Al via l’operazione Staff house. Pubblicato dal ministero del Turismo il decreto (prot. n. 261768/25) che definisce termini, modalità e procedure operative per l’accesso ai contributi destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, previsti dall’articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.
Le risorse disponibili ammontano a 66 milioni di euro, pari a 22 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Possono presentare domanda le imprese di qualsiasi dimensione che gestiscono strutture turistico-ricettive o esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Per essere ammesse, le aziende devono dimostrare di sostenere direttamente spese per l’alloggio dei lavoratori impiegati presso le proprie unità locali. Al momento della domanda, ciascuna unità deve avere attivo almeno uno dei codici Ateco indicati nel decreto attuativo, come attività primaria o secondaria.
«Un intervento concreto, senza precedenti, per rafforzare la competitività dell’offerta turistica italiana – ha commentato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè – Un “piano casa” per i lavoratori del turismo che in 3 anni sosterrà imprese e dipendenti».
La presentazione delle domande avviene tramite la piattaforma telematica del Soggetto gestore Invitalia: l’apertura dei termini è prevista dalle ore 12.00 del 21 novembre 2025 e la chiusura è stata fissata alle ore 17.00 del 19 dicembre 2025.
Nel dettaglio è previsto un contributo in conto esercizio fino a 3mila euro all’anno calcolato per posto letto, a copertura della spesa dei canoni di locazione annuali da sostenere per almeno cinque anni e fino a dieci anni.
L’aiuto non deve superare il 50% dei costi per le Pmi e il 15% per le grandi imprese. Condizione fondamentale è che il canone applicato al lavoratore debba essere ridotto di almeno il 30% rispetto alle medie di mercato.
I contributi possono riguardare sia un’unica unità, sia più unità immobiliari, purché nella stessa provincia della struttura turistico-ricettiva o entro un raggio massimo di 40 chilometri.
Per l’elenco dettagliato degli oneri informativi previsti per le imprese è possibile, consultare l’allegato 1 del decreto.



