Rubrica Fiscale: comunicazione del Titolare Effettivo delle società di capitali e altre persone giuridiche

by Commerciale | 1 Dicembre 2023 7:00

L’argomento di oggi.

[Da  agenzie varie].
Varie agenzie ci hanno segnalato e ci hanno chiesto chiarimenti in merito a una comunicazione ricevuta in questi giorni via PEC dal Registro delle Imprese, in merito a quanto in oggetto.

“Rubrica Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©Advmanager per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti cliccando qui[1] oppure via email a [email protected][2]. L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine[3].

La nostra interpretazione.

Il Decreto Interministeriale n. 55/11.03.2022 ha istituito il Registro dei titolari effettivi (beneficial owners nelle normative internazionali). I dati e le informazioni dei titolari effettivi devono essere comunicati al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente per l’Impresa. La comunicazione è resa in forma di autodichiarazione e presentata in modalità telematica, direttamente oppure tramite un intermediario fiscale (commercialisti e altri professionisti abilitati). La corretta individuazione del titolare effettivo rappresenta uno dei capisaldi dell’adeguata verifica dei soggetti fiscali e la principale fonte di acquisizione delle necessarie informazioni sono le dichiarazioni rese da ogni soggetto sotto la sua responsabilità personale ai sensi dell’art. 22 del Decreto Antiriciclaggio.

Sono assoggettati all’adempimento i seguenti soggetti:

La prima scadenza dell’adempimento è il prossimo 11 dicembre 2023 per i soggetti già costituiti alla data del 9 ottobre 2023. I soggetti costituiti successivamente a tale data dovranno effettuare la comunicazione entro 30 giorni:

Chi è il titolare effettivo da comunicare. L’art. 20 del D.lgs. 231/2007 identifica una serie di criteri (in ordine gerarchico, ossia il successivo si applica se non è esaustivo il precedente) mediante i quali individuare i titolari effettivi.

1. Criterio della proprietà (ownership). È ciascuna persona fisica socia della società che possiede:

2. Criterio del controllo (control). Per come definito dall’art. 2359 c.c. italiano. È da adottare quando dall’esame dell’assetto proprietario (criterio 1) non si riesca a individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta del soggetto. In questo caso viene disposto che il titolare effettivo coincida con la persona fisica o le persone fisiche alle quali, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo ente in forza di uno dei presupposti indicati:

3. Criterio residuale. Se l’applicazione dei predetti criteri non consente ancora di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, viene stabilito che il titolare effettivo coincida con la persona fisica o le persone fisiche che risultano titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del soggetto comunque diverso dalla persona fisica. Ancora, nel caso della persona giuridica privata l’art. 20 comma 4 del predetto decreto prevede che i titolari effettivi siano cumulativamente i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; o ancora, i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione del soggetto.

Modalità della comunicazione. L’adempimento può essere assolto direttamente dal legale rappresentante compilando il “Modello TE” nel sistema «DIRE», il servizio web delle Camere di Commercio, e sottoscrivendo l’istanza con firma digitale, entro i termini sopra indicati. Le informazioni operative sono leggibili al seguente link[4].

Sanzioni per mancata comunicazione. L’omissione della comunicazione comporta l’applicazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 del Codice civile (da 103 euro a 1.032 euro). Se la comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

La Newsletter del Centro Studi ©Advmanager, 01 dicembre 2023 n. 109 (Rubrica Fiscale n. 37)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
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