Quesito Fiscale: acquisto di voli da compagnie low cost

Quesito Fiscale: acquisto di voli da compagnie low cost
25 Novembre 07:00 2022 Stampa questo articolo

Il quesito di oggi

[da L.D. agente di viaggi in provincia di Milano].
Buongiorno! Alla luce dei cambiamenti e delle complicazioni sorte con il nuovo esterometro vi chiedo se l’acquisto di soli voli da una compagnia low cost (per meno di 5.000 euro), fatturati poi da noi al cliente senza altri servizi, possa rientrare nell’articolo 9 e non essere considerato come 74ter. Grazie in anticipo della risposta e cordiali saluti,

“Quesito Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©ADVManager per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti via email a [email protected] . L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.

La nostra interpretazione

Questo quesito ci dà l’opportunità per una raccomandazione: al fine di ottenere una risposta precisa e puntuale è necessario presentare un’operazione specifica, possibilmente allegando anche i documenti di riferimento. Un quesito troppo generico richiederebbe una trattazione ampia e generale quale si fa nei manuali fiscali e nei corsi di formazione, ma che non può rientrare nei limiti del Quesito Fiscale.

Riguardo al quesito in oggetto occorrerebbe vedere cosa si intende per acquisto di soli voli da una compagnia low cost: ci sono solo i documenti di volo intestati ai passeggeri, scaricati del sito web, oppure c’è  anche una fattura intestata all’agenzia? I documenti sono emessi dalla compagnia con una partita Iva italiana, comunitaria o extra Ue? Quali sono le tratte dei voli: domestiche Italia, Ue oppure fuori Ue?

Riguardo alla modalità di vendita: ci pare di intendere che il cliente è un soggetto passivo d’imposta (B2B), perché se fosse un soggetto non Iva (B2C) non ci sarebbe fattura da emettere e il problema non si porrebbe. Quindi al cliente B2B l’agenzia vuole emettere una fattura contenente un prezzo da essa stabilito, senza evidenziare separatamente la tariffa e i diritti d’agenzia.

Al riguardo le soluzioni possibili sono due: la compravendita in regima Iva del margine (74ter) oppure, solo se il vettore emette il biglietto o fattura con una partita Iva italiana e il volo è domestico, la compravendita in regime Iva ordinario con aliquota Iva del 10% (vedi QF n. 7 del 28.10.2022 ultimi due capoversi).

L’accenno dell’agenzia alla non imponibilità ex art. 9 (comma 1 punto 7 del Dpr n. 633/1972) riguarda solo le operazioni in intermediazione, le quali come già detto, se il cliente è B2B, obbligherebbero a separare in fattura la tariffa dal diritto d’agenzia. Citiamo solo come nota a latere che la regola della non imponibilità ex art. 9 vale solo se il trasporto internazionale ha come terminali Stati fuori Ue, oltre eventualmente all’Italia, mentre se il volo è infra Stati UE si applica solo se il cliente è un B2B italiano. Invece se il cliente del volo infra Ue è un B2C, allora l’operazione di intermediazione andrebbe frazionata per competenza territoriale Iva fra gli Stati Ue coinvolti nel volo

Quest’ultima norma non è molto conosciuta, ma la circolare Agenzia delle Entrate n. 37E/29.07.2011, a commento del D.Lgs. n. 18/11.02.2010, al punto 3.2.1 a nostro avviso parla chiaro e fa pure l’esempio della ”prestazione di intermediazione, relativa al trasporto di un gruppo di persone dall’Italia alla Spagna (percorso Roma –Aix en Provence – Madrid), resa da un soggetto passivo stabilito in Italia nei confronti di un privato italiano. il trasporto di passeggeri si considera effettuato nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa, mentre per la restante parte si considera effettuato in parte in Francia ed in parte in Spagna. Da ciò consegue che il soggetto che presta il servizio di intermediazione relativo a tale trasporto dovrà identificarsi (oltre che in Italia, paese in cui si è presunto essere già soggetto passivo) anche in Francia e in Spagna, al fine di assolvere in ogni Stato agli obblighi di fatturazione che si riferiscono all’intermediazione relativa a ciascuna tratta del trasporto”.

Ad evitare questa troppo laboriosa procedura, all’agenzia di viaggi italiana che percepisce diritti d’agenzia da un cliente B2C per un volo infra Ue, non rimane che classificare tale provento non come compenso di intermediazione, bensì come compenso per autonoma prestazione, assoggettandolo però ad Iva con aliquota ordinaria 22%.

Venendo infine al cosiddetto nuovo esterometro di cui al Dl n. 146/2021, va ricordato che trattasi di adempimento diverso e autonomo rispetto alla gestione Iva, definito con proprie norme e modalità, anche se in alcuni casi come le operazioni effettuate nei confronti di clienti esteri, l’emissione della fattura elettronica permette di assolvere in un sol colpo ad entrambi gli adempimenti richiesti dall’amministrazione italiana (anche se al cliente estero basterà la copia analogica del documento, oppure a volte neanche quella).

Tornando al quesito in oggetto, il problema dell’esterometro si pone solo se il documento di volo o relativa fattura d’acquisto sono emessi dal vettore con partita Iva non italiana. In questo caso si applicano le norme già esposte nel QF n. 5/07.10.2022, compresa la deroga relativa agli acquisti non territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia e di importo non superiore ad euro 5.000,00, quindi voli internazionali che non toccano l’Italia.

La Newsletter del Centro Studi ©ADVManager, 25 novembre 2022, n. 82 (Quesito Fiscale n. 10)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
Amministrazione Contabilità Fisco Digitalizzazione Pagamenti Normativa Economia Mercato
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