Rubrica Fiscale: attenzione alle fatture d’acquisto tardive nelle pratiche 74ter in UE (2ª parte)

Rubrica Fiscale: attenzione alle fatture d’acquisto tardive nelle pratiche 74ter in UE (2ª parte)
09 Giugno 07:00 2023 Stampa questo articolo

Il quesito di oggi.

[Da M.R. agente di viaggi in provincia di Trieste, continuazione da Rubrica Fiscale del 19.05.2023].
Ultimamente sto operando grossi gruppi con destinazione Italia e riesco a trattare con gli alberghi buone condizioni, che includono buone dilazioni di pagamento. Ma se pago dopo le partenze e ricevo fatture tardive dagli hotel, mentre le ditte clienti mi chiedono fatture anticipate per pagare gli acconti, rischio di anticipare nelle pratiche 74ter molta Iva, che poi non sarà dovuta?

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La nostra interpretazione.

Nella prima parte avevamo analizzato come si determinano il momento impositivo (o data in cui l’operazione si considera fiscalmante effettuata) e il periodo di esigibilità dell’imposta nel regime Iva del margine 74ter. Avevamo visto inoltre quali documenti fiscali emettono fornitori come hotel e ristoranti nei confronti di un cliente privato (senza partita Iva), ancorché intermediato da un’agenzia di viaggi che comunica di operare in nome e per conto del cliente.

Diverso sarà invece il comportamento dell’hotel o ristorante ove l’agenzia di viaggi comunichi di acquistare il servizio in nome proprio, rivendendolo poi al cliente con autonoma determinazione del prezzo. Questa operazione può avvenire sia in Iva ordinaria, sia in regime del margine 74ter ove ne ricorrano le condizioni: pacchettizzazione del servizio, oppure preventiva disponibilità dello stesso a seguito di un contratto con il fornitore stipulato anteriormente alla richiesta del cliente (vuoto per pieno, allotment, contratto di vendita in free sale).

Nei confronti del cliente agenzia, in quanto con partita Iva, la fatturazione è obbligatoria e il fornitore rilascerà una fattura per ogni pagamento ricevuto (acconti e saldo); ma al termine dei servizi rilascerà anche il documento commerciale recante l’importo totale delle prestazioni e la dicitura di “corrispettivo non riscosso” (vedi le risposte n. 419 e n. 486 dell’Agenzia delle Entrate agli interpelli del 2019).

Ed ecco quindi che se l’agenzia opera in regime 74ter e il saldo all’albergo è dilazionato oltre il mese di esigibilità dell’imposta sul corrispettivo, si origina la situazione temuta e cioè la non disponibilità dei documenti d’acquisto atti a determinare la corretta base imponibile lorda.

In altre parole, nell’attività di organizzazione turistica in regime 74ter la norma crea per principio una “asincronia fiscale” fra l’agenzia di viaggi e i suoi fornitori: mentre per l’agenzia, anche in assenza del pagamento dell’intero corrispettivo da parte del cliente, l’operazione si considera fiscalmente effettuata alla data di partenza del viaggio, per il fornitore alberghiero l’operazione si considera fiscalmente effettuata solo quando riceve il pagamento da parte dell’agenzia. Questa asincronia è suscettibile di generare distorsioni rilevanti a danno dell’agenzia, costretta a calcolare imposte eccessive su una “base imponibile lorda” non reale in quanto mancante degli acquisti alberghieri correlati.

Un rimedio praticabile sarebbe quello di concordare con il fornitore alberghiero la fatturazione dell’intero corrispettivo a fine servizio, anticipandogli quanto meno l’importo dell’Iva che il fornitore stesso dovrà versare in liquidazione. Se il fornitore si trova in regime di contabilità ordinaria e quindi di bilancio per competenza economica, non gli verrà da questa procedura alcuno svantaggio. Sarà invece restio ad accettare di emettere la fattura anticipata rispetto al pagamento il piccolo esercente in regime di contabilità semplificata per cassa, ma solo nel caso in cui fra l’emissione della fattura e il suo pagamento intercorra un cambio di anno solare, perché in tal caso anticiperebbe all’anno precedente un ricavo tassabile nell’anno successivo.

Un rimedio più radicale, ma più temerario, sarebbe quello di registrare a costi il documento commerciale, ancorché non pagato, rilasciato dall’albergo al termine dei servizi, invece della fattura elettronica tardiva. Dalla lettura letterale dell’art. 6 punto 1.a) del DM n. 340/1999: “dall’ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni imponibili diventate esigibili nel mese precedente si deduce l’ammontare dei costi al lordo dell’imposta, registrati nello stesso periodo, relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore dell’agenzia, all’interno della UE”, questa ipotesi potrebbe a nostro avviso non essere manifestamente infondata, anche perché rimedierebbe alla “asincronia fiscale” di cui sopra, ma certo non ci sentiremmo di consigliarla a cuor leggero a un cliente senza aver prima proposto interpello in merito all’Agenzia delle Entrate.

Paradossalmente è più semplice la gestione degli acquisti per i viaggi fuori UE (ancorché non imponibili di Iva), poiché in questo caso l’assenza di fatture formalizzate secondo le regole dell’Iva UE e dell’XML italiano consente una maggior flessibilità nella registrazione degli “altri documenti d’acquisto”.

La Newsletter del Centro Studi ©ADVMANAGER, 09 giugno 2023, n. 97 (Rubrica Fiscale n. 25)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
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