Gestione contabile e fiscale delle crociere del tipo Costa e Msc – Prima parte
L’argomento di oggi (1° parte – continua il 30.10.2026)
Dalla Basilicata ci scrive l’agenzia EL Viaggi – Siamo una agenzia di viaggi che lavora con Costa Cociere e MSC. Potreste delucidarmi su come devo dare le fatture al cliente? E viceversa per le fatture/fatture proforma che emettono le compagnie come ci dobbiamo regolare? Dobbiamo fare autofatture? Vi preghiamo di aiutarci e di darci un riscontro celere.
1. Alcuni specifici aspetti dell’argomento in esame sono stati trattati in:
SFAdV n. 1 “Fatture al netto di Costa Crociere”
SFAdV n. 3 “Ancora sulle fatture di Costa Crociere”
SFAdV n. 6 “Fatture e autofatture di Costa Crociere”
SFAdV n. 41 “Come gestire le fatture al netto di crociere di armatori italiani”
Pertanto sintetizziamo qui l’intera materia delle crociere organizzate direttamente dall’armatore, rinviando ai predetti documenti per altri dettagli.
2. Sotto il profilo civilistico la crociera va considerata come un pacchetto turistico in quanto, con riferimento alla Direttiva UE n. 2302/2015 art. 3 punto 2 ultimo capoverso, alla prestazione del trasporto di passeggeri viene aggiunta una molteplicità di altri servizi non secondari e non marginali ai fini della finalità del viaggio, fra cui l’alloggio per il pernottamento.
3. Di conseguenza sotto il profilo fiscale la crociera andrebbe trattata in regime Iva del margine ex art. 74ter del DPR n. 633/1972 e in effetti così viene trattata quando essa è organizzata da un tour operator con l’utilizzo di navi di proprietà di terzi.
4. Tuttavia quando la crociera viene organizzata direttamente dall’armatore, cioè dal proprietario delle navi, viene a mancare il requisito richiesto dal comma 2 dell’art. 74ter: “prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore” e pertanto l’armatore acquisisce il ruolo di vettore di trasporto di passeggeri, esattamente come il fornitore di servizi di pernottamento o di pasti è un albergatore o un ristoratore e non un organizzatore turistico. Ne consegue che l’armatore fattura la propria crociera in regime Iva ordinario, mentre per le provvigioni (compenso di intermediazione) eventualmente pagate a un intermediario non emette autofattura, ma è l’intermediario stesso a dover emettere una fattura in regime Iva ordinario. Se però l’armatore contestualmente alla propria crociera rivende anche servizi combinati prodotti da terzi come talune escursioni e servizi a terra, in tal caso li rifattura in regime Iva del margine 74ter.
5. Per il prezzo della crociera l’armatore emette dunque una fattura in regime Iva ordinario, eventualmente preceduta da altri documenti contabili variamente denominati (estratto conto, conferma di prenotazione, ecc.), intestata direttamente al cliente, cioè al soggetto che acquista la crociera per se e/o per conto di altri passeggeri. Il cliente potrebbe anche domiciliarsi presso l’agenzia intermediaria alla quale ha conferito il mandato per l’acquisto e in effetti così recita l’art. 4 comma 2 del DM n. 340/1999.
6. Se la crociera è in mare aperto (ossia al di fuori delle acque marine territoriali italiane e non in acque interne quali laghi/fiumi interni al territorio nazionale) e con partenza/arrivo in porti italiani, abbiamo le cosiddette “crociere circolari”, da considerarsi trasporti internazionali come da circ. min. n. 62/539917/03.11.1973. Pertanto l’armatore italiano (esempio Costa Crociere) nella propria fattura scorporerà il prezzo come segue:
i) per la tratta forfetaria territoriale in Italia, una quota del 5% non imponibile ex art. 9 comma 1 punto 1 del DPR n. 633/1972;
ii) per la tratta rimanente, una quota del 95% non soggetta in quanto non territoriale ai fini Iva in Italia ex art. 7quater del predetto DPR.
Le percentuali del 5% e del 95% sono un forfait indicato dalla circ. min. n. 11/420390/07.03.1980) con finalità di semplificazione
Se invece la crociera in mare aperto non tocca porti italiani né in partenza né in arrivo, abbiamo un trasporto di passeggeri estero su estero, non territoriale e quindi non soggetto a Iva in Italia.
Se infine l’armatore è estero (esempio MSC) emetterà un documento contabile secondo le norme del proprio Stato di domicilio fiscale.
7. L’agenzia dal canto suo dovrebbe emettere al cliente una propria fattura elettronica con l’esposizione del compenso di intermediazione (diritto d’agenzia) eventualmente richiesto al cliente, con Iva non imponibile ex art. 9 comma 1 punto 7 del DPR n. 633/1972, e del prezzo della crociera fissato dall’armatore e classificato come anticipazione in nome e per conto del cliente stesso ex art. 15 comma 1 punto 3 del DPR n. 633/1972. In tal caso l’agenzia potrebbe anche omettere di consegnare al cliente la fattura emessa dall’armatore, come da art. 4 comma 3 del DM n. 340/1999; senonché se l’armatore è italiano egli dovrà emettere la fattura in modalità elettronica, che quindi perverrà comunque nel cassetto fiscale del cliente. È pertanto evidente che con la rivendita della crociera in intermediazione il cliente riceve in ogni caso evidenza circa il prezzo della crociera fissato dall’armatore e l’eventuale compenso richiesto dall’agenzia.
8. Inoltre l’agenzia emetterà all’armatore la propria fattura di provvigione, la quale sarà con Iva non imponibile ex art. 9 comma 1 punto 7 del DPR n. 633/1972 se l’armatore è italiano (caso Costa Crociere), oppure con Iva non soggetta ex art. 7ter lettera a) del citato DPR se l’armatore è estero (caso MSC).
Per saperne di più (l’articolo è stato condensato per ragioni di spazio): Sportello Fiscale AdV n. 131
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