Sentenza Ue: stop affitti brevi per “motivi di interesse generale”

Sentenza Ue: stop affitti brevi per “motivi di interesse generale”
28 Ottobre 16:02 2026

Gli affitti brevi si possono limitare in presenza di motivi di interesse generale. Con la sentenza della Corte di giustizia del 22 ottobre, l’Ue aggiunge pepe alla discussione sul tema, già arroventata dall’Affordable Housing Act, stabilendo che gli Stati membri hanno la facoltà di “adottare norme interne che, per motivi di tutela del turismo e dell’ambiente urbano, impongono un regime di autorizzazione preventiva”.

Il verdetto tiene conto, sottolinea Bruxelles, “delle esigenze nei luoghi in cui sussiste una scarsità strutturale di alloggi, a patto che – nota il Sole 24 Ore – “le autorità competenti valutino la portata geografica e l’incidenza di tali strutture sulle esigenze residenziali delle aree urbane e non siano basate solo su un eccessivo formalismo“.

Genesi di un sentenza

Ma come si è arrivati al verdetto della Corte Ue? L’intervento è stato sollecitato dalla Corte di appello, impegnata in una causa promossa da una società immobiliare, specializzata negli affitti brevi, che non aveva ottenuto l’ok per la gestione di una struttura ricettiva a Bruxelles.

Così, gli eurogiudici hano deciso che “la direttiva 2006/123 sui servizi nel mercato interno si applica alla normativa nazionale sulla pianificazione territoriale ed urbanistica relativa alle questioni sulla destinazione degli immobili, anche quando l’attività è svolta da una persona a titolo privato“.

Le regole interne relative all’accesso all’attività rientrano nel perimetro della direttiva: la Corte osserva che non si tratta di “una normativa applicabile indistintamente allo sviluppo e uso delle terre o a una pianificazione urbana e rurale. Le autorizzazioni non vanno considerate come applicabili indistintamente alla pianificazione territoriale e urbanistica, ma riguardano l’accesso all’attività ricettiva e sono comprese nella prestazione di un servizio”.

Tutelare il turismo

Non è tutto. Secondo la Corte Ue, la direttiva non vieta gli interventi degli Stati che hanno l’obiettivo di tutelare il turismo e l’ambiente urbano.

Inoltre, i criteri devono essere: “chiari, inequivocabili, oggettivi, resi pubblici preventivamente, trasparenti e accessibili, in linea con il regolamento 2024/1028 sulla raccolta e la condivisione di dati sui servizi di locazione di alloggi a breve termine”.

Ultima considerazione della Corte Ue: “In un mercato caratterizzato da una scarsità strutturale di alloggi e da una densità di popolazione particolarmente elevata, sussistono motivi imperativi di interesse generale per fissare condizioni e limiti alle prestazioni di servizi di strutture ricettive. Le tensioni sul mercato della locazione degli alloggi residenziali richiedono misure autorizzatorie preventive – anche con la concessione di un potere discrezionale alle autorità comunali sulla qualificazione del bene immobile – in quanto un controllo a posteriori risulterebbe inutile”.

Fabri. «Confermata l’importanza di regole chiare»

La sentenza della Corte di giustizia Ue è stata accolta con favore da Confindustria Alberghi. «Offre un importante contributo al dibattito sulla regolamentazione delle locazioni brevi – nota la presidente, Elisabetta Fabri – riconoscendo la possibilità di introdurre strumenti di autorizzazione e controllo quando sussistono motivate esigenze di interesse generale, tra cui la tutela della residenzialità e dell’ambiente urbano».

Già favorevole all’Affordable Housing Act, Fabri rimarca che «la crescita del turismo rappresenta una risorsa fondamentale per il nostro Paese, ma deve essere accompagnata da una visione capace di coniugare lo sviluppo delle attività economiche con la tutela dei territori e delle comunità locali».

«Su questi temi – ricorda Fabri – Confindustria Alberghi è intervenuta anche attraverso una memoria depositata presso la 4ª Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato. In quella sede abbiamo sottolineato la necessità di definire criteri adeguati per individuare le aree sotto pressione abitativa, tenendo conto delle specificità dei singoli territori, e di consentire alle amministrazioni di intervenire tempestivamente, attraverso misure proporzionate e fondate su dati attendibili».

Perché, conclude Fabri, «L’obiettivo non è limitare lo sviluppo dell’offerta turistica, ma assicurarne una crescita equilibrata, attraverso un quadro di regole coerente, capace di tutelare prima di tutto la residenzialità, garantire condizioni di concorrenza corrette tra le diverse forme di ospitalità e preservare l’identità delle nostre destinazioni».

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