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Volo in ritardo, il giudice riconosce il “danno non patrimoniale”

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Significativa sentenza, destinata a fare giurisprudenza, del Giudice di Pace di Catania Sebastiano Nizza, pubblicata in questi giorni in materia di tutela dei passeggeri del trasporto aereo che di fatto si distingue per il riconoscimento del danno non patrimoniale da ritardo aereo e responsabilità del vettore da liquidare in via equitativa.

Il plauso per questa sentenza proviene da Confconsumatori che ha assistito direttamente due passeggeri i quali, di ritorno dal viaggio di nozze, avevano acquistato da una compagnia europea due biglietti per la tratta Montego Bay-Catania, con scali a New York e Roma. A causa del ritardo del volo operato per una tratta da vettore sostitutivo e della mancata assistenza, i malcapitati sono rimasti bloccati per due giorni nell’aeroporto Jfk di New York, impossibilitati a uscire perché muniti di solo visto di transito, subendo un ritardo complessivo di oltre 27 ore rispetto all’orario di arrivo previsto. La compagnia aerea, oltre a non fornire adeguata assistenza e a negare il pernottamento in albergo, si rifiutava di riconoscere qualsiasi indennizzo.

Dopo il tentativo obbligatorio di conciliazione, risultato infruttuoso, i passeggeri hanno adito l’Autorità Giudiziaria. La compagnia si è opposta alle domande risarcitorie, ma il Giudice di Pace ha accolto integralmente il ricorso, condannando la compagnia aerea al pagamento di 2.525 euro, oltre interessi legali e spese di lite.

Di fatto il giudice ha ritenuto che la permanenza forzata nell’aeroporto Jfk per quasi due giorni, senza possibilità di uscire in quanto muniti di solo visto di transito, abbia integrato non semplici disagi, ma “una vera e propria restrizione della libertà personale di movimento e di circolazione”, bene giuridico garantito dal combinato disposto degli artt. 16 e 2 della Costituzione”.

Richiamando la recente giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice ha ribadito che l’inadempimento del contratto di trasporto aereo può ledere la libertà di autodeterminazione e di movimento, situazione giuridica di rango costituzionale, e che il danno morale soggettivo è autonomamente risarcibile. La pronuncia conferma inoltre il principio della responsabilità solidale tra vettore contrattuale e vettore di fatto: il passeggero può agire contro uno, contro l’altro o contro entrambi.

«Siamo molto soddisfatti di questa pronuncia – ha commentato Maurizio Mariani, legale Confconsumatori che ha assistito la coppia – Perché la sentenza mette un punto fermo su due aspetti cruciali per i diritti dei passeggeri: da un lato, il vettore contrattuale non può sottrarsi alle proprie responsabilità scaricando la colpa sul vettore operativo, perché la Convenzione di Montreal prevede una responsabilità concorrente e solidale; dall’altro, il danno non patrimoniale da ritardo aereo prolungato è risarcibile quando la condotta del vettore comprime diritti costituzionalmente garantiti come la libertà di movimento. La Cassazione lo ha riconosciuto e il Giudice di Pace di Catania ne ha fatto corretta applicazione».

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