Rubrica Fiscale: i problemi fiscali dell’intermediazione turistica (inquadramento civilistico)

Rubrica Fiscale: i problemi fiscali dell’intermediazione turistica (inquadramento civilistico)
10 Febbraio 07:00 2023 Stampa questo articolo

Il quesito di oggi.

[da agenzie varie].
Numerose agenzie ci pongono quesiti circa questo o quel dettaglio relativo all’attività di intermediazione dell’agenzia di viaggi e alla sua gestione fiscale. Pertanto nel presente articolo viene illustrato l’inquadramento generale dell’attività di intermediazione, mentre nel prossimo articolo del 24 febbraio tratteremo la classificazione ai fini Iva dei compensi di intermediazione nelle loro varie casistiche.

“Quesito Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©Advmanager per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti cliccando qui oppure via email a [email protected]. L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.

La nostra interpretazione.

Per trattare correttamente le operazioni fiscali dell’intermediazione turistica, situazione in cui l’agenzia di viaggi dettagliante opera in nome e per conto dei clienti, è necessario illustrarne prima l’inquadramento civilistico.

In tale attività si realizza di fatto, e sarebbe opportuno formalizzare adeguatamente ai fini probatori, un Contratto di Intermediario di Viaggio nel quale il cliente (il “mandante” o il “committente”), in nome e per conto proprio e in nome e per conto di eventuali altri passeggeri (i “viaggiatori” o “consumatori” o “turisti”), incarica l’agenzia (la “mandataria con rappresentanza” del cliente ex art. 1704 cod. civ. e art. 17 L. 1084/1977) di stipulare con un fornitore di servizio singolo o un organizzatore di pacchetto turistico il contratto per l’acquisto e il pagamento dei servizi stessi, ai sensi delle norme vigenti in materia per ciascun servizio. Dopo che il contratto sia stato accettato e confermato da ciascun fornitore o organizzatore per il rispettivo servizio, i predetti fornitori e organizzatori assumono l’obbligo di erogare al cliente e ai passeggeri le relative prestazioni secondo le norme in vigore per ciascuna di esse. Il cliente diventa in tal modo parte di un doppio contratto: prima il contratto di intermediario di viaggio con l’agenzia e poi il contratto con il fornitore o organizzatore per lo specifico servizio.

La stipulazione del contratto di intermediario di viaggio da parte del cliente implica la sua accettazione espressa delle condizioni e dei regolamenti stabiliti da ciascun fornitore e organizzatore per la prestazione dei propri servizi, per come resi pubblici ai sensi di legge e, in caso di pacchetti turistici, ai sensi del “Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico” di cui all’Allegato A parte II del d. lgs. n. 62/21.05.2018 e nei correlati documenti di offerta al pubblico (cataloghi, pieghevoli, siti internet), i quali devono essere richiamati nel contratto di intermediario di viaggio per costituirne parte integrante. In questo modo tutte le predette condizioni e regolamenti si intendono impegnativi per il cliente e per i passeggeri da lui rappresentati, che sono tenuti a prenderne visione e a darne atto prima della sottoscrizione del contratto, richiedendo eventuali chiarimenti e dettagli all’agenzia mandataria (modalità di iscrizione, annullamento, recesso dal contratto, penali ecc.).

Ciò premesso, il fornitore o organizzatore emetterà un documento intestato al cliente o comunque in cui si richiama il cliente, che riporta con precisione i servizi venduti e i relativi importi. Tale documento comunque denominato (estratto conto, fattura ecc.) deve essere contabilizzato dall’agenzia intermediaria come credito verso il cliente e debito verso il fornitore. Non costituisce partita economica e va classificato ai fini Iva come anticipazione in nome e per conto del committente ex art. 15 comma 1 punto 3.

Invece, quale corrispettivo della propria prestazione l’agenzia intermediaria riceve un compenso di intermediazione dall’una parte o da entrambe le parti. Il cliente mandante, posto che il mandato è un contratto a titolo oneroso, è legittimo che sia chiamato a pagare al mandatario un compenso solitamente chiamato in gergo diritto d’agenzia o fee. Il fornitore, a seguito di preventivi accordi commerciali, può pagare all’intermediario un compenso solitamente chiamato provvigione o commissione (anche se quest’ultimo termine andrebbe evitato per non confondersi con la commissione vera e propria, che è un contratto tipico del codice civile come da art. 1731, ma non è questo il nostro caso).

I predetti compensi di intermediazione, previa classificazione ai fini Iva, costituiscono voci di ricavo economico. Come vedremo nel prossimo articolo, la classificazione Iva si ottiene applicando regole abbastanza complesse che dipendono dai seguenti parametri: tipologia del servizio, territorialità del servizio, domicilio fiscale del fornitore, domicilio fiscale del cliente e sua tipologia (ossia con partita Iva o senza partita Iva (da cui transazione B2B oppure B2C).

La Newsletter del Centro Studi ©Advmanager, 10 febbraio 2023, n. 89 (Rubrica Fiscale n. 17)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
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