Direttiva pacchetti, la disamina. Bastone e carota all’Ue

Direttiva pacchetti, la disamina. Bastone e carota all’Ue
01 Dicembre 12:23 2023 Stampa questo articolo

Reazioni a dir poco variegate, quelle espresse a poche ore dalla presentazione da parte della Commissione Ue della proposta di revisione della direttiva pacchetti (Ptd). Il giudizio più articolato è quello dell’Ectaa, l’associazione degli agenti di viaggi e dei tour operator europei, che – pur accogliendo con favore le misure per migliorare la chiarezza e accelerare i rimborsi – rileva come la limitazione dei pagamenti anticipati dei pacchetti farà salire i prezzi, indebolirà le adv e offrirà vantaggi minimi ai consumatori, escludendo potenzialmente i più vulnerabili da questo schema protettivo e portandoli verso alternative più economiche, ma non protette, come quelle proposte dalle agenzie.

Inoltre, osserva l’Ectaa, la revisione manca di strumenti essenziali per affrontare in modo efficace la questione delle insolvenze. Non c’è nessuna protezione in caso di fallimento di una compagnia aerea e questa omissione raddoppia l’onere per gli intermediari. Inoltre, l’Ectaa evidenzia come, non essendoci alcuna proposta di limitare l’esposizione finanziaria dei viaggiatori al momento della prenotazione di servizi indipendenti, la Commissione Ue, con questo testo, contribuirà al declino dei pacchetti turistici stessi. Infine, l’associazione osserva come le regole imposte potrebbero impedire agli organizzatori di offrire piani di pagamento rateali, svantaggiando i consumatori vulnerabili. Sulla base di queste osservazioni l’Ectaa sottolinea la necessità di una portata più ampia del pacchetto, con regole di viaggio a beneficio di un segmento più ampio di cittadini europei.

ASTOI, L’AVVOCATO DURANTE: «PIÙ TUTELE PER I T.O., MA IL TESTO VA PERFEZIONATO»

Molto articolato il commento di Astoi, affidato al suo consulente legale Silvana Durante: «Il testo, seppur customer oriented, introduce maggiori tutele per gli operatori turistici, come richiesto dalla nostra e dalle altre associazioni del turismo in fase di consultazione. Certo – prosegue – riteniamo che occorra perfezionare gli ambiti applicativi delle nuove regole e indicare l’esatto perimetro in cui le stesse si inseriscono, anche prevedendo degli strumenti che le rendano attuabili».

«Siamo poi lieti che, sul tema degli acconti – aggiunge – la Commissione abbia raccolto le osservazioni delle associazioni degli operatori turistici, considerando che la norma, per come riscritta, al di là dell’imposizione del tetto massimo, prevede correttamente la possibilità di un acconto maggiore ove sia finalizzato all’acquisto di servizi necessari per l’esecuzione del pacchetto. Abbiamo apprezzato molto anche l’introduzione del rimborso business-to-business, ma auspichiamo che la direttiva, nella stesura finale, possa prevedere disposizioni più puntuali in merito, così da renderne effettiva l’efficacia. Se anche il legislatore, in sede di recepimento e attuazione, dovesse prevedere norme puntuali per l’esercizio da parte dell’organizzatore del diritto di regresso e di rimborso verso i terzi fornitori, è difficile pensare che tali norme possano essere applicate nei contratti con i fornitori di servizi con sede in Paesi esteri, spesso extra Ue. Riteniamo perciò che l’individuazione di uno strumento da parte del legislatore Ue possa essere determinante perché tale norma possa avere reale applicazione».

Con riferimento alla revisione dell’articolo 12, nella parte in cui estende la previsione di risoluzione del contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie nei luoghi di residenza o di partenza, «riteniamo – argomenta Durante – che occorra intendersi sul significato di “circostanza che influisce sul viaggio verso la destinazione” o che “influisce in modo significativo sull’esecuzione del viaggio tutto compreso”.  La personale e non oggettiva “percezione” di cosa influisca significativamente sull’esecuzione di un viaggio non può assurgere a causa legittimante una risoluzione contrattuale senza applicazione di penale. Deve essere ben chiaro quindi che, in difetto di oggettivo impedimento a eseguire il viaggio, la risoluzione del contratto  è sempre soggetta alle spese di recesso».

«Infine – conclude l’avvocato di Astoi – apprezziamo la previsione di rafforzamento della protezione dei viaggiatori contro l’insolvenza dell’organizzatore e del venditore in caso di grave crisi, poiché lo strumento previsto risponde alle osservazioni e richieste che abbiamo rappresentato alla Commissione in fase consultiva. In caso di circostanze eccezionali è doveroso, infatti, prevedere che gli strumenti volti a garantire l’insolvenza o fallimento degli operatori debbano essere cofinanziati dagli Stati membri, senza che la loro introduzione possa essere intesa come pregiudizievole delle disposizioni dell’Unione sugli aiuti di Stato».

ASSOVIAGGI: «COMPAGNIE AEREE SENZA FONDO DI GARANZIA, COSÌ NON VA»

Una direttiva pacchetti che, seppur migliorativa in alcuni passaggi, per qualcuno lascia il cerino in mano alle imprese di viaggio e non regolamenta altri fornitori di servizi, quali compagnie aeree e alberghi in caso di insolvenza e fallimento. È quanto osservano Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi, con il consulente legale dell’associazione, Alessio Costantini. Insieme rilevano come ci sia un errore di fondo in questa revisione: «Si continua a incentrare le attenzioni su agenzie e tour operator, in qualche caso inasprendo certe regole, come quella di non poter ottenere il saldo prima dei 28 giorni, ma non si regolamentano i comportamenti dei fornitori di servizi, in primis le compagnie aeree, che potranno continuare a non avere un fondo di garanzia per insolvenze e fallimenti, che in questi ultimi due anni sono stati molteplici. Qualcuno deve far capire alla Commissione Ue che nei pacchetti di viaggio ci sono servizi come i trasferimenti aerei gestiti da vettori che non hanno copertura. C’è poi la questione dei fornitori di servizi extra-europei, nei confronti dei quali una adv o t.o. può difficilmente rivalersi richiamando una direttiva europea che in certi Paesi fuori dal vecchio continente vale zero».

FIAVET, LUCARELLI: «BENE I VOUCHER, MA SIANO VINCOLANTI»

Da parte sua, il consulente legale di Fiavet, Federico Lucarelli, che da tanti anni segue le vicende legate alle norme Ue, osserva: «Le proposte della Commissione europea di revisione della direttiva pacchetti e, ricordiamolo, dei regolamenti sui diritti dei passeggeri aerei, marittimi, ferroviari e dei bus, sono a mio avviso apprezzabili, in quanto, pur nell’ottica della tutela del “consumer”, hanno recepito diverse istanze che Fiavet aveva presentato, partecipando alla procedura di consultazione. Trovo fondamentale – argomenta – aver finalmente previsto l’obbligo di rimborso entro 7 giorni dei fornitori dei servizi verso l’organizzatore di pacchetti per i casi di recesso giustificato del viaggiatore: si elimina una palese iniquità che da anni affliggeva finanziariamente gli organizzatori di pacchetti. Importante, poi, aver introdotto il voucher come forma alternativa di rimborso pecuniario: bisognerà lavorare ancora, in vista del vaglio parlamentare della proposta, per renderli, almeno in determinate ipotesi, vincolanti per i consumatori e non a loro discrezione».

«Sulla disciplina delle circostanze eccezionali e inevitabili – prosegue – bisognerà tornare di nuovo, con emendamenti mirati che eliminino passi della disposizione (art. 12, paragrafo 2) con ampi margini interpretativi e che oggettivizzino il più possibile la ricorrenza fattuale, temporale e territoriale di una causa di forza maggiore che dà diritto al viaggiatore di recedere dal contratto di pacchetto. Infine, sulla modifica del regolamento 261/04, una sola battuta: condivisibile la modifica che chiarifica il ruolo dell’intermediario (organizzatore di pacchetti o venditore del solo volo) e la sua legittimazione a rappresentare il cliente, per cui potrà gestire e pretendere il rimborso dei voli cancellati ed eventuali compensazioni. Speriamo che alcuni vettori ne prendano atto e depongano l’ascia di guerra contro l’intermediazione».

MAAVI: “BENE IL RIMBORSO ENTRO 7 GIORNI DAI PRESTATORI DI SERVIZI”

C’è poi chi come la presidente di Maavi, Enrica Montanucci, si sofferma sugli aspetti migliorativi, ricordando di aver avuto nei mesi scorsi un proficuo incontro con l’eurodeputata Lucia Vuolo, componente della Commissione Trasporti e Turismo Ue. In una nota si evidenzia come nella proposta di revisione della direttiva “c’è una maggiore efficacia e tutela  nella protezione dei viaggiatori che partono con pacchetti turistici e che si sono chiariti gli obblighi e le responsabilità degli organizzatori“.

C’è poi il passaggio-chiave che “gli organizzatori di pacchetti, in prevalenza Pmi, avranno diritto a un rimborso da parte dei prestatori di servizi entro 7 giorni, cosa che gli consentirà di rimborsare a loro volta i clienti entro le due settimane previste. Risulta poi meno rigida la norma sugli acconti versati dai viaggiatori per i pacchetti che, rispetto a limiti più restrittivi, sono stati fissati al 25% del prezzo del pacchetto, tranne nel caso in cui gli organizzatori debbano far fronte a costi che giustificano un acconto più elevato, ad esempio perché devono pagare anticipatamente l’intero prezzo del biglietto alla compagnia aerea”.

AIAV, AVATANEO: «IL TEMPO PER MIGLIORARE LA DIRETTIVA C’È»

Molto circostanziate le osservazioni del presidente di Aiav, Fulvio Avataneo e del suo ufficio legale: «La proposta di revisione della direttiva, pur essendo estremamente provvisoria e priva di certezze, tutto sommato e positiva: tutte le associazioni avevano chiesto che alle maggiori tutele a favore dei consumatori si accompagnassero garanzie certe anche per gli operatori del turismo e, in questo senso, sono state accontentate».

Caduto lo spettro della riduzione degli acconti, positivamente considerate le regole sui rimborsi B2B da effettuarsi entro sette giorni, così come la possibilità del voucher quale forma di rimborso alternativa, ora è necessario concentrarsi su quei punti che, pur essendo normati, lasciano ampio margine discrezionale alla loro interpretazione. «Il tema dell’annullamento senza spese qualora si verifichino circostanze eccezionali e inevitabili sul luogo di destinazione, o nelle sue immediate vicinanze, necessita di maggior chiarezza: la soggettività non può essere ammessa in queste circostanze, poiché può rappresentare il punto debole di una norma volta a garantire tutte le parti coinvolte qualora si verifichino criticità importanti. È necessario evitare che la discrezionalità della valutazione apra le porte a infiniti e costosi contenziosi».

Altro punto sul quale la Commissione non ha voluto (o potuto…) lavorare in modo adeguato, è quello delle tutele poste a favore dei viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dei vettori aerei, o di ogni altra realtà coinvolta nell’esecuzione del pacchetto. «Non è più accettabile – continua Avataneo – che tale obbligo di protezione del consumatore gravi esclusivamente sulle agenzie di viaggi e sui tour operator, quando negli ultimi anni abbiamo visto che i danni maggiori li hanno prodotti proprio le compagnie aeree: nel biennio 2020-2021 sono state ben 96 le compagnie fallite e sono tuttora centinaia di migliaia i passeggeri che non hanno ottenuto il rimborso di quanto dovuto. Ma non dimentichiamoci che quando a fallire è un vettore che ha fornito biglietteria per i pacchetti turistici, a rimediare ai suoi danni sono sempre i soliti: agenti di viaggio e tour operator».

«Il tempo per presentare indicazioni ragionate e ragionevoli c’è», dichiara l’avvocato Veronica Scaletta, responsabile dei servizi legali dell’Aiav. «Il testo proposto dalla Commissione Ue ha, davanti a sé un iter già lungo, nella normalità dei casi e non dobbiamo dimenticare che il 2024 vedrà il rinnovo del Parlamento europeo, che sarà chiamato ad approvare la legislazione dell’Ue congiuntamente al Consiglio. Quindi esistono i tempi tecnici affinché le associazioni ragionino sui temi principali fornendo un parere consultivo importante». «Inutile, quindi, mettere il carro davanti ai buoi: iniziamo a lavorare sui punti che già sono chiari trasferendoli in un nuovo modello contrattuale – sollecita Avataneo – elaboriamo soluzioni per rendere maggiormente definiti quelli che presentano ombre e lavoriamo per fornire ai viaggiatori e agli operatori del turismo organizzato un impianto legislativo attuale, adeguato e rispettoso di tutte le parti in gioco».

LA POSIZIONE DELLE COMPAGNIE AEREE: “SERVE PIÙ EQUILIBRIO NELLE NORME”

E tra i fornitori di servizi, in particolare le compagnie aeree, chiamati in causa da quasi tutte le associazioni di categoria, il primo circostanziato commento è arrivato da A4E Airlines for Europe, che esorta i politici Ue a garantire che il risultato finale sulla revisione della direttiva sia un atto legislativo equilibrato, che non sconvolga il turismo in Europa.

In una nota diffusa in queste ore, la sigla sottolinea quanto segue: “I pacchetti-vacanza hanno un valore elevato, sono la forma di viaggio più sicura e offrono la migliore tutela del consumatore. L’obiettivo principale dovrebbe essere quello di garantire che i fornitori europei di tali pacchetti rimangano competitivi. Qualsiasi regolamentazione eccessiva non migliorerà la tutela dei consumatori, ma si tradurrà invece in costi più elevati per i consumatori. Ciò potrebbe incoraggiarli a scegliere forme di viaggio più economiche, che non offrono neanche lontanamente le stesse tutele dei viaggi tutto compreso”.

In particolare A4E si sofferma sulla norma che prevede la limitazione al 25% degli acconti versati dai viaggiatori ai fornitori di pacchetti. Un limite che, insieme ad altre disposizioni, renderà “più difficile e onerosa la gestione dell’attività dei fornitori di pacchetti e rischia di avere un impatto negativo sull’intera catena del valore del turismo, comprese le compagnie aeree. È preoccupante che la Commissione stia utilizzando un evento eccezionale della portata del Covid come base per un cambiamento nel funzionamento dei viaggi tutto compreso nella normalità”.

A tal proposito. Ourania Georgoutsakou, amministratore delegato di A4E, rincara la dose, osservando: «La proposta di revisione della direttiva cambierà i flussi finanziari nel turismo nei “normali” periodi lavorativi e rischia di avere un impatto negativo sull’intera catena del valore. È deludente che la pandemia, in quanto situazione assolutamente eccezionale e unica, venga utilizzata come punto di riferimento per la regolamentazione. Ciò nonostante il settore dei viaggi tutto compreso abbia dimostrato in molte occasioni la sua resilienza alla crisi. A questo punto siamo ansiosi di lavorare con i politici Ue per garantire che il risultato finale sia il più equilibrato possibile, contribuendo a garantire un settore vivace e competitivo».

Una cosa è certa: calendario alla mano, con l’imminenza delle elezioni europee, sarà davvero difficile che questa nuova direttiva, con gli inevitabili emendamenti, possa veder la luce in tempi brevi.

L'Autore

Andrea Lovelock
Andrea Lovelock

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