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Tribunale: “Micro commissioni Lufthansa illegittime”

Sentenza storica quella del Tribunale di Milano che dà ragione a Fiavet contro Lufthansa decretando l’illegittimità della decisione della compagnia aerea tedesca di modificare unilateralmente il contratto con le agenzie di viaggi riducendo la commissione dall’1 allo 0,1%, stabilita nel gennaio 2016.

Quattro anni fa, infatti, Lufthansa cambiò la commissione per la vendita di biglietti aerei passandola dall’1% allo 0,1%:  scelta considerata arbitraria da Fiavet e oggi giudicata tale anche dal Tribunale di Milano, nella sentenza del 21 aprile 2020 da cui si ottiene una dichiarazione di illegittimità della modifica unilaterale della commissione.

«Sono entusiasta di questa vittoria – ha commentato la presidente di Fiavet, Ivana Jelinic – una battaglia proseguita con forza in questi anni a nome di tutte le agenzie, ora sono certa diventerà simbolica nel futuro. Colgo l’occasione per ricordare, inoltre, che la zero commission applicabile in alcuni Paesi, non è consentita in Italia».

Il Tribunale dichiara dunque “nulla per indeterminatezza” la clausola del contratto di mandato di vendita della biglietteria che prevede la facoltà del vettore di fissazione unilaterale della commissione dovuta all’agente di viaggio, senza criteri e limiti.

Tale precedente giurisprudenziale consentirà di fondare richieste alla compagnia di riconteggio e liquidazione della maggiore commissione dovuta alle agenzie di viaggio che hanno venduto la biglietteria Lufthansa dal 1° gennaio 2016 ricevendo la commissione ridotta, imposta illegittimamente dal vettore.

Come  ha spiegato  l’avvocato Federico Lucarelli, docente di Diritto del Turismo e consulente legale di Fiavet, che ha patrocinato il giudizio davanti in Tribunale: «Abbiamo contestato l’operato del vettore sulla base dei principi regolanti il rapporto di mandato, che è un contratto consensuale a titolo oneroso, come ribadiscono anche la Reso Iata 818 e 824; una modifica unilaterale e non concordata della commissione spettante all’Agente mandatario, che la fissi in un valore simbolico, quale 0,1%, nega la remuneratività del contratto e viola i principi di buona fede e correttezza che presiedono l’esecuzione degli accordi commerciali»

 

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