Rubrica Fiscale: fatturazione e gestione contabile dei trasporti internazionali di persone

Rubrica Fiscale: fatturazione e gestione contabile dei trasporti internazionali di persone
24 Maggio 07:00 2024 Stampa questo articolo
L’argomento di oggi.

[Quesito pervenuto da M.B. agenzia di viaggi in provincia di Livorno].
Con quale codice e in quale campo di applicazione dell’aliquota IVA si incorre per i seguenti servizi. 

  1. Viaggio in bus con conducente con destinazione Germania, km percorsi in totale 2.700 di cui: 2.000 km in Italia e 700 km in Austria e Germania: per l’importo inerente ai km percorsi in italia applichiamo aliquota iva al 10% oppure esenzione N3.4? o altra dicitura/esenzione? per l’importo dei km percorsi all’estero va bene esenzione iva N2.1 oppure si deve applicare la dicitura E N3.4?
  2. Fatturazione voli aerei: nella fattura per pratiche di voli destinazione Europa estrapolo dal conteggio dei km totali i km della tratta Italia mettendo in fattura la dicitura esenzione 2.1, mentre per la tratta estera in Europa applico e  scrivo esenzione iva 3.4, oppure dobbiamo contemplare un’altra dicitura/esenzione? La nostra fee d’agenzia per la biglietteria aerea è di 30 euro a pax + Iva (è contemplata tale aliquota?) e se non dovuta qual è il codice di esenzione da scrivere in fattura? oppure quale aliquota applico? 22%? 10%? 

“Rubrica Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©ADVMANAGER per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti via email a  [email protected]. L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.

La nostra interpretazione.

Preliminarmente un chiarimento riguardo la tipologia del contratto di viaggio, che nei quesiti sottopostici non sembra sempre ben chiara, mentre invece è elemento sostanziale per poter inquadrare prima contabilmente e poi fiscalmente ogni transazione di servizi turistici. Escludiamo il contratto di organizzazione di pacchetti turistici in quanto negli esempi proposti sempre si parla di solo trasporto. Escludiamo anche il contratto di compravendita in regime 74ter, in quanto essendo i servizi territoriali in UE il margine di utile sarebbe sempre sottoposto all’aliquota Iva ordinaria del 22% (peggiorativa rispetto ad altri tipi di contratto). Restano il contratto di compravendita in regime Iva ordinaria e il contratto di intermediazione: vediamo come trattarli.

I trasporti rientrano nella categoria dei servizi, la cui normativa ai fini Iva è stata fortemente ridisegnata in sede UE con tre direttive (la 2008/8/CE e la 2008/9/CE del 12.02.2008; la 2008/117/CE del 16.12.2008) che hanno modificato la precedente direttiva 2006/112/CE del 28.11.2006. A recepimento di ciò, in Italia il D. Lgs. n. 18/11.02.2010 ha introdotto o modificato nel DPR n. 633/1972 la famiglia degli artt. da 7 a 7septies, alla quale occorre fare riferimento per classificare correttamente i servizi di trasporto di persone, di alloggio, di ristorazione, di locazione di mezzi di trasporto ed altri servizi di comune utilizzo nel settore turistico. A questi ci si riferisce spesso come “servizi speciali” (il cui principio è che l’Iva è di competenza di ciascuno Stato UE nel cui territorio viene prestato il servizio), per distinguerli dai “servizi generici”, i quali obbediscono invece alla regola generale “del committente” definita dall’art. 7ter comma 1 lettera a).

Per ben interpretare la complessità delle predette fattispecie è utile guida la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37/E del 29.07.2011, dove troviamo il riferimento all’art. 7quater comma 1 lettera b) del DPR n. 633/1972 che recita “le prestazioni di trasporto di persone si considerano effettuate in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato”. Ci vengono inoltre ricordate due forfettizzazioni introdotte a scopo di semplificazione per i servizi di trasporto internazionale da e per l’Italia ”in dipendenza di un unico contratto” (definizione data dall’art. 9 comma 1 punto 1 del DPR n. 633/1972). Se tale trasporto è marittimo, il tratto italiano viene forfettizzato nel 5% del trasporto totale (circolare n. 11/420390 del 07.03.1980); se il trasporto è aereo il forfait è il 38% (risoluzione n. 89 del 23.04.1997).

Applicando quindi la predetta normativa, il servizio n. 1 è un contratto di trasporto via terra dall’Italia verso altri Stati dell’UE e ritorno. La parte territoriale in Italia si qualifica come non imponibile ex art. 9 comma 1 punto 1 del DPR n. 633/1972, mentre la parte territoriale in Austria e Germania è non soggetta a Iva in Italia ex art. 7quater comma 1 lettera b) per mancanza del requisito della territorialità. Pertanto l’agenzia italiana nella fattura di vendita (tipo documento TD01) separa l’importo totale nei due importi parziali sulla base dei km percorsi, entrambi senza applicazione dell’imposta, ma con differente codice Natura: il tratto italiano con il codice Natura N3.4 (operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione) e il tratto estero con il codice Natura N2.1 (operazioni non soggette elencate negli articoli da 7 a 7septies del D.P.R. n. 633/72). Naturalmente l’agenzia avrà ricevuto dal vettore italiano una fattura d’acquisto impostata nello stesso modo.

Il servizio n. 2 è un trasporto aereo internazionale da o per l’Italia e va trattato come indicato nel paragrafo precedente per il trasporto via terra, salvo che il tratto italiano (codice N3.4) è forfettizzato nel 38% del prezzo totale. L’agenzia intende mantenere la formula del contratto di compravendita in regime Iva ordinario, ma evidenziando separatamente il prezzo del trasporto, che va gestito come sopra indicato, dal proprio diritto d’agenzia. Trattandosi di operazione effettuata in nome proprio, ma per conto del cliente, che si suppone essere un soggetto Iva italiano, tale diritto d’agenzia a nostro avviso può ancora qualificarsi come compenso di intermediazione, il quale risulta territoriale in Italia ex art. 7ter comma 1 lettera a), ma comunque non imponibile ex art. 9 comma 1 punto 7 del DPR n. 633/1972, alla stregua di un normale contratto di intermediazione in cui l’agenzia (la mandataria) opera in nome e per conto del cliente (il mandante). Tanto varrebbe però a questo punto che l’agenzia adottasse formalmente quest’ultimo tipo di contratto, evitando di richiedere al vettore la fattura a lei intestata e fatturando al cliente il diritto d’agenzia sempre con non imponibilità come da art. 9 sopra richiamato, più la tariffa del biglietto (da allegarsi alla fattura o comunque da conservarsi come documentazione probatoria) come importo escluso da Iva ex art. 15 comma 1 punto 3 del DPR n. 633/1972 (anticipazione regolarmente documentata fatta per conto del cliente).

La Newsletter del Centro Studi ©ADVMANAGER, 10 maggio 2024 n. 118 (Rubrica Fiscale anno iii n.46)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
Amministrazione Contabilità Fisco Digitalizzazione Pagamenti Normativa Economia Mercato
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La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Advmanager

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