Rubrica Fiscale: come gestire una pratica di trasporti esteri di gruppo

Rubrica Fiscale: come gestire una pratica di trasporti esteri di gruppo
03 Novembre 16:22 2023 Stampa questo articolo

L’argomento di oggi.

[G.G. agente di viaggi ci scrive dal Triveneto].

Ad un gruppo di americani ho prenotato (come servizio singolo) un trasporto ferroviario in Svizzera: da Zermatt al Gornergrat e ritorno. Costo 3.223,55 euro con fattura elvetica con Iva al 7,7% (230,48) inclusa. Come registro la fattura? Esente art. 15 o altro? Faccio una pratica di servizio singolo o è meglio 74ter non imponibile IVA?

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La nostra interpretazione.

Proviamo ad applicare all’operazione descritta tutte le tre forme contrattuali teoricamente possibili.

Pratica di intermediazione. Affinché sussista una pratica in cui il cliente conferisce mandato all’agenzia per l’acquisto di un servizio turistico, non dovrebbe esistere alcuna fattura emessa dal fornitore a carico dell’agenzia, poiché altrimenti si potrebbe presumere un’operazione di compravendita. Ipotizzando quindi una pratica di intermediazione, i biglietti con l’importo facciale della tariffa o un documento equipollente (un estratto conto, una ricevuta), corroborati dal pagamento tracciato, costituiscono prova dell’anticipazione eseguita in nome e per conto del cliente ex art. 15 comma 1 punto 3 del DPR n. 633/1972. Ovviamente nella fattura attiva (obbligatoria se il cliente è impresa) o documento commerciale il prezzo totale va suddiviso fra importo dell’anticipazione e importo del corrispettivo  Se il cliente è impresa estera tale corrispettivo è non soggetto a Iva ex art. 7ter punto 1.a); se invece il cliente è un B2C e il trasporto avviene fuori UE, il corrispettivo è non soggetto a Iva ex art. 7sexies punto 1.a) e allo stesso risultato porterebbe il riferimento all’art. 9 comma 1 punto 7. Inoltre è opportuno che tutte le operazioni attive vengano sempre certificate con documenti elettronici (fatture o documenti commerciali), al fine di assolvere anche l’obbligo del “nuovo esterometro” quando dovuto, senza necessità di ulteriori distinguo.

E’ possibile gestire la pratica in intermediazione in presenza di una fattura del fornitore intestata all’agenzia?

Secondo noi sì (ma ci è doveroso segnalare che non tutti i consulenti sono d’accordo), se il contratto di viaggio stipulato col cliente definisce chiaramente una intermediazione in nome e per conto suo e se nella fattura del fornitore sono specificati, come devono, i servizi e i nomi dei  clienti. In questo caso secondo noi tale fattura assolve ai requisiti dell’anticipazione come voluti dall’art. 15. Naturalmente essa va annotata nei registri Iva nel suo totale inclusa l’imposta, come “Iva esclusa art. 15 comma 1 punto 3 DPR n. 633/1972” e senza applicazione del reverse charge, mentre la contabilizzazione sarà da credito verso cliente a debito verso fornitore. Inoltre la fattura ricevuta non sarà assoggettata al “nuovo esterometro” in quanto di importo totale non superiore a 5.000,00 euro.

Pratica di compravendita in Iva ordinaria. In questo caso e in considerazione che il trasporto avviene fuori UE, si potrebbe anche gestire la pratica a costi e ricavi secondo il regime Iva ordinario, classificando la fattura d’acquisto nel suo totale come operazione “Iva non soggetta in Italia ex art. 7quater punto 1.b) DPR n. 633/1972” e quindi senza applicazione del reverse charge dell’Iva. Sarà inoltre esclusa dal “nuovo esterometro” se di importo non superiore a 5.000 euro. Mentre la fattura emessa al cliente B2B o il documento commerciale emesso al cliente B2C (in questo caso però obbligatoriamente certificato col registratore di cassa fiscalizzato) non saranno assoggettati a Iva e riporteranno la stessa identica dicitura.

Noi però non amiamo trattare le operazioni di compravendita con l’estero in regime Iva ordinaria, in quanto possono essere troppi i distinguo e le controindicazioni. Come anche richiamato dalla recente sentenza della Corte di Giustizia UE C-108/22 del 29.06.2023, “l’introduzione del regime speciale dell’Iva [regime del margine] per le agenzie di viaggi ha come obiettivo essenziale di evitare le difficoltà che deriverebbero alle stesse dai principi generali dell’Iva [regime ordinario], quando le operazioni implicano la fornitura di prestazioni acquistate presso terzi e in più Stati… pur se tali servizi non sono accompagnati da servizi supplementari”. La Corte rileva che nella Direttiva Iva UE non si parla di assemblamento di più servizi o di pacchetti turistici, ma che è stata la legge Iva italiana (art. 74ter del DPR n. 633/1972) ad introdurre queste limitazioni, che quindi non avrebbero valore assoluto

La pratica in regime Iva del margine (74ter) è quindi In definitiva la soluzione da noi privilegiata per la trattazione del caso proposto. La fattura d’acquisto al lordo di Iva va contabilizzata a costo con codice Iva 74ter, in questo caso esente da “nuovo esterometro” in quanto non superiore a 5.000,00 euro. La fattura attiva emessa al cliente (che si raccomanda elettronica anche se sarà consegnata solo la copia analogica) viene contabilizzata a ricavo come corrispettivo non soggetto a Iva ex art. 74ter comma 6. Due chiose però si impongono.

Territorialità della prestazione in regime 74ter. L’art. 2 comma 6 del DM n. 340/1999, in ciò riprendendo l’indicazione già fornita dalla circolare n. 30/1980 del Ministero delle Finanze, assegna al trasporto, inclusa l’eventuale somministrazione di pasti, carattere di accessorietà ai fini della territorialità del pacchetto, la quale in sostanza viene determinata solo dall’allocazione dell’alloggio. Ma se vi sono solo trasporti senza alloggio? La ratio delle norme combinate porta a decidere che se come in questo caso il trasporto avviene interamente fuori UE, anche la territorialità ai fini del regime del margine sia fuori UE.

E se il trasporto avvenisse all’estero, ma in uno Stato UE? In questo caso l’applicazione del regime del margine porterebbe a un corrispettivo imponibile di Iva a carico dell’agenzia, la quale avrebbe convenienza ai fini Iva a creare le condizioni per gestire una pratica di intermediazione. Salvo la contropartita di dover evidenziare nel documento al cliente il proprio corrispettivo separatamente dalla tariffa oggetto dell’anticipazione ex art. 15.

La Newsletter del Centro Studi ©Advmanager, 03 novembre 2023 n. 107 (Rubrica Fiscale n. 35)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
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