Gestione contabile e fiscale delle crociere del tipo Costa e Msc – Seconda parte
L’argomento di oggi (2° parte – la prima parte è stata pubblicata il 23.10.2026)
9. Con la rivendita in compravendita l’agenzia riceve dall’armatore una fattura a lei intestata e riemette al cliente una propria fattura elettronica con l’autonoma rideterminazione del prezzo. Questa modalità è particolarmente utile allorché l’agenzia riesca ad avvalersi presso l’armatore di tariffe scontate sulle quali applicare un proprio markup; comporta però, in caso di armatore estero (come MSC), qualche onere contabile aggiuntivo, come vediamo nel seguito.
10. Al contrario che per l’armatore, per l’agenzia rivenditrice si tratterà di un’operazione da trattare fiscalmente in regime Iva del margine 74ter in quanto il servizio oggetto della compravendita è, come si è detto al cpv. 2, un pacchetto turistico costituito di prestazioni erogate da parti terze (l’armatore). L’agenzia riceverà dall’armatore una fattura in regime Iva ordinario (esempio Costa Crociere) o altro documento contabile (esempio MSC) come da cpv. 6. In caso di “crociera circolare” la fattura dell’armatore italiano riporterà la separata indicazione del 5% dell’importo non imponibile ex art. 9 comma 1 punto 1 del DPR n. 633/1972 e del restante 95% non soggetto a Iva in quanto extraterritoriale ex art. 7quater dello stesso DPR. Invece in caso di crociera estero su estero la fattura sarà non territoriale e non soggetta a Iva in Italia.
11. L’agenzia emetterà poi al cliente una fattura in regime Iva del margine 74ter. Ma qui sorge il problema di come classificare il corrispettivo di 74ter dell’operazione ai fini Iva: UE, fuori UE o misto? Come sappiamo tale classificazione dipende dal luogo in cui vengono prestati i servizi: UE o fuori UE. E quale è questo luogo nel caso delle crociere, che il fornitore fattura all’agenzia come trasporto di passeggeri? Si presentano i casi seguenti.
i) Crociere in acque interne o in acque territoriali italiane e di altri Stati UE: qui la risposta è facile, i servizi vengono comunque prestati in UE e quindi il corrispettivo di 74ter va classificato come UE e assoggettato ad Iva con aliquota del 22%.
ii) “Crociere circolari” in mare aperto (fuori dalle acque territoriali) con partenza/arrivo in porti italiani.
iii) Crociere in mare aperto (fuori dalle acque territoriali) con toccate fra porti UE non italiani.
iv) Crociere in mare aperto (fuori dalle acque territoriali) con toccate fra porti fuori UE.
Nei casi ii), iii), iv) la risposta non è semplice a causa della asimmetria nel principio di territorialità fra l’acquisto del servizio, gestito dal fornitore come trasporto di passeggeri in regime Iva ordinario (ancorché costituitto di una complessità di servizi a formare civilisticamente un pacchetto) e la rivendita da gestirsi in regime Iva del margine 74ter.
12. Regime Iva del margine 74ter: componenti del pacchetto turistico che ne definiscono la territorialità. La circ. min. n. 30/24.06.1980 precisa che le prestazioni di trasporto e l’eventuale somministrazione di pasti o bevande durante il viaggio non sono servizi che determinano la territorialità UE o fuori UE del pacchetto, ma si devono considerare di natura accessoria rispetto alle prestazioni cosiddette “a terra” che sono quelle che determinano tale territorialità. Escluso quindi il trasporto, i servizi turistici “a terra” definiti principali dall’art. 3 della Direttiva UE n. 2302/2015 e quindi in grado di determinare la territorialità fiscale del pacchetto restano l’alloggio per il pernottamento e l’autonoleggio.
13. Classificazione Iva dei servizi prestati a bordo delle navi per trasporto di passeggeri. La somministrazione a bordo di cibi e bevande, così come le vendite dei negozi di bordo, sono considerate extra-territoriali e quindi non soggette a Iva quando la nave ha lasciato il territorio doganale UE e si dirige verso un porto fuori UE. Negli altri casi tali prestazioni sono soggette a Iva secondo le norme dello Stato di inizio della crociera.
14. Le nostre conclusioni.
i) La nostra opinione è che le crociere dei casi ii), ii), iv) vadano considerate come pacchetti turistici fuori UE in ragione della navigazione fuori dalle acque territoriali nel corso della quale sono programmati i pernottamenti, e quindi con corrispettivo non imponibile “a norma dell’art. 9” (art. 74ter comma 6).
ii) Secondo altri commentatori le crociere del caso ii) andrebbero considerate con corrispettivo misto nelle stesse percentuali 5% – 95% di cui al cpv. 6, in quanto la tratta corrispondente al 5% rappresenterebbe la porzione di servizio prestata in Italia. Le nostre obiezioni sono:
- che il frazionamento fra “5% costi UE” e “95% costi fuori UE” è previsto ai fini del calcolo del prorata di imponibilità dei corrispettivi misti, non ai fini della classificazione territoriale del pacchetto, sulla quale come da cpv. 12 il trasporto non ha rilevanza;
- inoltre poiché la territorialità dei pacchetti turistici è ripartita fra UE e fuori UE e non fra Italia ed estero, secondo lo stesso ragionamento anche le crociere del caso iii) dovrebbero generare corrispettivi misti: ma non si saprebbe con quale percentuale (il frazionamento fra “5% costi UE” e “95% costi fuori UE” è una mera indicazione dell’Amministrazione fiscale italiana).
iii) Comportamento prudenziale dell’imprenditore che ci sentiamo di consigliare, pur ribadendo la nostra convinzione come da punto i), è quello di adottare la soluzione di cui al punto ii), anche in considerazione del modesto prorata di imponibilità del corrispettivo misto che ne deriva (il 5%).
La criticità della classificazione territoriale dei servizi di trasporto passeggeri e di crociera è uno dei punti rilevati dalla Commissione Europea nella consultazione avviata il 24.07.2025, alla quale anche noi abbiamo partecipato con nostro documento del 03.09.2025 protocollato a Bruxelles il 16.10.2025. La consultazione è tuttora in corso di elaborazione.
…(omissis)…
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