Quesito Fiscale: trattamento delle provvigioni pagate dalle ferrovie francesi

Quesito Fiscale: trattamento delle provvigioni pagate dalle ferrovie francesi
18 Novembre 07:00 2022 Stampa questo articolo

Il quesito di oggi

[da R.P. agente di viaggi in provincia di Roma].
Siamo codificati ed acquistiamo biglietti ferroviari sul sito di Sncf per percorsi interamente in territorio francese. Di volta in volta paghiamo i biglietti con nostra carta di credito al netto della nostra commissione, ovvero per esempio, se il biglietto costa 100 e la commissione è 5, il sistema Sncf preleva dalla nostra carta di credito l’importo di 95. Per questa commissione di euro 5 non emettiamo noi la fattura, ma la emette una societa francese, la Travel Planet, che però carica le fatture sul sito di tanto in tanto. La procedura sembra analoga a quella del Bsp in cui le fatture per commissione aerea non vengono emesse da noi, ma vengono “preparate” da una societa esterna che poi le invia al Sdi. Invece la Travel Planet non le invia al Sdi. Quindi la domanda è: visto che gli importi sono comunque sotto i 5mila euro, devo inviarle al Sdi oppure no? Ed è giusto registrarne gli importi come non soggetti art. 7ter? Ed inoltre, se dovessero essere inviate al Sdi, il problema si pone tra la data di emissione delle fatture e la data di ricezione da parte nostra, perché, ripeto, le fatture vengono caricate sul sito di Sncf anche con due mesi di ritardo rispetto alla data di emissione, e quindi non è possibile inviarle entro il 15 del mese successivo alla data di emissione.

“Quesito Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©ADVManager per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti via email a  [email protected] . L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.

La nostra interpretazione

L’operazione da inquadrare ai fini Iva consiste nel percepimento da parte di un’agenzia di viaggi italiana di una provvigione di intermediazione pagata da un soggetto passivo d’imposta con sede fiscale in altro Stato Ue. Vediamo quindi quali sono le norme in gioco.e le analogie o differenze con altri casi noti quali ad esempio le provvigioni Iata o Expedia.

Effettuazione dell’operazione ai fini Iva (momento impositivo). Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, oppure all’atto dell’emissione della fattura se antecedente. Se la prestazione è resa ad un soggetto passivo estero e non è ancora avvenuto il pagamento, l’operazione si considera comunque effettuata nel momento in cui è ultimata (art. 6 commi 3, 4, 6 del DPR n. 633/1072).

Emissione della fattura elettronica. Il file Xml della fattura elettronica va inviato al Sdi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Se la “data documento” del tracciato Xml è diversa da quella di effettuazione dell’operazione, va indicata anche questa ultima. Una fattura elettronica è quindi contraddistinta da tre date: effettuazione dell’operazione, data del documento, data di trasmissione. La fattura è regolare se fra la prima e l’ultima data intercorrono non più di 12 giorni.

Territorialità dell’operazione ai fini Iva. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (art. 7ter comma 1 lettera a) del Dpr n. 633/1972).

Emissione della fattura in nome e per conto dell’agenzia da parte di un terzo incaricato. La procedura è definita dall’art. 21 comma 1 del Dpr n. 633/1972: per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la prestazione emette fattura o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal committente ovvero da un terzo.

Pertanto nel caso in oggetto l’operazione si considera effettuata (e va emessa la relativa fattura) nel momento in cui si acquista il biglietto e si paga l’importo al netto della provvigione. Lo stesso avviene per solito nel momento in cui si paga al netto l’estratto conto di un tour operator oppure il rendiconto del Bsp della Iata. Diversa è la procedura di Expedia, la quale richiede il pagamento totale del servizio alla prenotazione e la provvigione viene pagata a parte in un momento successivo, quindi In quel momento l’agenzia italiana emetterà fattura elettronica con Iva non soggetta ex art. 7ter del Dpr n. 633/1972, anche se il soggetto estero la ignorerà.

Siamo ora in grado di classificare correttamente le provvigioni pagate da Sncf all’agenzia italiana. La “fattura” pubblicata dal soggetto francese Travel Planet, privo di identificazione Iva in Italia, per il fisco italiano non è una fattura emessa in nome e per conto dell’agenzia ex art. 21, non viene inviata al Sdi e viene comunque comunicata non in tempo utile. Pertanto l’agenzia italiana ad ogni acquisto di biglietto pagato al netto deve emettere una fattura elettronica con Iva non soggetta ex art. 7ter del DPR n. 633/1972 e codice natura N2.1. Inoltre nel blocco “Altri Dati Gestionali” occorre indicare la dicitura: Invcont (inversione contabile/reverse charge) nel campo “Tipo Dato” (2.2.1.16.1). L’emissione della fattura elettronica assolve automaticamente anche all’obbligo del cosiddetto “nuovo esterometro” introdotto dalla legge di bilancio 2021 (vedere il provvedimento Agenzia delle Entrate n. 293384 del 29 ottobre 2021). Mentre la fattura francese emessa da Travel Planet serve per adempiere all’obbligo del reverse charge nei confronti del fisco francese, ma non ha rilievo in Italia.

Diversa è la procedura della Iata, in cui viceversa un soggetto italiano a ciò incaricato emette le fatture di provvigione in formato elettronico in nome e per conto dell’agenzia di viaggi, che quindi le trova nel proprio cassetto fiscale e può limitarsi a registrarle.

La Newsletter del Centro Studi ©ADVManager, 18 novembre 2022, n. 81 (Quesito Fiscale n. 9)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
Amministrazione Contabilità Fisco Digitalizzazione Pagamenti Normativa Economia Mercato
L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner
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