Assoviaggi: “Adv non responsabili delle inadempienze dei vettori”

25 Giugno 10:56 2020 Stampa questo articolo

Si surriscalda il clima intorno alla vicenda dei voli fantasma e mancati rimborsi delle compagnie aeree, con il chiarimento di Assoviaggi Confesercenti che precisa come le agenzie di viaggi non possano essere ritenute responsabili di inadempienze delle aerolinee.

In particolare, il presidente dell’associazione Gianni Rebecchi osserva: «Occorre senso di responsabilità da parte di tutti. Le agenzie di viaggi, nell’attuale contesto di drammatica realtà operativa, non possono essere il capro espiatorio delle eventuali inadempienze dei vettori, né tanto meno rimborsare perché non c’è liquidità, soprattutto se gli agenti non ricevono a loro volta il rimborso da parte delle compagnie aeree».

Nei giorni scorsi Enac ha annunciato i primi aggiornamenti, con il paventato avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti degli eventuali vettori responsabili, sul rispetto del regolamento Comunitario di tutela dei passeggeri che prevede rimborsi, e non la corresponsione di un voucher, in caso di cancellazioni voli per cause non riconducibili all’emergenza Covid-19, le principali associazioni di categoria stanno prendendo le distanze, denunciando un comportamento scorretto da parte di alcune aerolinee.

«Entrando nello specifico dei casi – prosegue Rebecchi – se l’agenzia intermediaria del solo volo riceve dal vettore, in luogo del rimborso, un voucher, dovrà consegnarlo al cliente. Essa, però, andrà considerata estranea all’eventuale contenzioso che il cliente decidesse di instaurare nei confronti del vettore, per ottenere il rimborso in luogo del voucher e, ricorrendone le condizioni, la compensazione pecuniaria. Qualora, invece, il volo cancellato dal vettore fosse compreso in un pacchetto turistico, l’articolo 42 del Codice del Turismo stabilisce la responsabilità dell’organizzatore per l’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso o da altri fornitori di servizi turistici».

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Andrea Lovelock
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