Proroghe e rateazioni:
cambia il calendario fiscale in adv

11 Settembre 10:11 2020 Stampa questo articolo

Riscritto il calendario delle scadenze fiscali dal cosiddetto decreto Agosto: sono state, infatti, approvate nuove proroghe e ulteriori rateazioni dei versamenti sospesi; un vero e proprio labirinto dove è difficile anche per i consulenti seguire le date che si rincorrono una sull’altra.

La novità più rilevante è sicuramente costituita dalle nuove rateazioni possibili per i versamenti sospesi dai decreti precedenti: per le scadenze che il dl Rilancio aveva posticipato al 16 settembre, con il dl Agosto queste vengono ulteriormente modificate nella rateazione degli importi da versare. 

In sostanza, viene stabilito che il totale dei versamenti sospesi potrà essere regolarizzato senza sanzioni e senza interessi per il 50% delle somme oggetto di sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata sempre entro il giorno 16 settembre 2020; per il 50% restante, sempre senza sanzioni e senza interessi, mediante una rateazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Tanto per fare un esempio pratico: un contribuente che ha 60mila euro di debito può optare per il pagamento in un’unica soluzione con F24 al 16-09-2020, oppure il pagamento del 50%, sempre F24, in quattro rate (16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre) e per il restante 50% scatta la possibilità di pagare fino a 24 rate mensili di 1.250 euro a partire dal 16 gennaio 2021.

Tra i contribuenti interessati alle modifiche introdotte dal decreto Agosto ci sono: le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggi e turismo e i tour operator per il periodo dal 2 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020. E ancora i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 per il periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020; i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019 per il  periodo compreso tra il 17 marzo 2020, e il 31 maggio 2020; i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (a prescindere dal volume d’affari) sono sospesi i versamenti Iva in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020.

Infine, altra proroga introdotta dal decreto Agosto è quella relativa al versamento del secondo acconto delle imposte per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (5.164.569 euro). Il decreto proroga il versamento della seconda rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, in scadenza ordinaria al 30 novembre 2020, al 30 aprile 2021.

La proroga è condizionata, perché prevede infatti che ne possano usufruire soltanto i soggetti indicati ma che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019. A questo proposito si ricorda che è sempre possibile calcolare l’importo degli acconti sia utilizzando il metodo storico che previsionale, che si basa sulla previsione di chiusura realisticamente fatta sui dati dell’anno.

Infine, c’è la proroga della sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati che, quindi, riprenderà a decorrere dal 16 ottobre 2020.

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Caterina Claudi
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