Cassa integrazione “scontata”, istruzioni per l’uso

Cassa integrazione “scontata”, istruzioni per l’uso
24 Gennaio 16:13 2022 Stampa questo articolo

Con il nuovo decreto Sostegni è stata ufficializzata la mancata proroga della cassa integrazione Covid, sostituita ora da quella ordinaria ma “scontata”, con decorrenza dal 1° gennaio al 31 marzo prossimo.

Cosa vuol dire? «Significa che all’agenzia di viaggi e ai tour operator viene abbuonato il versamento di un contributo che solitamente è a carico del datore di lavoro – spiega Nicola Forte, consulente fiscale di Fiavet – Adv e t.o. possono dunque fruirne, ma si tratta di una misura assolutamente insufficiente, e non ha alcuna alternativa».

Tecnicamente, stando al decreto, i trattamenti di integrazione salariale – che comprendono cig ordinaria e straordinaria e Fondo di integrazione salariale (Fis) – esonerano i datori di lavoro, tra cui appunto adv e t.o., dal versamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8 del decreto legislativo n°148 del 2015. «Ma comunque la misura non basta in quanto relativa al periodo 1° gennaio-31 marzo 2022 – prosegue Forte – Dal 1° aprile non vi è alcuna certezza sulla ripartenza dei flussi».

Quanto al contributo addizionale, questo ammonta al 9% della retribuzione per le richieste di cig fino a 52 settimane e al 4% per chi utilizza il fondo di integrazione salariale. A tale misura, ribadiscono da Fiavet, “sono destinati 80,2 milioni di euro per l’anno in corso”.

Per l’attivazione della cassa integrazione ordinaria, o del Fis, va innanzitutto fatta una comunicazione alle organizzazioni sindacali di settore, per poi collegarsi direttamente sul sito web Inps con le proprie credenziali e inoltrare la richiesta, indicando periodo, ore e causale. Il pagamento dell’ammortizzatore sociale scelto può essere eseguito direttamente dall’Inps o erogato dall’azienda stessa.

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Giulia Di Camillo
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