Riordino normativo per agenzie di viaggi e tour operator, che in realtà consiste in un cambiamento solo formale del sistema di tassazione dei pacchetti turistici, che nella sostanza non cambia. Sarà comunque opportuno aggiornare dal 2027 i riferimenti utilizzati nei gestionali Iva, nelle procedure amministrative e nella fatturazione.
Nello specifico, dal 1° gennaio 2027 il regime speciale Iva per il turismo organizzato, finora disciplinato dall’articolo 74-ter del Dpr 633/1972, sarà ricollocato nell’articolo 141 del nuovo Testo unico Iva (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n° 10). Il punto essenziale è che non viene introdotto un nuovo regime fiscale: la disciplina speciale viene sostanzialmente riproposta nel nuovo Testo Unico.
In particolare vengono confermate le seguenti regole:
- Regime del margine. L’Iva si calcola sulla differenza tra il corrispettivo incassato dall’agenzia e i costi sostenuti per i servizi acquistati da terzi e direttamente destinati ai viaggiatori.
- Iva sugli acquisti. Non è detraibile l’Iva relativa ai servizi acquistati a diretto vantaggio dei viaggiatori.
- Pacchetti di terzi e intermediazione. Il regime speciale continua ad applicarsi alle fattispecie previste per le agenzie che operano in nome proprio su pacchetti organizzati da altri e per i mandatari senza rappresentanza.
- Viaggi extra-Ue. La quota della prestazione riferibile ai servizi effettuati fuori dall’Unione europea rimane non imponibile.
- Fatturazione e contabilità. Restano le regole sulla fattura senza esposizione separata dell’Iva, sul momento impositivo e sulla fatturazione riepilogativa mensile delle provvigioni agli intermediari.
- Congressi e convegni. Resta possibile optare per il regime Iva ordinario, con detrazione dell’imposta sugli acquisti e obbligo di tenere separata la contabilità delle operazioni soggette ai due regimi.
C’è poi un importante aspetto operativo relativo al nuovo Testo Unico che di fatto aggiorna anche i riferimenti normativi che andranno menzionati nella documentazione contabile, e nello specifico:
– 72 per la fatturazione, al posto del precedente art. 21.
– 86 e 88 per i registri contabili.
– 49 per la non imponibilità delle prestazioni extra-Ue.
Inoltre, l’articolo 72 prevede espressamente, per queste operazioni, l’annotazione in fattura «regime del margine – agenzie di viaggio».
Le associazioni di categoria stanno già provvedendo a inviare in apposite circolari degli utili promemoria, anche se mancano ancora due mesi al riordino previsto.
Giornalista, esperto di travel industry, docente di Comunicazione turistica. Appassionato di musica e viaggi on the road.
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