Credito d’imposta, dal 13 luglio ok alle cessioni con comunicazione web

02 Luglio 12:14 2020 Stampa questo articolo

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato le istruzioni agli operatori che intendono cedere a terzi alcune tipologie di crediti d’imposta, secondo quanto previsto dal dl Rilancio a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, approva il modello che i beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi (introdotto dal cura Italia) e di quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (previsto dal decreto Rilancio) dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, l’opzione della cessione del credito.

Il modello andrà inviato tramite un’apposita funzionalità nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Un successivo provvedimento fornirà le istruzioni per le altre due tipologie di crediti per cui il dl Rilancio ha previsto la possibilità di cessione, ovvero i crediti per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Secondo quanto stabilito dal provvedimento fiscale, i beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi oppure del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, che scelgono di cedere il credito, devono comunicare l’avvenuta cessione inviando l’apposito modello esclusivamente attraverso il servizio web messo a disposizione all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Un successivo provvedimento delle Entrate definirà le modalità per l’invio della comunicazione anche attraverso un intermediario.

All’interno della comunicazione vanno specificati alcuni dati, tra cui, oltre i codici fiscali di cedente e cessionari, la tipologia del credito d’imposta ceduto, l’ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l’importo ceduto a ciascun cessionario, gli estremi di registrazione del contratto e la data di cessione del credito.

Tramite la propria area autenticata all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate i soggetti che hanno ricevuto il credito, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari, comunicano l’accettazione. Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione possono quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione. Oltre questo termine, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

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