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Emergenza incendi: i diritti dei viaggiatori

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Mentre non è ancora spento del tutto l’incendio nella Gironda, Francia, pur essendo sotto controllo, e ancora in Spagna sono al lavoro i vigili del fuoco nel tentativo di domare i roghi vicino l’area di Madrid, le evacuazioni di centinaia di turisti e la chiusura di diverse strutture ricettive, pongono l’attenzione sul tema dei diritti dei viaggiatori in queste circostanze eccezionali.

A fare chiarezza è un articolo de l’Echo Touristique.

ANNULLAMENTO DI UN SOGGIORNO PER CHIUSURA

Se il gestore di una struttura turistica ha dovuto chiudere a causa degli incendi, come accaduto in diversi campeggi nella zona della Gironda, il turista ha diritto di farsi rimborsare l’importo del soggiorno.

Se invece la struttura rimane aperta in una zona potenzialmente a rischio. “Nella misura in cui non è stato deciso dalle autorità locali che il vostro luogo di soggiorno dovesse chiudere e/o che non ha subito danni che lo costringevano a chiudere le sue porte, il professionista non è obbligato a rimborsarvi se decidete di vostra iniziativa di annullare il vostro soggiorno”, l’host potrebbe comunque fare un gesto “amichevole”, ma nessuna regolamentazione glielo impone.

VOLO CANCELLATO

Nelle destinazione dell’Unione europea colpita da un incendio, si applica il regolamento Ce 261/2004 relativo ai diritti dei passeggeri.

Quindi, se una compagnia aerea cancella un volo a causa di incendi, il passeggero ha diritto a un rimborso gratuito o a un nuovo volo in condizioni di trasporto simili. Il viaggiatore è quindi libero di accettare o meno il volo sostitutivo proposto dalla compagnia.

La compagnia aerea deve anche rispettare il diritto all’alloggio del passeggero, che rimane illimitato in numero di giorni, e dovrebbe occuparsi anche della sua ricerca. Questa è la teoria, ma nella pratica i passeggeri sono spesso abbandonati a se stessi e sono costretti a trovare urgentemente un alloggio all’ultimo minuto, che poi sarà  rimborsato su presentazione dei vari giustificativi (pernottamenti in hotel, ristorazione, trasferimenti, ecc.).

LE RESPONSABILITÀ DELLE AGENZIE

“Se il volo fa parte di un pacchetto turistico o di un pacchetto dinamico, gli obblighi della compagnia continuano”, ha spiegato Guillaume Beurdeley, vicesegretario generale delle Imprese del Viaggio (Edv), nell’articolo di l’Écho Touristique.

Anche l’agenzia di viaggi e il tour operator hanno le proprie responsabilità, ovvero un obbligo di alloggio dei viaggiatori fino al volo di ritorno, con un limite di tre pernottamenti che rientra nell’ambito della direttiva europea sui pacchetti turistici e le prestazioni connesse.

Ma, a chi deve chiedere il rimborso il passeggero leso? “Il viaggiatore può rivolgersi all’interlocutore di sua scelta”, sottoliena il vicesegretario generale degli Edv, compagnia aerea o agenzia di viaggi quindi, sapendo che è impossibile ottenere un doppio rimborso.

ANNULLAMENTI PREVENTIVI DAL CLIENTE

L’Unione europea prevede che in caso di “circostanze eccezionali e inevitabili, che si verificano nel luogo di destinazione o nelle immediate vicinanze di esso”, il cliente che ha prenotato un pacchetto turistico possa contattare la sua agenzia di viaggi e chiedere l’annullamento del soggiorno a causa, come i recenti casi, degli incendi in corso. Il consumatore ha quindi diritto al rimborso completo ma non a un risarcimento.

Da ricordare che quando un viaggiatore ha prenotato separatamente i suoi vari servizi, gli obblighi chi li eroga differiscono. Se un hotel chiude, ma il volo previsto rimane, il turista non può richiedere il rimborso del biglietto alla compagnia aerea.

In ogni caso, il viaggiatore potrà anche verificare cosa prevede la sua assicurazione annullamento (è sempre importante sottoscriverne una) e l’assicurazione della sua carta di credito.

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