n. 75 (Quesito Fiscale n. 5)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
Amministrazione Contabilità Fisco Digitalizzazione Pagamenti Normativa Economia Mercato
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