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Direttiva pacchetti Ue,
c’è l’accordo: cosa prevede

Strasburgo, palazzo sede Parlamento Europeo da adobe

Epilogo del trilogo. Con l’accordo provvisorio raggiunto il 2 dicembre al termine dei negoziati del sulla revisione della direttiva pacchetti (Ptd) c’è un primo sprazzo di sereno perché, di fatto, si è raggiunto un compromesso che tiene conto di diverse preoccupazioni sollevate dall’industria europea dei viaggi e al tempo stesso tutela i viaggiatori che possono continuare a beneficiare di un prodotto turistico altamente tutelato e affidabile. I rappresentanti del Consiglio dell’Unione europea e del Parlamento Ue hanno dunque raggiunto una prima intesa che deve essere formalmente approvata dallo stesso Europarlamento. Dopo il via libera della direttiva revisionata, gli Stati membri avranno 28 mesi per recepirla nel diritto nazionale.

In particolare i passi avanti di questo accordo riguardano le condizioni di pagamento, l’applicazione delle norme, la protezione in caso di insolvenza e le regole sugli avvisi di viaggio, evitando di rendere questa direttiva del tutto inapplicabile per l’ecosistema turistico.

VIA I LINKED TRAVEL ARRANGEMENTS

Nel dettaglio i punti che l’Ectaa – European Council of Travel Association che rappresenta oltre 80mila imprese di viaggi europee, giudica con favore riguardano la fissazione di condizioni più chiare e semplici.

Il concetto di pacchetto turistico viene semplificato: la direttiva aggiornata definisce come pacchetto qualsiasi combinazione di almeno due servizi turistici (come volo+hotel o alloggio+noleggio auto) acquistati insieme e contemporaneamente.

È stata poi concordata la rimozione dei Linked Travel Arrangements, ossia i servizi collegati e venduti separatamente, per evitare incertezze giuridiche, ed è stata decisa l’eliminazione della definizione dei pacchetti di 3 ore eliminano complessità superflue e riflettono richieste di lunga data da parte del settore.

L’ECCEZIONE DELLE 24 ORE

Le combinazioni di servizi possono essere escluse dal regime dei pacchetti quando i viaggiatori sono chiaramente informati in anticipo, entro 24 ore prima. In parole semplici prima di prenotare, i viaggiatori devono ricevere informazioni più complete sui metodi di pagamento, su eventuali requisiti di passaporto/visto, sui costi di cancellazione, nonché sull’accessibilità per persone a mobilità ridotta e su chi è responsabile in caso di problemi. E nei casi di insolvenza dell’organizzatore, anche su come ottenere assistenza e rimborso. Una soluzione questa che offre maggiore flessibilità al settore, mantenendo al tempo stesso la trasparenza per i consumatori.

ELIMINATI I LIMITI SUI PAGAMENTI ANTICIPATI

Il settore agenziale può continuare a utilizzare gli attuali processi standard di prenotazione e pagamento senza dover affrontare gli sproporzionati vincoli finanziari e normativi inizialmente proposti, ovvero il contestato tetto agli anticipi. Così come è stata rimossa l’introduzione di conseguenze legali automatiche, che di fatto evita restrizioni che avrebbero compromesso le operazioni, pur mantenendo solide tutele per i consumatori.

LE REGOLE PER I VOUCHER

I voucher restano un’opzione, ma solo su base volontaria, ovvero il viaggiatore può rifiutarli e chiedere il rimborso in contanti e devono essere coperti dalla garanzia di insolvenza, avere valore almeno pari al rimborso previsto e essere validi per massimo 12 mesi (con possibilità di trasferimento una sola volta). Se il voucher viene accettato ma non utilizzato, il valore residuo dovrà essere rimborsato alla scadenza.

RIGIDE PROCEDURE PER I RECLAMI

La revisione concordata nel trilogo introduce anche obblighi per gli operatori di attivare meccanismi di gestione reclami (anche tramite procedure di Adr – Alternative Dispute Resolution). Nei casi di insolvenza dell’organizzatore, i viaggiatori avranno diritto a rimborso entro massimo 6 mesi (o 9 mesi in casi particolari).

Ma in questo accordo provvisorio sulla revisione Ptd permane una criticità che l’Ectaa ha rilevato: il mantenimento dell’obbligo di rimborso entro 14 giorni che rimane invariato, anche in caso di crisi su larga scala o sistemiche. La pandemia ha dimostrato che tale rigidità può generare gravi pressioni finanziarie e operative ed è per questo che l’Ectaa si rammarica che non sia stata adottata un’alternativa più flessibile e resistente alle crisi. A tal proposito la principale associazione di imprese di viaggi europee continuerà a promuovere un meccanismo che tuteli sia i consumatori, sia le imprese turistiche durante eventi eccezionali.

ECTAA SODDISFATTA

A conti fatti, comunque, il commento rilasciato da Frank Oostdam, presidente di Ectaa, è positivo: «Questo accordo dimostra che il dialogo costruttivo funziona. Vediamo miglioramenti significativi che riflettono le realtà operative del nostro settore, pur preservando una solida protezione dei consumatori. È un risultato equilibrato che aiuterà l’industria a continuare a offrire un prodotto turistico sicuro, affidabile e attraente per milioni di europei. Vorremmo che i negoziati attualmente in corso sulle varie regolamentazioni relative ai diritti dei passeggeri raggiungessero lo stesso livello di tutela per chi viaggia e per gli intermediari che li assistono».

Di certo, sempre secondo gli analisti Ectaa,  con questo accordo provvisorio le agenzie e i tour operator beneficiano di un quadro normativo  certamente più chiaro e prevedibile, con minori rischi legali e maggiore certezza sui propri obblighi, anche se non tutte le loro istanze sono state pienamente accolte.

Gli uffici legali delle varie associazioni di categoria in Italia sono già al lavoro per comprendere appieno la portata di questo accordo ed esprimere il loro parere.

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