Rubrica Fiscale: scelta del tipo d’impresa e costituzione di Srl o Srls (aspetti fiscali e previdenziali)

Rubrica Fiscale: scelta del tipo d’impresa e costituzione di Srl o Srls (aspetti fiscali e previdenziali)
13 Gennaio 07:00 2023 Stampa questo articolo

Il quesito di oggi.

[da agenzie varie].

Come preannunciato lo scorso 22 dicembre, in questo articolo sintetizzeremo i punti principali dell’assai complessa materia riguardante gli aspetti fiscali e previdenziali di una società a responsabilità limitata (Srl) o società a responsabilità limitata semplificata (Srls), in comparazione con un’impresa individuale. Sintesi che non può comunque sostituire la consulenza personalizzata di un esperto fiscale e previdenziale.

“Rubrica Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©Advmanager per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti via email a  [email protected] . L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.

La nostra interpretazione.

Nell’ambito di questa vastissima materia, ci occuperemo qui del caso specifico di una piccola Srl o Srls (fra le due non vi sono differenze dal punto di vista fiscale e previdenziale) che gestisce un’agenzia di viaggi, nella quale in genere operano uno o tutti i soci e/o l’amministratore.

Aspetto fiscale. Gli imprenditori individuali in quanto persone fisiche sono assoggettati all’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche), la quale si applica per scaglioni di reddito (facilmente consultabili sul webt), dopo averlo diminuito degli oneri personali deducibili/detraibili. Per il 2022 le relative aliquote vanno dal 23% al 43%.

Per una Srl(s) la principale imposta diretta è l’Ires (imposta sul reddito delle società) con aliquota del 24%. Sembra semplice, ma bisogna tener conto delle riprese fiscali per costi non deducibili (ad esempio il 20% delle spese telefoniche) e per ricavi esentasse (ad esempio i contributi a fondo perduto del Covid-19).

La seconda imposta diretta è l’Irap (imposta regionale sulle attività produttive) la cui aliquota di base è il 3,90% (con piccole variazioni da regione a regione), ma che va calcolata su un imponibile diverso da quello dell’Ires. L’Irap inoltre è in parte deducibile dal reddito su cui si calcola l’Ires.

Infine, se l’utile dopo le imposte, quindi già detratta l’Ires, viene pagato come dividendo al socio persona fisica, questi paga il 26% a titolo d’imposta come reddito di capitale (vuol dire che tale reddito non si cumula con eventuali altri redditi della persona fisica). Facendo i dovuti calcoli la tassazione totale dell’utile societario al netto dell’Irap, una volta che è finito in tasca al socio, è del 43,8%.

Tassazione per trasparenza: in una Snc (società in nome collettivo) l’utile societario viene tassato obbligatoriamente per trasparenza direttamente in capo all’Irpef di ciascun socio, pro quota in base alla rispettiva partecipazione,

Questo è possibile, ma questa volta come scelta, anche per i soci di Srl(s), che devono quindi valutare la convenienza fra la tassazione diretta come Irpef dei soci (variabile in base agli scaglioni di reddito) e la tassazione fissa del 24% come Ires della società, più il 26% come imposta della persona fisica (totale 43,8%) solo in caso di incasso del dividendo. La trasparenza può convenire specialmente quando i soci sono più d’uno e quindi la tassazione Irpef si spalma fra più soggetti, i quali vogliono incassare ogni anno l’intero utile della società. Se invece l’utile deve rimanere nella società al fine di altri investimenti, allora non conviene. Un’altra negatività della trasparenza è che Ie controversie fiscali ricadono direttamente sulle persone fisiche dei soci.

Aspetto previdenziale. In una Srl(s) i soci puramente di capitale, ossia non operativi in azienda, non sono soggetti ad alcuna contribuzione Inps.

Viceversa, i soci operativi sono soggetti all’iscrizione alla gestione IVS Commercianti dell’Inps e pagano contributi pari al 23,70% dell’utile della società dopo le imposte, pro quota in base alla percentuale di partecipazione nella società, sia che tale utile sia distribuito come dividento oppure no. Inoltre c’è un contributo minimo obbligatorio annuo di € 3.800 (corrispondente a circa € 16.000 di reddito) da pagarsi in quattro rate trimestrali, quindi a fine anno si pagherà il conguaglio sull’eventuale maggior utile.

Soci operativi con compenso annuo prefissato, ad esempio come amministratore. In questo caso talel compenso annuo diventa un costo deducibile per la società, che quindi andrà a diminuire l’utile tassabile.

Per il socio operativo/amministratore l’Inps richiede la doppia iscrizione: iscrizione alla Ivs Commercianti con le stesse regole di cui sopra in quanto socio operativo; iscrizione alla gestione separata Inps per il compenso prefissato, che ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e deve essere certificato con cedolino paga ad ogni pagamento, scontando il contributo Inps del 24,09%, dopo di che è tassato come Irpef in capo al percettore.

Amministratore non socio con compenso annuo prefissato. Anche questo compenso deve essere certificato con cedolino paga ad ogni pagamento, ma sconta il contributo Inps del 34,23%, dopo di che è tassato come Irpef in capo al percettore.

Da notare infine che i contributi Inps previsti nei cedolini paga di cui sopra sono per 2/3 a carico dell’impresa e per 1/3 a carico del percettore.

Per chiarimenti e altre informazioni su questa materia scrivere a: [email protected]

La Newsletter del Centro Studi ©Advmanager, 13 gennaio 2023, n. 87 (Rubrica Fiscale n. 15)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
Amministrazione Contabilità Fisco Digitalizzazione Pagamenti Normativa Economia Mercato
L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner
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