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Quesito Fiscale: fatturazione servizi di business travel a cliente estero B2B

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“Quesito Fiscale” è il nuovo servizio gratuito del Centro Studi ©ADVManager per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti via email a futuro@advmanager.org . L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.

Il quesito di oggi

[da b.s. agente di viaggi in provincia di Lecco].

Buongiorno. In agenzia abbiamo un reparto di business travel e dovremmo cominciare a servire un’azienda estera. Abbiamo ipotizzato il seguente metodo di fatturazione:

La nostra interpretazione

  1. Inquadramento generale del business travel. L’attività cosiddetta di business travel consiste nella prenotazione di servizi di viaggio per le trasferte individuali dei dipendenti e collaboratori di un soggetto economico. La Direttiva UE 2302/2015 “relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati”, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 62/21.05.2018, all’art. 2 comma 2 lettera c) recita: “La presente direttiva non si applica ai pacchetti e servizi turistici collegati acquistati in base a un accordo generale per l’organizzazione di viaggi di natura professionale tra un professionista e un’altra persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale”.

Dunque la norma civilistica esclude i servizi in esame dalla regolamentazione dei pacchetti turistici. A nostro parere ciò significa che ogni servizio prenotato ed esposto al cliente in un riepilogo periodico come d’uso (in genere, ma non necessariamente, mensile), va considerato come un servizio singolo a se stante, anche se nel riepilogo periodico e anche per lo stesso viaggio coesistono servizi appartenenti a due o più delle tipologie definite nell’art. 3 comma 1 della Direttiva (trasporto, alloggio, autonoleggio, altri servizi non marginali), la cui coesistenza costituirebbe, al di fuori del business travel, un pacchetto turistico.

Il citato accordo generale non è un contratto tipico del codice civile italiano e pertanto può avere forma e contenuto liberi, è però importante che vi sia certezza del documento e della data. Anche un semplice scambio di email può rappresentare un contratto di fornitura stipulato per scambio di corrispondenza commerciale, ma una Pec o un file Pdf con firma elettronica sono ottimali. In genere il contratto contiene fra l’altro le modalità per la tariffazione dei servizi, le modalità e l’entità dei cosiddetti diritti d’agenzia e i termini di pagamento. Un tale contratto così redatto configura civilisticamente un mandato all’acquisto, con rappresentanza, da parte del cliente (il mandante) all’agenzia di viaggi (la mandataria), nei confronti di un fornitore di servizi terzo. Quindi rientra nell’attività cosiddetta di intermediazione dell’agenzia di viaggi in nome e per conto del cliente e il diritto d’agenzia altro non è che il compenso di intermediazione.

  1. Gestione contabile e fiscale. Nel quadro sopra descritto è d’uso redigere il riepilogo periodico dei servizi prenotati sotto forma di un estratto conto che espone la lista dei servizi stessi con la relativa tariffa d’acquisto presso il  fornitore. Sussistendo il predetto mandato, tali importi possono essere trattati come una anticipazione in nome e per conto del cliente, operazione esclusa da Iva ex art. 15 comma 1 punto 3 del dpr 633/72.

Per ogni riga di servizio, oppure cumulativamente per tutti i servizi inclusi nel riepilogo, viene poi esposto il diritto d’agenzia e, se il cliente è un soggetto passivo estero, l’operazione è non soggetta a Iva ex art. 7ter comma 1 lettera a) del dpr 633/72, a prescindere dalla tipologia del servizio e dalla sua destinazione territoriale (luogo di erogazione). Se il cliente estero è comunitario le fatture emesse in art. 7ter devono riportare la dicitura inversione contabile o reverse charge in quanto sarà a suo carico l’assolvimento dell’imposta nello Stato UE di propria residenza fiscale, con applicazione dell’aliquota ordinaria di quello Stato.

Il predetto estratto conto è un documento contabile analogico e quindi non ha valore fiscale. Noi riteniamo utile a vari fini certificatori, fra cui l’adempimento del cosiddetto nuovo esterometro, l’emissione di una fattura elettronica da inviarsi al Sdi in cui siano esposti sia i diritti d’agenzia (non soggetti ex art. 7ter), sia l’importo totale delle tariffe (escluse ex art. 15). Il cliente estero riceverà ovviamente la copia analogica Pdf della fattura, ma il documento elettronico così redatto e inviato al SDI offre anche la corrispondenza perfetta con i pagamenti tracciati dagli Istituti finanziari.

  1. Fatturazione di hotel italiano in compravendita (servizio singolo). Nulla impedisce che accanto ai servizi erogati in intermediazione altri servizi vengano erogati come compravendita in regime Iva ordinaria oppure in regime Iva del margine 74ter, sussistendone le condizioni e la convenienza commerciale. Questa modalità consente fra l’altro di presentare al cliente un prezzo totale finito senza l’esposizione separata della tariffa e dei diritti d’agenzia, se l’agenzia lo preferisce e il cliente l’accetta nel contratto.

Nella compravendita del servizio singolo la scelta fra regime Iva ordinario e regime Iva del margine dipende come è noto dall’enunciato dell’art. 74ter comma 5bis per come riprecisato nelll’art. 1 comma 3 del DM n. 340/1999: “qualora il servizio sia reso da altri soggetti e acquisito nella disponibilità dell’agenzia anteriormente a una specifica richiesta del viaggiatore”. Questa espressione non è tecnicamente perfetta ed ha originato un lungo dibattito: si intende un acquisto in vuoto per pieno? oppure anche un contratto di allotment? o anche un semplice accordo-quadro commerciale con successiva vendita in free sale fino a un eventuale stop sale? o ancora con richiesta e conferma istantanea online? L’attuale tendenza è per l’applicazione il più possibile estesa del regime Iva del margine, anche se a noi pare di dubbia convenienza economica per l’agenzia poiché nel caso per esempio dei servizi alberghieri va ad assoggettare il margine commerciale dell’agenzia all’aliquota Iva del 22% anziché del 10% tipica del servizio.

Ciò premesso, se quella descritta è la scelta commerciale dell’agenzia, cioè la compravendita in Iva ordinaria, ma con separata evidenza della tariffa e del diritto d’agenzia, quanto proposto è corretto poiché l’hotel italiano è prestazione territoriale in Italia ex art. 7quater comma 1 lettera a), mentre il compenso di intermediazione è prestazione non soggetta ex art. 7ter comma 1 lettera a).

La Newsletter del Centro Studi ©ADVManGER, 23 settembre 2022 n. 73 (Quesito Fiscale n. 3)
Francesco Scotti senior advisor in business administration L. n. 4/2013, coordinatore
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