Rubrica Fiscale: prestazioni a soggetti internazionali con esenzione Iva modello 181 US

by Commerciale | 16 Febbraio 2024 7:00

L’argomento di oggi.

[Riprendiamo la nostra Rubrica Fiscale, anno III, con il seguente quesito inviatoci da L.V. agente di viaggi in provincia di Firenze].
Un cliente lavora in un’organizzazione internazionale a Roma e attraverso il mod. 181 avrebbe esenzione IVA rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri. Mi chiede se può utilizzare questa esenzione con noi perchè poi lui deve fare richiesta e dichiarare l’operatore al quale si appoggia.

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La nostra interpretazione.

Il quesito fa riferimento alle cessioni di beni e prestazioni di servizi a soggetti internazionali. L’art. 72 del DPR n. 633/1972 dispone ai commi 1 e 2 che, sulla base di trattati e accordi internazionali, per i possessori del modello 181 US rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono non soggette all’imposta in quanto equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli artt. 8 (Cessioni all’esportazione), 8-bis (Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione) e 9 (Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali), sempre del DPR n. 633/1972. Confronta in proposito anche la Risoluzione n. 529001 del 28.04.1973.

Operazioni effettuate dall’agenzia di viaggi in regime Iva 74ter. L’art. 74ter del DPR n. 633/1972 relativo ai pacchetti turistici e agli altri servizi rientranti nel particolare “regime del margine”, stabilisce al comma 6 che “se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Unione Europea, la parte della prestazione dell’agenzia di viaggio ad essa corrispondente non é soggetta ad imposta a norma dell’articolo 9 (Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili)”.

Pertanto per il combinato disposto degli articoli sopra richiamati l’acquisto di un pacchetto turistico da parte di un cliente possessore del modello 181 US deve avvenire senza il gravame dell’Iva sulla prestazione dell’agenzia, in quanto operazione assimilata all’esportazione per la condizione soggettiva del cliente. In altre parole, anche se materialmente il viaggio avviene in Italia o in Unione Europea, soggettivamente per quel particolare cliente è come se avvenisse fuori UE. Continua invece ad essere applicata (ove dovuta) e non detraibile l’Iva sugli acquisti effettuati dall’agenzia organizzatrice relativamente ai servizi inclusi nel pacchetto e resi da terzi a diretto vantaggio del cliente, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 74ter.

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, è necessario che l’organizzazione estera presenti “per ogni singola operazione, apposita richiesta (modello 181 US) al Ministero degli Affari Esteri il quale, ove si verifichino le necessarie condizioni per l’ammissione all’agevolazione medesima, vi appone analoga attestazione. Il modulo relativo all’accennata certificazione deve essere dall’acquirente consegnato all’operatore economico e da questi conservato a norma dell’art. 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, unitamente al duplo della fattura che va in ogni caso emessa” (circolare n. 38/01.06.1973 della allora Direzione Generale delle Tasse e delle II.II. sugli Affari”.

Attenzione: l’agenzia deve verificare se nel modello 181 US attestato dal Ministero degli Affari Esteri vi sono altri dettagli o limitazioni, ad esempio un limite minimo di spesa (che potrebbe essere di € 258,23) e il nome della sola persona beneficiaria dell’agevolazione, perché in tal caso la pratica del viaggio e la fattura dovrebbero essere relative al solo nome del beneficiario (senza altri partecipanti).
Operazioni effettuate dall’agenzia in regime di intermediazione in nome e per conto del cliente. In questo caso il cliente dovrà richiedere un modello 181 intestato al fornitore finale del servizio, affinché quest’ultimo possa emettere fattura al cliente senza gravame dell’Iva, e un secondo modello 181 intestato all’agenzia di viaggi, affinché anch’essa possa fatturare il diritto d’agenzia al cliente senza gravame dell’Iva.

Compravendita di servizi singoli in nome proprio e per conto del cliente, in Iva ordinaria. In analogia con quanto chiarito nella Risoluzione n. 16005 del 23.10.1980 (“la condizione di non imponibilità, in presenza di appalti, non è applicabile alle operazioni effettuate in attuazione dei rapporti intermedi intercorrenti fra l’assuntore dell’intera opera ed i propri sub appaltatori”), il beneficio non si applica relativamente all’acquisto del servizio effettuato dall’agenzia di viaggi in nome proprio, ancorché per conto del cliente, mentre si applica al successivo passaggio del servizio al cliente possessore del modello 181. Ne consegue che l’Iva pagata dall’agenzia al fornitore del servizio non potrà essere riaddebitata al cliente e resterà a suo credito verso l’erario.

La Newsletter del Centro Studi ©ADVMANAGER, 16 febbraio 2024 n. 111 (Rubrica Fiscale n. 39)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
Amministrazione Contabilità Fisco Digitalizzazione Pagamenti Normativa Economia Mercato
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