Rubrica Fiscale: attenzione alle fatture d’acquisto tardive nelle pratiche 74ter in UE (1ª parte)

Rubrica Fiscale: attenzione alle fatture d’acquisto tardive nelle pratiche 74ter in UE (1ª parte)
19 Maggio 07:00 2023 Stampa questo articolo

Il quesito di oggi.

[Da M.R. agente di viaggi in provincia di Trieste].
Ultimamente sto operando grossi gruppi con destinazione Italia e riesco a trattare con gli alberghi buone condizioni, che includono buone dilazioni di pagamento. Ma se pago dopo le partenze e ricevo fatture tardive dagli hotel, mentre le ditte clienti mi chiedono fatture anticipate per pagare gli acconti, rischio di anticipare nelle pratiche 74ter molta Iva, che poi non sarà dovuta?

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La nostra interpretazione.

In effetti per viaggi in Italia e verso destinazioni UE, i cui corrispettivi in regime del margine 74ter sono imponibili con aliquota Iva ordinaria del 22%, il problema esiste e va trattato con una certa cura per evitare l’inconveniente paventato. Non sussiste invece per le destinazioni fuori UE, i cui corrispettivi 74ter sono non imponibili di Iva.

Considerato che il rischio riguarda la totalità delle agenzie di viaggi, al fine di trattare nel dettaglio i vari aspetti dividiamo l’analisi in due parti (la seconda seguirà in Rubrica Fiscale del 09.06.2023).

Cominciamo col ricordare che, come più volte citato in questa rubrica e da ultimo l’11.11.2022, il momento impositivo dei corrispettivi in regime 74ter (data in cui l’operazione si considera fiscalmente effettuata) cade nella prima delle due date: integrale pagamento del prezzo da parte del cliente oppure partenza del viaggio (data di erogazione del primo servizio), a nulla rilevando l’eventuale pagamento di acconti da parte del cliente e l’emissione di fatture anticipate (DM n. 340/1999 art. 1 comma 6), interpretazione confermata anche da Fernando Reggi in Iva, Testo annotato e commentato.

Così determinato il momento impositivo, l’esigibilità dell’imposta “scivola” poi in avanti di un mese (DM n. 340/1999 art. 5 comma 1). Quindi se il momento impositivo di un viaggio cade per esempio nel mese di maggio, l’esigibilità della relativa imposta scivola a giugno ed entra nella liquidazione calcolata e pagata entro il 16 luglio.

Come sappiamo, nel regime Iva 74ter l’imposta del 22% va scorporata dalla “base imponibile lorda”, la quale, come da DM n. 340/1999 art. 6 comma 1 lettera a), è data dalla differenza fra l’ammontare dei corrispettivi esigibili in ciascun periodo (mese o trimestre) e l’ammontare dei costi registrati nello stesso periodo. Con lo “scivolamento” di un mese il legislatore aveva inteso dar tempo all’organizzatore per raccogliere “le fatture e gli altri documenti d’acquisto” relativi al viaggio già partito ed evitare quindi una distorsione della base imponibile. Ma questa dilazione può non essere sufficiente, nel caso in cui l’agenzia ottenga di concordare maggiori dilazioni di pagamento con i fornitori, particolarmente con hotel e ristoranti che, insieme con i trasporti, sono solitamente le voci di spesa più rilevanti per il viaggio. Vediamo quindi quali sono i tempi e i modi con i quali queste tipologie di fornitori emettono i documenti fiscali.

L’articolo 6 del decreto Iva, ai commi 3 e 4, dispone che “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo” oppure “alla data di emissione della fattura se antecedente”. Nel 2019 a seguito di interpelli, con le risposte n. 419 e n. 486 l’Agenzia delle Entrate ha fornito vari chiarimenti interpretativi al comportamento fiscale di hotel e ristoranti sia nei confronti di un cliente finale diretto, sia in presenza di un’agenzia di viaggi.

In caso di cliente finale privato, cioè senza partita Iva, hotel e ristoranti al termine della prestazione ne memorizzano e inviano il corrispettivo tramite il registratore di cassa fiscalizzato e rilasciano al cliente il documento commerciale (ex scontrino o ricevuta fiscale). Questo sempre che il cliente non richieda invece la fattura, come è pur sempre nei suoi diritti, ed esegua inoltre un pagamento immediato. Se il cliente ha pagato in anticipo un acconto, avrà ricevuto in quel momento un primo documento commerciale per l’importo anticipato e al termine dei servizi riceverà un documento commerciale finale recante l’importo totale delle prestazioni erogate, ma suddiviso in un “corrispettivo non riscosso” corrispondente all’anticipo già in precedenza fiscalizzato, e in un corrispettivo riscosso in quel momento.

Nulla cambia nel caso in cui la prenotazione sia gestita da un’agenzia di viaggi che opera in intermediazione, ossia in nome e per conto del cliente: circostanza che deve essere ben chiarita al fornitore al momento dell’invio della prenotazione stessa.

(Continua in Rubrica Fiscale del 09.06.2023).

La Newsletter del Centro Studi ©ADVMANAGER, 19 maggio 2023, n. 96 (Rubrica Fiscale n. 24)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
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