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Trasporti, l’Ue vara il modulo unico per i rimborsi

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Un modulo unico per i rimborsi dei biglietti aerei, del treno, dei bus e delle navi: è uno dei punti salienti dell’accordo raggiunto ieri dai negoziatori del Consiglio e del Parlamento Ue nella revisione di alcune regole sui diritti dei passeggeri.

In buona sostanza questa nuova riforma mira a rendere più semplici e uniformi i rimborsi e i reclami dei passeggeri nelle diverse modalità di trasporto e soprattutto a chiarire il ruolo degli intermediari, quali agenzie online, piattaforme di prenotazione, biglietterie digitali.

L’obiettivo è che il passeggero possa esercitare i propri diritti in modo più semplice quando viaggia in aereo, treno, autobus/pullman o nave, stabilendo procedure di rimborso e compensazione più standardizzate; nonché l’obbligo per vettori e intermediari di fornire informazioni più chiare sui diritti del passeggero, definendo meglio tempi e responsabilità per la gestione delle richieste.

Rilevante anche il maggior controllo previsto sulle piattaforme che vendono biglietti per conto dei vari vettori.

La Commissione europea ha previsto un modulo standardizzato unico a livello Ue per richieste di rimborso e/o compensazione, utilizzabile per tutti i modi di trasporto. Il modulo non sostituisce necessariamente i canali dei vettori, ma offre un formato comune che il passeggero può utilizzare per esercitare i propri diritti.

Secondo il testo, il rimborso dell’intero prezzo del biglietto e dell’eventuale commissione di intermediazione dovrà essere effettuato entro 14 giorni. Qualora l’intermediario non rispetti tale termine, sarà il vettore aereo o ferroviario a dover procedere al rimborso entro sette giorni dal ricevimento delle informazioni necessarie per il pagamento.

Inoltre, le aziende dovranno informare i passeggeri, al momento della prenotazione, di eventuali commissioni aggiuntive di intermediazione, amministrative, di servizio o di cancellazione, nonché della procedura di rimborso.

Le nuove regole prevedono dunque che il passeggero sappia bene chi deve contattare per ottenere il rimborso; che gli intermediari debbano trasmettere ai vettori i dati necessari per la gestione dei diritti del passeggero; e infine che siano definiti obblighi e tempi per il trasferimento dei rimborsi quando il biglietto è stato acquistato tramite un intermediario.

Il dibattito è stato particolarmente acceso sul rischio che il vettore rimborsi l’intermediario ma che quest’ultimo ritardi poi il pagamento al passeggero; per questo la normativa cerca di attribuire responsabilità più precise lungo tutta la catena della vendita. È bene precisare che il principio del modulo unico europeo è contenuto nelle proposte legislative e negli accordi raggiunti ma ci vorrà del tempo affinché la Commissione metta a disposizione il modello comune e le relative modalità operative.

Per completezza d’informazione, infatti, va detto che non risulta ancora un unico Pdf definitivo e universalmente operativo già pubblicato come modulo finale per tutti i trasporti sul portale Europa, perché l’iter legislativo e gli atti di esecuzione devono essere completati, ma la volontà condivisa dai negoziatori Ue è di accelerare questo adeguamento operativo.

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