Direttiva pacchetti in Gazzetta, ma non tutto torna

Direttiva pacchetti in Gazzetta, ma non tutto torna
11 Maggio 12:51 2026

Il dado è tratto: è stata pubblicata l’8 maggio scorso sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la direttiva 2026/1024 approvata recentemente dal Parlamento e dal Consiglio europeo che revisiona e aggiorna in modo significativo la disciplina sui pacchetti turistici prevista dalla direttiva Ue 2015/2302. L’obiettivo è rafforzare la tutela dei viaggiatori, chiarire le regole per le prenotazioni online e correggere le criticità emerse durante la pandemia Covid-19.

LE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Nei “considerando” della direttiva pubblicata in Gazzetta, ovvero le linee interpretative dei singoli articoli, è stato dato specifico peso al tema delle “circostanze eccezionali e inevitabili”, per il quale l’Ue ha limitato l’uso troppo estensivo di questa clausola da parte di compagnie aeree, chiarendo meglio quando è possibile l’annullamento senza indennizzo, specificando che gli eventi devono essere inevitabili, fuori dal controllo dell’operatore e con effetti non evitabili anche adottando tutte le misure ragionevoli.

Inoltre si restringe la possibilità di invocare genericamente l’aumento dei costi, i rincari del carburante, le oscillazioni economiche. In buona sostanza il semplice caro carburante non viene più considerato automaticamente sufficiente per cancellare pacchetti senza responsabilità, per evitare rimborsi o per imporre aumenti indiscriminati. Di fatto il semplice rincaro dei costi del carburante non può essere invocato come circostanza eccezionale al punto da esonerare le compagnie aeree dagli obblighi della riproduzione e assistenza e in ultima analisi del risarcimento.

Gli uffici legali delle associazioni di categoria stanno approfondendo le 26 pagine che compongono la nuova direttiva pubblicata in Gazzetta per valutare con attenzione tutte le possibili implicazioni anche alla luce dell’attuale situazione geopolitica.

I SERVIZI TURISTICI COLLEGATI

Una delle modifiche più rilevanti è la soppressione della categoria dei “servizi turistici collegati”, introdotta nel 2015. Secondo il legislatore europeo, questa categoria aveva creato incertezza giuridica e soprattutto una difficoltà di distinzione rispetto ai veri pacchetti turistici. Da qui la nuova definizione e il chiarimento del concetto di pacchetto turistico, sicuramente ampliato e reso più chiaro, soprattutto per le prenotazioni online multi-servizio.

Una modifica resa necessaria dal fatto che ormai diversi servizi vengono acquistati tramite piattaforme collegate, che  vengono contemplati in tempo reale servizi aggiuntivi e che i dati del viaggiatore sono trasferiti tra vari operatori. Inoltre, se una combinazione di servizi non costituisce un pacchetto, il professionista dovrà informare esplicitamente il cliente che non beneficia della protezione prevista dalla direttiva e che i  servizi acquistati restano separati.

I VOUCHER E LA CANCELLAZIONE SENZA PENALI

La riforma introduce anche una disciplina uniforme sui voucher, nata dall’esperienza dei rimborsi durante il Covid. Le nuove regole prevedono che il viaggiatore possa rifiutare il voucher e chiedere il rimborso in denaro entro 14 giorni; che i voucher abbiano validità massima di 12 mesi e quelli non utilizzati siano rimborsati automaticamente alla scadenza e che le imprese non possano limitare l’uso del voucher a determinati servizi.

Inoltre la direttiva amplia il diritto del viaggiatore di annullare il viaggio senza costi in presenza di “circostanze inevitabili e straordinarie”. Quindi non conta più solo ciò che accade nella destinazione, ma si rilevano anche eventi nel luogo di partenza o situazioni  che incidano significativamente sul viaggio o sul trasporto. Le raccomandazioni ufficiali delle autorità pubbliche potranno essere considerate un elemento di valutazione. Per rendere poi più efficace la tutela dei consumatori, gli organizzatori dovranno confermare la ricezione del reclamo entro 7 giorni e fornire una risposta motivata entro 60 giorni.

PIÙ TRASPARENZA

La nuova direttiva impone infine informazioni più chiare e comprensibili, una maggiore trasparenza contrattuale e la conformità ai requisiti europei di accessibilità digitale per le persone con disabilità, richiamando la direttiva Ue 2019/882. Così come in caso di insolvenza vengono confermate le garanzie di rimborso, le protezioni per il rimpatrio dei viaggiatori e vengono ribaditi i diritti degli organizzatori verso i fornitori di servizi in caso di annullamento o mancata prestazione.

La direttiva entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta. Gli Stati membri avranno circa 28 mesi per recepirla nei rispettivi ordinamenti nazionali, con piena applicazione prevista dal 2029.

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L'Autore

Andrea Lovelock
Andrea Lovelock

Giornalista, esperto di travel industry, docente di Comunicazione turistica. Appassionato di musica e viaggi on the road.

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