Rubrica Fiscale: ultimo fondo perduto da 39 milioni, i punti critici da approfondire

Rubrica Fiscale: ultimo fondo perduto da 39 milioni, i punti critici da approfondire
04 Agosto 07:00 2023 Stampa questo articolo

L’argomento di oggi.

Il tema caldo di questi giorni, richiestoci da tutte le agenzie clienti, riguarda la modalità di partecipazione al nuovo contributo a fondo perduto di 39 milioni appena stanziato dal Ministero del Turismo, in coda ai ristori dell’emergenza Covid-19. Noi abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci direttamente con il Ministero e siamo in grado di illustrare i punti critici da tener presente per il miglior conseguimento dell’obiettivo.

“Rubrica Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©ADVMANAGER per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti cliccando qui oppure via email a [email protected]. L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.

La nostra interpretazione.

Tralasciamo qui gli aspetti più propriamente politici del provvedimento, che competono alle Associazioni di categoria, e tralasciamo anche il riporto dei testi dei provvedimenti (Avviso 31.07.2023 del Ministero del Turismo con relativi Allegati e precedente Decreto 28.06.2023 del MT di concerto con il MEF), in quanto ampiamente comunicati da varie fonti e ormai di pubblico dominio, per concentrarci invece sui punti critici della procedura, che come già detto abbiamo avuto la possibilità di discutere direttamente con il Segretariato Generale del Ministero del Turismo in occasione di un recentissimo evento al quale abbiamo partecipato come consulenti fiscali.

Agli interlocutori ministeriali abbiamo proposto alcune interpretazioni e richieste di chiarimenti, come di seguito andiamo a relazionare. Per questi e altri punti il Ministero ha comunicato l’intenzione di pubblicare prossimamente alcune FAQ sul suo sito internet, tranquillizzando inoltre sulla scadenza, che è confermata per le ore 12 di venerdì 22 settembre senza ordine di priorità temporale: ossia tutte le istanze pervenute fino a quel momento verranno esaminate e, se trovate regolari, beneficiate con la competente quota di contributo. È previsto un contributo minimo di 1.500 euro per ogni agenzia e anche per quelle che hanno iniziato l’attività fra il 01.01.2020 e il il 28.03.2022 (data di conversione in legge dell’originario decreto istitutivo del provvedimento).

Le raccomandazioni per i dati e documenti da controllare da parte degli imprenditori sono: una visura CCIAA recente che riporti i codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12 come codice primario o prevalente; il DURC regolare presso l’INPS; il proprio SPID (o CIE) per l’accesso alla piattaforma online; la propria firma digitale sulla CNS (Carta Nazionale dei Servizi) per firmare elettronicamente i file richiesti dalla procedura.

Primo problema interpretativo. Il testo del decreto recita ricavi … nel periodo di imposta 2019” al fine di classificare l’impresa nelle quattro fasce dimensionali, alle quali corrispondono differenti percentuali di contributo. Ma ai fini Iva il periodo d’imposta è l’anno solare, mentre il ricavo è un dato civilistico e si riferisce all’esercizio contabile, non necessariamente coincidente con l’anno solare. Seguendo la ratio del provvedimento abbiamo suggerito di considerare il ricavo indicato nel bilancio relativo all’ultimo esercizio contabile completo terminato prima dell’emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020): il Ministero ne darà chiarimento con una FAQ.

Seconda questione. L’Avviso all’art. 3 comma 6 e l’Allegato 2 richiedono che dei dati economico-contabili dichiarati dall’impresa sia certificata e attestata la veridicità da un professionista “abilitato” (si intende presumibilmente “iscritto a un ordine competente”). Questa richiesta, non prevista dal Decreto istitutivo, lascia alcuni dubbi su cosa esattamente si intenda per veridicità.

Che gli importi dichiarati sono quelli risultanti nei registri Iva e nel bilancio? E allora sarebbe una richiesta impropria perché i registri Iva e il bilancio sono documenti con valore legale di per sé.

Oppure che sono veri e reali conformemente alla documentazione aziendale? E allora occorrerebbe forse una revisione contabile? Le responsabilità civili e penali che si chiede al professionista di assumere rendono non banale l’interrogativo.

I nostri professionisti hanno ipotizzato (ma è solo un’idea) di assimilare questo attestato al visto di conformità rilasciato per esempio per richiedere le compensazioni Iva, cioè con alcuni controlli a campione sulle fatture presenti nel registri Iva. Operazione che comunque ha un costo professionale e non è gratuita.

Infine, come ci si deve comportare nel caso, non infrequente, in cui il commercialista del 2019 non sia stato lo stesso del 2021? In quanto ovviamente ogni professionista attesta solo la dichiarazione Iva presentata da lui stesso e quindi occorrerebbe allegare all’istanza due documenti e raddoppiare il costo professionale, non banale se poi il beneficio fosse di soli 1.500 euro.

Terza questione. Ai fini del calcolo dei volumi Iva i corrispettivi in regime 74ter vanno considerati lordi o netti di Iva? Se l’esercizio contabile coincide con l’anno solare, si potrebbe pensare di nettizzare il totale dei corrispettivi 74ter annuali con il totale dell’Iva 74ter calcolata nell’allegato A in sede di dichiarazione Iva. Ma se l’esercizio contabile e il periodo d’imposta Iva non coincidono questo è impossibile. In proposito in situazioni analoghe durante il periodo di emergenza Covid-19 l’Agenzia delle Entrate aveva tenuto valido anche il corrispettivo 74ter lordo di Iva, purché fosse stato utilizzato lo stesso criterio per entrambi i periodi raffrontati.

L’ultima questione importante è di calcolare correttamente gli importi delle fatture e dei corrispettivi delle due annualità a raffronto (il 2019 e il 2021) con riferimento, come è corretto, alla data di effettuazione delle operazioni o momento impositivo ai fini Iva (art. 3 comma 1.a del Decreto). E qui andrebbero ricordati i principi da utilizzare nei due casi delle operazioni in Iva ordinaria e delle operazioni in regime del margine 74ter, ma qui purtroppo lo spazio editoriale termina e non resta che rimandare al prossimo articolo del 01.09.2023 (niente preoccupazioni, saremo ancora il tempo per il 22 settembre!). Altrimenti scriveteci e vi risponderemo subito nonostante agosto.

La Newsletter del Centro Studi ©ADVMANAGER, 04 agosto 2023, n. 101 (Rubrica Fiscale n. 29)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
Amministrazione Contabilità Fisco Digitalizzazione Pagamenti Normativa Economia Mercato
L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner
Richiesta Quesito Fiscalewww.advmanager.org – E [email protected]

L'Autore

Commerciale
Commerciale

Guarda altri articoli