Dalla Cassazione un verdetto destinato a far rumore intorno alla regolamentazione dei pacchetti turistici: in caso di improvvisa malattia di un cliente che ha acquistato un pacchetto vacanze, c’è il pieno diritto alla restituzione integrale da parte dell’agenzia di viaggi del prezzo pagato per il pacchetto stesso. Ed è ininfluente l’esistenza di una copertura assicurativa, poiché scatta una causa di estinzione dell’obbligazione e del contratto.
Nel dispositivo della sentenza “la sopravvenuta impossibilità di godere della prestazione, non imputabile al viaggiatore, incide, infatti, in modo decisivo sulla finalità turistica. Scatta così un’autonoma causa di estinzione dell’obbligazione e del contratto e, dunque, il diritto a riavere le somme pagate”.
Il caso, riportato nel dettaglio dal Sole24Ore, ha riguardato una coppia di clienti di un tour operator dal quale avevano acquistato un pacchetto vacanza. Il viaggio era sfumato per la malattia di uno dei clienti: davanti al giudice di pace, al quale era stato assegnato il contenzioso, i ricorrenti erano stati condannati dal Tribunale a restituire il denaro ricevuto in esecuzione della sentenza di prima istanza, oltre che a pagare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Per il giudice di appello andava applicata la disciplina del recesso del viaggiatore, prevista dalla normativa in tema di pacchetti turistici, perché la rinuncia al viaggio era dipesa da ragioni soggettive, e non c’erano, dunque, le condizioni per l’esonero dal pagamento delle spese di cancellazione.
Verdetto ribaltato dalla Cassazione che ha invece stabilito come “nel contratto di viaggio vacanza ‘tutto compreso’, la pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione vale a connotare la finalità che la stessa è volta a realizzare. I plurimi aspetti e profili della complessa prestazione, ideata e organizzata dal tour operator sono funzionali al soddisfacimento, da apprezzarsi in condizioni di normalità, avuto riguardo alle circostanze concrete del caso, dei profili di relax, svago, ricreativi, ludici, culturali, escursionistici, ecc., in cui si sostanzia la finalità turistica o lo scopo di piacere assicurato dalla vacanza, che il turista consumatore in particolare persegue attraverso la stipulazione del contratto di viaggio vacanza tutto compreso”.
La “finalità turistica” alla base del contratto determina, quindi, la sorte di quest’ultimo.
La Suprema corte, di fatto, ha chiarito che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione non c’è solo quando questa diventa impossibile da eseguire per debitore, ma anche nel caso in cui “sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione”.


