Direttiva pacchetti new:
via libera di Bruxelles

Direttiva pacchetti new: <br>via libera di Bruxelles
26 Giugno 13:44 2025

Via libera della Commissione per il Mercato Interno e la protezione dei Consumatori (Imco) alla nuova direttiva pacchetti, sottoposta a una attesa revisione che ha impegnato a lungo gli organismi comunitari. Il passaggio tecnico mancante è ora solo la votazione al Parlamento Ue calendarizzata per i primi di settembre, ma secondo gli eurodeputati si tratterebbe di una formalità poiché il testo approvato in Commissione è stato condiviso da tutti i gruppi parlamentari.

Gli aspetti sicuramente più favorevoli alla filiera turistica riguardano:

1. la definizione semplificata di “pacchetto turistico”, con esclusione dei contratti collegati per ridurre la burocrazia;

2. l’eliminazione del tetto agli acconti, che tornano a essere fissati liberamente secondo prassi di mercato;

3. una maggiore chiarezza nella valutazione delle “circostanze straordinarie”, ora legate a una considerazione oggettiva e non legate automaticamente agli avvisi ufficiali di viaggio;

4. l’uso facoltativo dei voucher, cedibili una sola volta previa autorizzazione del viaggiatore;

5. i tempi certi per la gestione dei reclami (sette giorni per la conferma di ricezione, 30 per la risposta);

6. nuovi meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie mantenuti su base volontaria.

Di un certo rilievo anche la fissazione in 24 mesi del periodo previsto per il recepimento della direttiva, in modo da garantire un adeguamento graduale da parte delle imprese.

Per il ministro del Turismo Daniela Santanchè «il testo è più snello, pragmatico e rispettoso delle specificità del nostro mercato. Una risposta concreta al comparto, su cui vigileremo fino alla fine, e una conferma del nostro impegno per un turismo più forte e competitivo anche in Europa».

A ben vedere la riforma adottata include diverse semplificazioni e modifiche giudicate positivamente dall’Ectaa che in tempo reale ha diramato una nota di commento nella quale esprime soddisfazione seppur con alcuni distinguo.

IL TESTO INTEGRALE DELLA NUOVA DIRETTIVA PACCHETTI

Tra i punti approvati e sicuramente favorevoli per l’attività delle imprese di viaggi, l’eliminazione della limitazione dei pagamenti anticipati, sostituita dalla menzione che gli Stati membri possono introdurre eventuali condizioni limitative nella legislazione nazionale. Altro passaggio di una certa rilevanza, che in sede di elaborazione delle bozze era stato oggetto di molteplici contestazioni, è quello delle “circostanze eccezionali e imprevedibili nel luogo di partenza e di destinazione” che rimangono in vigore, mentre viene escluso “il luogo di residenza”. Fondamentali le modifiche apportate nell’ambito dei rimborsi perché quelli riferiti al canale B2B vengono ampliati e coprono sia la mancata esecuzione per risoluzione/recesso del pacchetto prima della partenza che le cancellazioni/inadempimenti del servizio da parte dei fornitori.

Così come cambia la disciplina della protezione contro l’insolvenza: il rimborso per il pacchetto cancellato è “coperto” e l’importo della protezione deve attestarsi sul livello più alto del pagamento anticipato in ogni momento. Il che vuol dire che è stato eliminato il fumoso e limitativo riferimento “all’adattamento del livello di protezione”. Il rimborso va eseguito entro sei mesi e la prova del contratto del pacchetto e del pagamento rappresentano documentazione sufficiente per avviare la procedura. Inalterato risulta, infine, il meccanismo di gestione dei reclami e il meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie.

Vi è inoltre l’esclusione dei viaggi d’affari dall’ambito di applicazione della direttiva, che elimina i vincoli amministrativi irrilevanti per i servizi alle imprese. Così come positiva per l’intermediazione è l’eliminazione del criterio del “luogo di residenza”, in precedenza fonte di confusione giuridica, rappresenta anch’essa un passo avanti verso un’applicazione più chiara e coerente e ancora l’eliminazione della definizione di pacchetto turistico effettuato entro le tre ore, che offrono maggiore certezza giuridica sia ai professionisti che ai consumatori.

Mentre ci sono altri passaggi che potrebbero mantenere incertezze nell’applicazione della normativa come l’eliminazione del concetto di “Linked Travel Arrangements” (Lta), che si è dimostrato complesso da applicare e fonte di confusione per i consumatori, sostituita da un norma per i pacchetti prenotati entro 24 ore, che dovrebbe essere ritoccato per evitare incertezze giuridiche e scongiurare confusione tra organizzatori e consumatori. Il testo finale approvato dalla Imco, infatti, presenta modifiche inaspettate alle condizioni contrattuali, che potrebbe generare problemi di prezzo e una rappresentazione distorta dei prodotti turistici.

A tal proposito l’Ectaa esorta i legislatori a garantire che qualsiasi sostituzione degli Lta migliori effettivamente la chiarezza e l’applicabilità, anziché reintrodurre ambiguità sotto un’etichetta diversa. Così come le norme sui pagamenti anticipati devono preservare l’integrità del mercato interno. L’attuale proposta approvata dalla Commissione consente agli Stati membri di stabilire limitazioni nazionali, ma così facendo si corre il rischio di creare un mosaico di norme in tutta l’Ue. In altre parole questo approccio rischia di creare un panorama normativo frammentato in tutta l’Unione europea, compromettendo il mercato interno, aumentando la complessità degli obblighi di conformità per gli operatori transfrontalieri e distorcendo la concorrenza.

Ultimo significativo passaggio che risulta essere molto equilibrato, giudicato positivamente dalle associazioni di categoria, è la norma nei casi di annullamento del pacchetto o di mancata erogazione di servizio con il pacchetto in essere, che  introduce l’obbligo da parte dei fornitori di rimborsare entro sette giorni l’organizzatore che ha pagato in anticipo quel servizio, in modo tale che da quei sette giorni decorrano i termini per effettuare poi il rimborso al cliente-viaggiatore. Si tratta di un passaggio cruciale perché l’organizzatore, avendo speso in anticipo per acquistare quei servizi, in base alla vecchia direttiva, almeno in Europa, non aveva titolo giuridico per recuperarli. Una necessità di armonizzazione che in verità viene richiesta per tutti i passaggi di questa nuova direttiva, per preservare condizioni di parità per le imprese di viaggi di tuta Europa.

OOSTDAM (ECTAA): «LA DIRETTIVA DEVE RAFFORZARE IL MERCATO DEI VIAGGI»

Ultimo elemento che impone una riflessione da parte del legislatore europeo e un possibile intervento nel testo prima dell’approvazione nel Parlamento Ue è quello della proporzionalità nella protezione dei viaggiatori in caso di insolvenza. La stessa Ectaa sostiene come la richiesta che la protezione in caso di insolvenza rifletta sempre il livello teorico più elevato di prepagamenti, anche durante i periodi di bassa stagione, quando i rischi sono significativamente inferiori, imporrebbe oneri finanziari inutili, in particolare per le Pmi. Ciò potrebbe tradursi in prezzi più elevati per i consumatori senza apportare benefici proporzionali.

Ecco perché Frank Oostdam, presidente dell’Ectaa, osserva: «Accogliamo con favore la spinta della Commissione Imco alla semplificazione, ma non possiamo ignorare il rischio di nuove confusioni e lungaggini burocratiche. La chiarezza giuridica e la parità di condizioni non sono negoziabili. La fase successiva deve produrre una direttiva che rafforzi, non indebolisca, il mercato dei viaggi dell’Ue. L’Ectaa conferma il suo impegno a collaborare costruttivamente con le istituzioni europee per garantire una direttiva rivista sui pacchetti turistici che fornisca norme chiare, eque e armonizzate in tutta l’Ue».

L'Autore

Andrea Lovelock
Andrea Lovelock

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