Sul sito istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sono stati pubblicati i due decreti, varati di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, attuativi dei cosiddetti bonus Giovani e bonus Donne, come definiti dagli articoli 22 e 23 del decreto Coesione (dl n° 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge n° 95/2024). Entrambe misure finanziate dal Programma giovani, donne, lavoro 2021-2027.
Ecco, sinteticamente, le due misure in oggetto.
BONUS GIOVANI UNDER 35
Per il Bonus Giovani Under 35 è previsto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che, nel periodo tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato o trasformano contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.
Da parte sua l’Inps, nella circolare n° 90/2025, precisa che l’esonero contributivo totale vale per un massimo di 24 mesi nei limiti di: 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore per le assunzioni e trasformazioni di contratto effettuate dai datori di lavoro privati dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025; 650 euro al mese dal 31 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025 in Abruzzo, Molise, Campania. Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (Zes – Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno).
REQUISITI: i soggetti coinvolti non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età; non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa; i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti all’assunzione, a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva; i datori di lavoro non devono procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo (la violazione di tale divieto comporta la revoca dell’esonero e il
recupero del beneficio già fruito).
CONTRATTI ESCLUSI: i beneficiari possono rivestire la qualifica di operai, impiegati o quadri, ma non quella dirigenziale; gli incentivi non sono previsti nei casi di rapporti di lavoro domestico, apprendistato, lavoro intermittente o a chiamata.
CONDIZIONI SPECIALI DI AMMISSIBILITÀ AL SUD: Per il solo esonero previsto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, è previsto il rispetto delle condizioni generali in materia di aiuti di Stato. In particolare, l’ammontare dell’agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali, ossia “l’importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell’aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito”.
Inoltre, sono esclusi dall’applicazione del beneficio: i soggetti che soddisfano i requisiti di “impresa in difficoltà” (punto 18 dell’articolo 2 del Regolamento Ue n° 651/20147; i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 16 del regolamento Ue 2015/1589.
Infine, l’assunzione del lavoratore per il quale si intende fruire del beneficio deve comportare un incremento occupazionale netto.
COMPATIBILITÀ E CUMULABILITÀ: L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del dl 30 dicembre 2023 n° 216 (c.d. Maxi- deduzione).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: La domanda di ammissione al beneficio si presenta all’Inps, utilizzando il modulo di istanza online dal 16 maggio 2025, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22 – Giovani”.
BONUS DONNE
L’esonero contributivo previsto dal Bonus Donne per massimo 24 mesi è in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato, le seguenti categorie di donne: di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti; di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle regioni della Zes unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali Ue; operanti in settori o professioni con elevata disparità di genere (vedi articolo 2, punto 4, lettera f, del regolamento Ue n° 651/2014).
– per le assunzioni a tempo indeterminato di donne occupate nelle professioni o settori di con elevata disparità di genere, l’esonero può essere fruito per un massimo di 12 mesi, anziché 24;
– per le assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zes unica per il Mezzogiorno, le assunzioni agevolabili sono quelle effettuate nel periodo dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione da parte della Commissione Ue) al 31 dicembre 2025, anziché quelle effettuate nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
AMMONTARE DEL BENEFICIO: L’esonero è pari al versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice.
L’ammontare dell’agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali.
ESCLUSI DAL BENEFICIO: i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato; i soggetti che soddisfano i requisiti di “impresa in difficoltà” (punto 18, articolo 2, del Regolamento Ue n° 2014/651); i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare (articolo 16 del Regolamento Ue 2015/1589).
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ: le assunzioni oggetto di esonero devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
La fruizione dell’esonero, inoltre, è subordinata al possesso del Durc e alla conformità con gli altri obblighi di legge previsti dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006.
Per le assunzioni al Sud (area Zes) è necessario che nei sei mesi precedenti l’assunzione, i datori non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nella medesima unità operativa o produttiva.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: i datori di lavoro interessati devono inoltrare, esclusivamente in via telematica, domanda all’Inps. Per le assunzioni in area Zes, l’invio della comunicazione telematica all’Inps con la richiesta deve avvenire prima dell’assunzione, pena l’inammissibilità al beneficio. Il rapporto di lavoro deve poi essere instaurato entro il termine perentorio di 10 giorni dall’accoglimento della domanda.
COMPATIBILITÀ E CUMULABILITÀ: l’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione, in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del dl n° 216 del 30 dicembre 2023 (c.d. Maxi- deduzione).


