Obbligo di formazione da parte dei datori di lavoro delle imprese turistico-ricettive e della ristorazione nei confronti dei neoassunti. È quanto prevede l’accordo Stato-Regioni che ha disciplinato l’articolato del Dlgs 81/2008. I percorsi formativi sono inquadrati come attività propedeutiche all’impiego del lavoratore.
Formazione immediata
La formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza dei neoassunti deve essere avviata tempestivamente, anche quando la legge consente di completarla entro 30 giorni dall’assunzione. La deroga non autorizza a rinviare l’avvio.
Il termine dei 30 giorni dalla costituzione del rapporto o dall’utilizzazione scatta quando si tratta di somministrazione di lavoro. Entro questo periodo deve essere avviato l’iter, consentendo l’adibizione del lavoratore all’attività anche prima della conclusione dell’intero percorso formativo.
Insomma, non è più possibile sfruttare il termine (più lungo) di 60 giorni previsto dal precedente accordo Stato-Regioni, chiarisce l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la recente nota 2377/2026.
Nel documento dell’Ispettorato viene inoltre precisato che, “nel corso degli accertamenti ispettivi svolti entro 30 giorni dall’assunzione o dall’utilizzazione del lavoratore, qualora il datore di lavoro o l’utilizzatore stesso non fornisca evidenza dell’avvenuta conclusione del percorso formativo dei lavoratori, mediante attestati e, ove previsto, tracciamento degli interventi di addestramento, il personale ispettivo verificherà che, in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, sia stato comunque avviato il percorso formativo”.
La procedura richiede “l’esibizione di documentazione idonea con data certa, come l’invio di Pec a soggetti formatori, docenti formatori, organismi paritetici o rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per la programmazione dei corsi. In assenza di tali evidenze, si riterrà violato l’articolo 37 e il personale ispettivo provvederà a redigere un verbale di contravvenzione e prescrizione nei confronti del soggetto obbligato”.
In buona sostanza, la semplice intenzione di organizzare un corso, senza elementi documentali che dimostrino iniziative effettive, può non essere sufficiente.


