Direttiva pacchetti,
le correzioni dell’Ectaa

Direttiva pacchetti, <br>le correzioni dell’Ectaa
24 Settembre 11:35 2025

Sono tanti i sassolini nelle scarpe di Ectaa – European Council of Travel Agent Association che, dopo aver esaminato il testo della revisione della direttiva pacchetti Ue (approvato dal Parlamento europeo l’11 settembre), ha già preparato il proprio memorandum dove evidenzia punto per punto i passaggi indigesti e suggerisce correzioni che tengano conto delle dinamiche del turismo organizzato e delle rivoluzioni legate al digital e all’Ai.

Abbiamo chiesto a Benoit Chantoin, direttore legal and consumer affairs di Ectaa, di illustrarci la posizione dell’associazione che rappresenta oltre 70.000 imprese di viaggio in Europa e ha di fatto molta più competenza di certi presunti tecnici che siedono all’Europarlamento e che hanno brindato all’approvazione di questo testo, pretendendo persino di ricevere il (giustamente mancato) ringraziamento da parte delle sigle della filiera.

«In primo luogo – ricorda Chantoin – dobbiamo sottolineare che le nuove norme non sono ancora definitive. Il Parlamento Ue ha adottato la sua relazione in prima lettura, che ora fungerà da mandato alla Commissione Imco (Mercato Interno e Protezione Consumers, ndr) per avviare il dialogo con il Consiglio europeo. I punti non ancora concordati saranno discussi nel trilogo, ovvero nei negoziati tra Parlamento, Consiglio e Commissione europea. E noi abbiamo già preparato una posizione chiara da esprimere in tale fase».

Cosa sostenere e cosa respingete nel memorandum?
«Sosteniamo pienamente la posizione del Consiglio di eliminare la nuova definizione di pacchetto stipulato entro 24 ore e invitiamo il Parlamento europeo a valutarne l’eliminazione durante i negoziati del trilogo. E questo perché le disposizioni sui pacchetti stipulati entro 24 ore sono impossibili da rispettare. Sono incompatibili con l’obbligo, previsto dalla stessa direttiva sui pacchetti turistici, di fornire informazioni precontrattuali accurate. Al momento della prenotazione, è impossibile sapere quali servizi potrebbero essere aggiunti in seguito. Inoltre, modificare le condizioni contrattuali del primo servizio dopo la sua vendita creerebbe confusione e oneri inutili per i consumatori».

Ritenete sufficienti le regole sulle informazioni relative alle combinazioni di servizi che non costituiscono pacchetti?
«Appoggiamo la proposta del Consiglio di richiedere una vera e propria etichettatura chiara e ben visibile per le combinazioni di servizi turistici che non si qualificano come pacchetti. Ciò contribuirà a garantire che i consumatori capiscano che non stanno acquistando un pacchetto. Tale etichettatura, non solo informerà meglio i consumatori sulla natura della combinazione che stanno acquistando, ma potrebbe anche incoraggiarli a saperne di più su cosa costituisce un pacchetto e sulla maggiore tutela che i pacchetti offrono ai sensi del diritto dell’Ue».

L’Ectaa si è detta delusa dalla frammentazione delle norme nazionali riguardo le operazioni di pagamento. Cosa suggerisce?
«Siamo molto delusi, sì. Pur accogliendo con favore il fatto che una limitazione del 25% ai pagamenti anticipati non sia prevista dal Parlamento europeo, siamo decisi a un pressing affinché di vada oltre quanto suggerito dalla direttiva senza limiti chiari. Infatti, se gli Stati membri seguiranno tale invito nell’attuazione della futura direttiva, ci troveremo con una moltitudine di Paesi con norme diverse sui pagamenti anticipati. Ciò aumenterebbe la burocrazia nelle vendite transfrontaliere e crerebbe disuguaglianze concorrenziali tra gli intermediari di viaggio nell’Ue».

Sulla regolamentazione dei pagamenti anticipati, quali altri correttivi vorreste?
«La completa eliminazione del controverso articolo 5a, che avrebbe introdotto restrizioni rigide e uniformi sui pagamenti anticipati dei consumatori. Sebbene la proposta del Parlamento europeo di consentire agli Stati membri di stabilire limitazioni nazionali possa apparire flessibile, questo invito rischia di creare un contesto normativo frammentato in tutta l’Ue. Ciò comprometterebbe il mercato interno, aumenterebbe gli oneri di conformità per gli operatori transfrontalieri e distorcerebbe la concorrenza. Chiediamo, insomma, un quadro armonizzato che garantisca condizioni di parità per le imprese di viaggio in tutta Europa. Inoltre, si rischia di creare confusione e incertezza giuridica introducendo tre diverse tipologie di avvisi di viaggio come potenziali motivi di cancellazione gratuita. Un approccio così frammentato sarebbe dannoso per il settore dei viaggi, compromettendo la chiarezza e la prevedibilità, sia per gli operatori che per i consumatori. Voglio anche sottolineare che il riferimento – nella relazione del Parlamento europeo – a un periodo di 28 giorni non è in linea con la recente sentenza della Corte di Giustizia Ue sul caso Kiwi Tours (C-584/22), che ha chiaramente stabilito che i diritti di recesso devono essere valutati rigorosamente in base alle circostanze esistenti al momento della risoluzione, non facendo riferimento ad avvertimenti emessi in una fase precedente o successiva».

  Articolo "taggato" come:
  Categorie

L'Autore

Andrea Lovelock
Andrea Lovelock

Guarda altri articoli