Quesito Fiscale: gestione delle provvigioni incassate tramite i consolidatori finanziari internazionali

Quesito Fiscale: gestione delle provvigioni incassate tramite i consolidatori finanziari internazionali
02 Dicembre 07:00 2022 Stampa questo articolo

Il quesito di oggi

[da B.S. agente di viaggi in provincia di Lecco].
Buongiorno, ci permettiamo di approfittare nuovamente dell’ottimo servizio che fornite, grazie! Per le prenotazioni di hotel e autonoleggi fatte tramite i Gds, che vengono pagate direttamente dal cliente in loco, abbiamo incaricato una società estera per il recupero delle commissioni spettantici. Mensilmente riceviamo un report (sono allegati due esempi) con il dettaglio di ogni servizio prenotato e ci vengono bonificate le commissioni su conto corrente bancario, al netto delle competenze applicate dalla società in questione..Per tali commissioni non emettiamo fattura, ma registriamo l’importo nel registro dei corrispettivi scorporando l’Iva del 22%. E’ corretto?

 “Quesito Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©ADVManager per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti via email a  [email protected] . L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.

La nostra interpretazione

Il quesito si riferisce alle provvigioni raccolte presso fornitori turistici vari in tutto il mondo e pagate alle agenzie di viaggi che hanno generato le relative prenotazioni, a cura di consolidatori finanziari o centrali di pagamento internazionali dei quali l’agenzia ci fornisce due esempi: TACS Travel Agency Commission Settlement con sede fiscale negli Usa e Onyx CenterSource AS con sede fiscale in Norvegia, quindi entrambi soggetti fiscalmente fuori Ue.

Dall’esame circostanziato dei documenti in essere presso l’agenzia e dopo aver consultato ad esempio la seguente Faq pubblicata sul proprio sito web dalla catena alberghiera Nh Hotel Group (cliente di Onyx):
D: Dove devo inviare le mie fatture? – R: Onyx invierà le fatture per conto dell’hotel o per le agenzie di viaggio, non è quindi necessario inviarle per mail a NH;
nonostante l’incertezza grammaticale della risposta (probabilmente una traduzione automatica), abbiamo dedotto essere sostenibile che il compenso pervenga all’agenzia italiana dal consolidatore finanziario (quindi Onyx oppure TACS) che invia il documento contabile ed effettua la rimessa bancaria.

Quindi la situazione è diversa rispetto a quella, per esempio, della Iata, laddove esiste invece una precisa documentazione contrattuale in base alla quale ciascun vettore aereo stabilisce i propri regimi provvigionali e si  fa carico del relativo pagamento, mentre una società di consulenza italiana a ciò incaricata dalla Iata emette le fatture di provvigione in nome e per conto delle agenzie rivenditrici e a carico di ciascun vettore debitore delle provvigioni stesse.

Ma nel caso di TACS e Onyx, come formalizzare l’operazione ai sensi della normativa italiana? Per la prassi fiscale estera e anglosassone in particolare, il report mensile e il relativo pagamento con canale bancario tracciato sono più che sufficienti e la loro contabilità finisce lì. Infatti il soggetto estero nessun ulteriore documento si aspetterà dall’agenzia italiana, similmente per esempio alle provvigioni pagate da Expedia alle agenzie che si registrano sul sito internet di questa Olta.

Invece per il fisco italiano l’operazione, avvenendo fra due soggetti impresa (B2B), deve essere necessariamente fatturata. Al soggetto estero si invierà la copia analogica della stessa (che probabilmente neanche aprirà), ma all’agenzia italiana conviene invece emettere una fattura elettronica da inviarsi al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, al fine di assolvere contemporaneamente alla formalità Iva e all’obbligo di certificazione dell’operazione con l’estero, cioè il cosiddetto “nuovo esterometro” introdotto dalla legge di bilancio 2021 e in vigore dal 01.07.2022.

La fattura andrà emessa entro i 12 giorni dalla ricezione del pagamento previsti per la fatturazione elettronica e riporterà l’importo come non soggetto a Iva ai sensi dell’art. 7ter comma 1 lettera a) del Dpr n. 633/1972. Il tipo documento è TD01, il codice natura è N2.1 (operazioni elencate negli articoli da 7 a 7-septies del Dpr n. 633/72 e inoltre nel blocco “Altri Dati Gestionali” occorre indicare la dicitura: Invcont (inversione contabile/reverse charge) nel campo “Tipo Dato” (2.2.1.16.1).

La Newsletter del Centro Studi ©ADVManager, 02 dicembre 2022, n. 83 (Quesito Fiscale n. 11)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
Amministrazione Contabilità Fisco Digitalizzazione Pagamenti Normativa Economia Mercato
L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner
www.advmanager.org e [email protected]

 

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