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Viaggi d’istruzione annullati: il voucher non sconta l’Iva

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L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che il voucher sostitutivo dei viaggi d’istruzione annullati per via del Covid non sconta l’Iva.

La normativa in vigore aveva previsto la possibilità per il viaggiatore di recedere dal contratto e di ottenere dalle agenzie di viaggi il rimborso anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo spendibile successivamente (88 bis del dl 18-2020). Nell’interpellanza all’AdE, presentata da consulenti in rappresentanza di alcune agenzie, è stato chiesto il corretto trattamento Iva in caso di annullamento del viaggio e di contestuale emissione del voucher a titolo di rimborso in favore delle istituzioni scolastiche.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che la fattispecie descritta ricade nell’articolo 41, comma 4, del dlgs 79-2011, secondo cui in caso di circostanze inevitabili e straordinarie, il viaggiatore ha diritto a recedere dal contratto e a ottenere il rimborso integrale delle somme corrisposte. Pertanto, ai fini Iva, trova applicazione l’articolo 26, comma 2, del decreto Iva, in base a cui se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, il fornitore ha diritto a portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.

Nel caso esaminato, quindi, l’agenzia di viaggi ha la facoltà di emettere una nota di variazione nei confronti dell’istituzione scolastica. Sul voucher, invece, l’Ufficio ha precisato che si applica la disciplina Iva dei buoni-corrispettivo, trattandosi di strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come vero e proprio corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi nello stesso indicata.

A tale riguardo il trattamento Iva cambia a seconda si tratti di buono monouso o multiuso. È monouso se è nota la disciplina Iva dell’operazione indicata nel voucher (luogo, natura, qualità e quantità); in questo caso, l’imposta scatta sin dalla sua emissione. Diversamente, il buono si considera multiuso e l’imposta è dovuta solo alla consegna dello stesso per fruire dell’operazione cui dà diritto.

Poiché il voucher emesso a titolo di rimborso non contiene dettagli sul viaggio di istruzione, questo deve considerarsi multiuso e l’Iva sarà dovuta solo al suo utilizzo.

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