Alitalia-Ita, i giudici indagano sulla svendita di aerei e slot

13 Dicembre 10:34 2023 Stampa questo articolo

Si infoltisce il “fascicolo Alitalia-Ita” dopo le grane giudiziarie con espliciti riferimenti sulla legittimità delle cessioni di beni dell’aerolinea dismessa a Ita. Il Tribunale del Lavoro di Milano, infatti, nello stabilire il reintegro di una hostess dopo il suo ricorso per il licenziamento dalla compagnia aerea, nel dispositivo della sentenza ha sollevato pesanti interrogativi sulla legittimità della vendita a un solo euro di beni primari dell’Alitalia a Ita. Secondo quanto risulta dalla lettura della sentenza, infatti, il tribunale ha fatto esplicito riferimento a questo passaggio, sostenendo che trattandosi di beni primari, la vendita sarebbe dovuta avvenire a prezzi di mercato come stabilito da precise normative europee. Inoltre, la “svendita” di questi beni rappresenterebbe un grave danno sia per i lavoratori della compagnia aerea che per i creditori dell’aerolinea ormai dismessa.

Nelle pagine della sentenza viene esplicitamente evidenziato come «la procedura (commissariale, ndr) che – dopo aver puntato a una ristrutturazione proseguendo l’attività produttiva per ben quattro anni e mezzo – improvvisamente converte la propria azione in una scelta di carattere liquidatorio con definitiva perdita dei diritti assicurati ai lavoratori» e come «l’amministrazione straordinaria ha ceduto l’intero ramo di azienda (che così deve essere qualificato) Aviation contro il pagamento di 1 euro».

Un altro passaggio significativo nel testo della sentenza chiama in causa la nuova compagnia aerea Ita sottolineando come «la società convenuta (Ita, ndr) non ha dedotto nulla che potesse dare conto del vantaggio economico per l’impresa cedente (Alitalia, ndr), per i creditori o al tempo stesso per i lavoratori non trasferiti alla società Ita». E infine: «La probabile eccezione è che si tratta di scelte di carattere economico, valutate con assoluta discrezionalità dai Commissari straordinari e dai ministri che, di concerto tra loro, hanno proceduto alla nomina dei primi e alla costituzione della società Ita».

A tal proposito si ricorderà che il Mef era intervenuto direttamente nell’iter delle cessioni con l’intento di eliminare la cosiddetta “incertezza giurisprudenziale” proprio nei tribunali del lavoro, prevedendo i numerosi ricorsi di quei dipendenti che avrebbero reclamato il reintegro, sostenendo il principio della “continuità aziendale“.

Riguardo poi alla vicenda personale della hostess, come riportato da Repubblica’e dal Manifesto, il giudice del Tribunale del Lavoro di Milano ha riconosciuto alla assistente di volo Alitalia  il diritto «alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la società Ita dal 15 ottobre 2021 (data del decollo di Ita, ndr) ai sensi all’articolo 2112 del codice civile, in più «condanna Ita al pagamento in favore della ricorrente della retribuzione globale dal 15 ottobre 2021 nella misura mensile di euro 3.098,86 lordi» e «condanna altresì Ita a rimborsare le spese di lite in 9.000 euro».

E nei prossimi mesi sono attese altre sentenze legate ad altrettanti ricorsi presentati da dipendenti dell’Alitalia e cresce l’attesa per verificare se in queste future pronunce verrà nuovamente contestata la procedura di vendita dei beni della compagnia aerea dismessa a Ita Airways.

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Andrea Lovelock
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