Rubrica Fiscale: ultimo fondo perduto da 39 milioni, il calcolo delle operazioni effettuate ai fini Iva e le FAQ

by Commerciale | 1 Settembre 2023 10:00

L’argomento di oggi.

Proseguiamo la trattazione, iniziata nell’articolo del 04.08.2023, del tema caldo di questi giorni e cioè le modalità di partecipazione al nuovo contributo a fondo perduto di 39 milioni stanziato dal Ministero del Turismo.

Rubrica Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©Advmanager per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti cliccando qui[1] oppure via email a [email protected][2]. L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.

La nostra interpretazione.

Avevamo lasciato in sospeso la questione di come calcolare correttamente gli importi delle fatture e dei corrispettivi delle due annualità a raffronto (il 2019 e il 2021) con riferimento alla data di effettuazione delle operazioni o momento impositivo ai fini Iva, come precisato nell’art. 3 comma 1.a del Decreto. A tale fine occorre ricordare i principi fiscali da utilizzare per le operazioni in regime Iva ordinario e per quelle in regime Iva del margine 74ter.

Nel regime Iva ordinario (art. 6 del DPR n. 633/1972) le prestazioni di servizi si considerano effettuate ed esigibili nel momento del pagamento, oppure dell’emissione della fattura se antecedente. In deroga, se le prestazioni di servizi sono rese o ricevute nei confronti di un soggetto impresa estero, “si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate”, oppure nel momento del pagamento se antecedente.

Considerato che la fattura elettronica si considera regolare se viene “emessa” (= inviata al SDI) entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione e che inoltre le fatture differite emesse entro il 15 del mese si riferiscono ad operazioni effettuate nel mese precedente, i moderni software di contabilità nell’eseguire le liquidazioni periodiche Iva dovrebbero tenere conto delle date di esigibilità e non delle date di emissione e registrazione delle fatture. Quindi il dato riportato nelle liquidazioni Iva periodiche e annuali dovrebbe essere quello utile per le istanze in argomento. Vediano ora lo specifico delle varie tipologie di pratiche turistiche.

Pratiche di intermediazione. Il compenso pagato dal cliente mandante (diritto d’agenzia o fee) si considera effettuato ai fini Iva quanto viene pagato, ossia quando il cliente, dopo aver fornito all’agenzia mandataria la provvista per il pagamento dei servizi al fornitore, paga anche il diritto d’agenzia dovuto. Questo compenso: 1) è soggetto a fattura solo se richiesta dal cliente; 2) è soggetto a fattura obbligatoria se il cliente è un soggetto Iva; 3) negli altri casi va semplicemente registrato nel registro Iva dei corrispettivi, senza obbligo di invio di corrispettivo elettronico mediante il registratore di cassa fiscalizzato, in quanto operazione già esonerata dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi previsto dall’art. 2 comma 1 lettera ff) del DPR n. 696/1996.

Il compenso pagato dal fornitore (provvigione) si considera effettuato ai fini Iva quando viene pagato e fatturato dall’agenzia, momento in genere coincidente con il pagamento al fornitore dell’importo del servizio al netto della provvigione stessa.

Se il fornitore è un tour operator che opera in regime Iva 74ter, la provvigione viene autofatturata dallo stesso, ma il momento di effettuazione dell’operazione ai fini Iva resta quello del pagamento del servizio al netto della provvigione. Poiché in questo caso l’autofattura emessa dal tour operator può essere cumulativa con riferimento alle operazioni effettuate nel mese precedente e la sua registrazione può essere procastinata fino al momento di presentazione della dichiarazione Iva annuale, al fine di documentare opportunamente le singole provvigioni percepite nelle date dei rispettivi momenti impositivi, noi solitamente ci avvaliamo della facoltà offerta dal comma 4, art. 7 del DM n. 340/1999 e provvediamo ad “effettuare l’annotazione [della provvigione] per ciascuna operazione, senza dovere attendere la fattura di cui al comma 1 [l’autofattura], sulla base dei dati e degli elementi indicati nei documenti contrattuali e nei documenti contabili scambiati con l’agenzia organizzatrice”.

Pratiche di compravendita in regime Iva ordinario. In questo caso l’agenzia opera in nome proprio e per conto del cliente (servizio singolo non preventivamente acquisito) e ogni singolo pagamento ricevuto dal cliente costituisce momento di effettuazione di autonoma operazione Iva, soggetta a obbligo di fatturazione se il cliente è un soggetti Iva. Se il cliente non è un soggetto Iva e non richiede la fattura, allora è possibile evitarne l’emissione, ma in questo caso occorre inviare il relativo corrispettivo elettronico mediante il registratore di cassa fiscalizzato, con contestuale emissione del documento commerciale per il cliente.

Pratiche in regime del margine 74ter. In questo caso ogni operazione si considera effettuata nella prima delle due date: integrale pagamento del corrispettivo oppure partenza del viaggio, essendo invece irrilevante l’eventuale pagamento di acconti e/o l’emissione di fatture anticipate. Inoltre il corrispettivo così maturato diventa esigibile nel mese successivo. Quindi al fine di documentare la data di effettuazione o momento impositivo di ogni singolo corrispettivo 74ter noi siamo soliti procedere all’annotazione dello stesso in apposito registro, nella data in cui esso matura, non essendo utile a ciò né la liquidazione Iva, né le date di emissione delle fatture.

Aggiornamento FAQ. Ad oggi l’ultimo aggiornamento pubblicato sul sito del Ministero del Turismo porta la data dell’11.08.2023 e non vi sono novità rilevanti rispetto a quanto già da noi pubblicato il 04.08.2023. Vari quesiti riportano ancora la dicitura “In aggiornamento” e soprattutto manca ancora l’importante chiarimento su cosa debba assumere la responsabilità civile e penale di certificare e attestare il “professionista abilitato” (quale?) nell’allegato 2, in merito alla “veridicità” dei dati economico-contabili dell’impresa: 1) banalmente, che quelli sono i dati presenti nei registri Iva e nei dichiarativi? 2) oppure che sono veri in relazione all’attività reale dell’impresa?

La Newsletter del Centro Studi ©Advmanager, 01 settembre 2023 n. 102 (Rubrica Fiscale n. 30)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
Amministrazione Contabilità Fisco Digitalizzazione Pagamenti Normativa Economia Mercato
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