Rubrica Fiscale: classificazione Iva delle fatture di provvigione per autonoleggi

Rubrica Fiscale: classificazione Iva delle fatture di provvigione per autonoleggi
01 Marzo 07:00 2024 Stampa questo articolo
L’argomento di oggi.

[Proseguiamo l’anno III della nostra Rubrica Fiscale con il seguente quesito inviatoci da N.A. agente di viaggi in provincia di Parma].

Abbiamo ricevuto le seguenti istruzioni da XXX YYY ITALIA SPA per l’emissione delle fatture commissioni relative alle nostre prenotazioni di noleggio auto in Italia ed all’estero.
“Tutte le fatture per commissioni (sia noleggi in Italia che all’estero) dovranno essere sempre intestate a XXX YYY  Italia Spa ed inclusive di Iva”;
“Nelle fatture dovrà essere sempre indicato il numero di riferimento d’ordine indicato nell’estratto conto commissioni che riceverete”;
“Per i noleggi con voucher la commissione continuerà ad essere detratta dall’importo dovuto a XXX YYY Italia Spa mentre l’Iva su commissioni sarà detratta solo alla ricezione di una fattura per commissioni valida contenente il numero di riferimento d’ordine indicato nell’estratto conto”.
Ora, dovendo emettere la fattura commissione riepilogativa delle prenotazioni 2023 ho il dubbio se agli importi delle commissioni riferentesi alle prenotazioni di noleggi auto in stati esteri (UE e fuori UE) occorre aggiungere il 22% di l’Iva (avendo effettuato la prenotazione in Italia e ricevuta la commissione da un soggetto con partita Iva e con codice destinatario Italia) oppure se tali importi di commissioni rientrano nel regime NON IMPONIBILE art. 9/7 così come avviene per le fatture commissioni che si ricevono dalle compagnie aeree per i voli all’estero.

“Rubrica Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©ADVMANAGER per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti cliccando qui oppure via email a [email protected]. L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.

La nostra interpretazione.

Il dubbio dell’agenzia istante non è infondato, almeno parzialmente. Vediamo di inquadrare normativamente la questione, mediante il combinato disposto dei seguenti tre riferimenti ai fini Iva, tratti dal DPR n. 633/1972.

Art. 7ter comma 1. “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato”.

Art. 7quater comma 1: “In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato: e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all’interno del territorio dell’UE; oppure quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio dell’UE e sono utilizzati nel territorio dello Stato”.

Art. 9 comma 1: “Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili: 7) i servizi di intermediazione relativi a trasporti internazionali di persone, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3), nonché quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della UE”.

Premessa 1. Il servizio di autonoleggio senza conducente di un mezzo di trasporto passeggeri non va confuso con il noleggio di un mezzo di trasporto con conducente (ad esempio un bus turistico), o con la charterizzazione di un aereo, una nave, un treno adibiti al trasporto di persone, i quali costituiscono invece un servizo di trasporto.

Premessa 2: non ci stancheremo mai di segnalare l’utilizzo improprio, nel linguaggio commerciale invalso nel settore, del termine commissione per indicare quello che (vedi ad es. l’art. 7 del DM n. 340/1999) la norma fiscale correttamente appella come compenso per prestazioni di intermediazione o provvigione corrisposta a un intermediario. Tale è infatti l’agenzia di viaggi che opera come mandataria con rappresentanza in nome e per conto del cliente mandante, ex art. 1704 del codice civile. Mentre ben diverse sarebbero le ricorrenze civilistiche e fiscali se veramente si trattasse di un contratto di commissione ex art. 1731 del codice civile, ricorrenza che però non abbiamo finora mai incontrato nel settore delle agenzie di viaggi.

Tutto ciò premesso, siamo ora in grado di risolvere la questione posta dall’agenzia istante.

La prestazione di intermediazione è resa dall’agenzia a un soggetto giuridico italiano, la XXX YYY SPA, con residenza fiscale e partita Iva italiana, codice Ateco 77.11 “Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri” (come da noi verificato nei pubblici registri), pertanto ai sensi del summenzionato art. 7ter è sì gravata di Iva al 22%, ma a condizione che la prestazione principale, quella di autonoleggio, si consideri territoriale in Italia secondo le definizioni dell’art. 7quater (da leggersi con attenzione). Qui l’art. 9 comma 1 punto 7 primo periodo non si applica poiché l’autonoleggio senza conducente non è un servizio di trasporto.

Se invece, sempre secondo la definizione dell’art. 7quater, si verifica che il servizio di autonoleggio è reso fuori del territorio della UE, allora a nostro avviso si applica la non imponibilità Iva ai sensi dell’art. 9 comma 1 punto 7 secondo periodo. L’agenzia istante dovrebbe quindi segnalare questa circostanza alla società di autonoleggio, in quanto leggendo il quesito parrebbe che questa situazione non sia stata prevista.

La Newsletter del Centro Studi ©ADVMANAGER, 01 marrzo 2024 n. 112 (Rubrica Fiscale anno iii n.40)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
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