Direttiva pacchetti, l’ultimo sì.
Cosa cambia per t.o. e agenzie
Certo, la data – 11 settembre – non è delle più indovinate e paradossalmente 24 anni fa ha segnato profondamente anche tutto il settore dei viaggi e del turismo con l’attacco alle Torri Gemelle.
Ma giovedì prossimo al Parlamento europeo sarà tutto sommato un buon giorno con il D-Day della direttiva pacchetti Ue revisionata. Dopo un dibattito sui contenuti in programma mercoledì, l’indomani si voterà la definitiva riforma della tanto attesa nuova regolamentazione per i viaggi organizzati. Di fatto si discuterà soprattutto sulla protezione dei viaggiatori con pacchetto turistico in caso di interruzioni del viaggio o di fallimento degli operatori turistici.
Nella bozza di mandato negoziale, scritta e poi rielaborata dalla Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (Imco), si punta a “migliorare le norme sulla tutela dei viaggiatori che scelgono un pacchetto turistico sulla base dei problemi riscontrati durante la pandemia di Covid-19 e a seguito del fallimento del gruppo Thomas Cook”, si legge nella nota di Bruxelles.
La direttiva aggiornata dovrà precisare quali informazioni saranno fornite ai viaggiatori e quali sono i diritti di cancellazione del viaggio, nonché i diritti al rimborso e all’assistenza per il rimpatrio, nel caso in cui l’organizzatore fallisca o la vacanza sia interrotta da circostanze impreviste. Le norme riviste dovranno anche chiarire cosa si intende per pacchetto turistico e includere nuove regole sull’uso dei voucher.
È bene ricordare che tra i passaggi più rilevanti del testo di revisione della direttiva c’è l’articolo 22 che prevede il diritto degli organizzatori di ottenere dai fornitori il rimborso di quanto versato per i servizi non eseguiti o cancellati e consentendo di creare un “diritto alla provvista” da parte degli organizzatori che, a loro volta, devono rispondere all’obbligo di rimborso ai viaggiatori in 14 giorni. E ancora l’introduzione del sistema di gestione dei reclami stragiudiziali dei venditori e organizzatori, il procedimento di Adr – Alternative Dispute Resolution per il contenzioso turistico e il nuovo quadro sanzionatorio.
Tra le parti più apprezzate dagli operatori del settore vi sono i miglioramenti e le semplificazioni introdotte nelle definizioni della normativa, come l’esclusione della definizione di pacchetto costituito da più acquisti realizzato entro 3 ore, perché di fatto offre maggiore certezza giuridica sia agli operatori che ai consumatori e l’eliminazione dei servizi turistici collegati, che semplifica la normativa. Anche se, come osservano le associazioni di categoria, rimanendo invariate le norme introdotte per i pacchetti prenotati entro 24 ore (il cosiddetto click through package), permangono incertezze normative e quindi anche pratiche per gli operatori di settore.
Mentre preoccupano e non poco le parti della revisione che attengono la mancata previsione di alcune ipotesi di rimborso tramite voucher obbligatori, e non solamente a discrezione del viaggiatore, che di fatto penalizza uno strumento alternativo al rimborso pecuniario che sarebbe stato utile alle imprese nonchè l’introduzione di onerose procedure di gestione di reclami, che duplicano procedure già presenti in ordinamenti di alcuni stati-membri come in quello italiano , e la previsione di sanzioni sproporzionate.
Al netto di alcuni giudizi e a completare l’esame dei contenuti della revisione, il testo approdato al Parlamento Ue, si può dire che le parti più rilevanti riguardano la semplificazione e definizione di pacchetto turistico, la soppressione dei vincoli percentuali e temporali sugli acconti, che tornano a essere determinati liberamente dalle parti, l’introduzione nell’articolo 12 del termine oggettivo per individuare le circostanze straordinarie, mentre le segnalazioni delle autorità costituiscono ora un semplice elemento di valutazione.
Ora la parola passa ai parlamentari europei chiamati a votare un nuovo assetto regolamentare che non è la perfezione, ma di certo contiene elementi di equità. Un punto di partenza per ristabilire quel necessario equilibrio tra le parti.
LA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA REVISIONE DELLA DIRETTIVA
Nella relazione che accompagna il testo di revisione della direttiva pacchetti, viene evidenziato che “la proposta ha un impatto su circa il 10% dei viaggi nell’Ue, il che rappresenta il 20% del denaro speso nel settore del turismo. Le decisioni che i colegislatori adotteranno possono pertanto avere un impatto diretto e positivo sui cittadini europei e proteggere i turisti da sviluppi imprevisti. È pertanto necessario un approccio equilibrato, che combini una protezione forte ed efficace dei consumatori con la richiesta di mantenere norme semplici e comprensibili per le imprese. Il relatore intende proteggere i viaggiatori in caso di insolvenza, tenendo conto dell’onere finanziario che gli organizzatori di viaggi devono sostenere per garantire tale protezione. Il relatore considera la proposta della Commissione europea una buona base per il lavoro del Parlamento europeo e per i futuri negoziati politici”.
La relazione poi prosegue entrando nel merito delle due ragioni principali che hanno spinto la Commissione europea a proporre questa revisione dell’esistente direttiva. “In primo luogo, in seguito al fallimento delle filiali tedesche della Thomas Cook, sono rimasti bloccati all’estero circa 140mila viaggiatori che hanno dovuto essere rimpatriati. La protezione in caso di insolvenza all’epoca non era sufficiente a coprire i rimborsi per i viaggiatori che avevano effettuato pre pagamenti senza però avere già raggiunto la destinazione. In secondo luogo – si legge – la pandemia di Covid-19 ha creato una notevole incertezza giuridica circa le restrizioni di viaggio imposte, con pesanti conseguenze sia per i viaggiatori che per l’industria del turismo. La situazione ha sollevato interrogativi su quali siano le ragioni valide per cui i consumatori possono annullare un pacchetto di viaggio in caso di restrizioni agli spostamenti. Non dobbiamo quindi dimenticare che entrambi questi eventi hanno dato luogo a una risoluzione votata dal Parlamento, che è stata utile come orientamento per il relatore incaricato di lavorare alla proposta”.
“Alla luce di questi elementi – prosegue il testo – il relatore mira a semplificare la definizione di pacchetto proposta all’articolo 3, a prescindere dalla stipula o meno di contratti separati. Sostituendo il requisito delle 3 ore con un requisito più generale per i servizi di viaggio acquistati nell’ambito della stessa procedura di prenotazione, rendiamo la direttiva più facile da applicare per i fornitori. Allo stesso tempo il relatore propone di prolungare a 72 ore dopo il primo accordo il termine per i servizi di viaggio acquistati su invito del professionista”.
Per quanto riguarda i pagamenti anticipati, “il relatore mantiene il limite del 25% del prezzo totale introdotto nell’articolo 5 bis della proposta della Commissione, ma specifica più chiaramente che questa percentuale potrebbe essere più alta per coprire i pagamenti anticipati necessari a garantire l’organizzazione del pacchetto, come i biglietti aerei o altri pagamenti anticipati destinati agli operatori che prestano servizi all’organizzatore del pacchetto di viaggio. Inoltre, il relatore introduce la possibilità per gli Stati membri di creare un sistema di conti di fiducia per custodire gli acconti versati dai viaggiatori. Con l’aggiunta di un paragrafo all’articolo 11, il relatore rafforza il diritto all’informazione del consumatore, imponendo all’organizzatore del pacchetto di viaggio di informare immediatamente il viaggiatore sulle modifiche apportate al pacchetto”.
Sulle circostanze inevitabili e straordinarie di cui all’articolo 12, “il relatore elimina il luogo di residenza del viaggiatore e chiarisce che qualsiasi evento che influisca sul viaggio dovrebbe essere preso in considerazione per la risoluzione del contratto. Inoltre, il relatore specifica che gli obblighi di quarantena contro la diffusione di malattie contagiose sono fattori pertinenti e che l’avviso di viaggio ufficiale conferisce al viaggiatore il diritto di risolvere il contratto e chiedere un rimborso”.
L’articolo 12 bis sui buoni introdotto dalla Commissione è invece modificato per motivi di tutela contro le frodi: si limita a una sola volta la possibilità di trasferire buoni a titolo gratuito, fornendo nel contempo all’organizzatore di viaggi le informazioni necessarie sul beneficiario del buono. Dovrebbero essere possibili ulteriori trasferimenti di buoni, ma a fronte di ragionevoli spese amministrative.
Riguardo all’efficacia e alla portata della protezione in caso d’insolvenza di cui all’articolo 17, “il relatore limita gli aspetti che dovrebbero essere presi in considerazione per la copertura, eliminando l’elemento relativo alle variazioni del volume delle vendite. Il relatore, inoltre, elimina la possibilità per gli Stati membri di richiedere un secondo livello di protezione. Le due modifiche mirano a garantire che i costi assicurativi in caso di insolvenza non impediscano ai fornitori di pacchetti turistici di offrire questi prodotti, bilanciando nel contempo tale interesse con una solida protezione dei consumatori e un’assicurazione sufficiente. Il relatore specifica inoltre che una conferma della prenotazione e una prova del pagamento sono sufficienti per permettere ai viaggiatori di richiedere un rimborso con facilità”.
In merito ai punti di contatto centrali per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori, di cui all’articolo 18, “il relatore introduce l’obbligo per la Commissione di centralizzare le informazioni sui regimi di protezione in caso d’insolvenza e sui punti di contatto centrali e di rendere tali informazioni disponibili al pubblico sul suo sito web“.
Tutte le misure di protezione dei consumatori proposte nella direttiva possono essere efficaci solo se le regole vengono applicate, ragion per cui il relatore ha introdotto diversi elementi nuovi agli articoli 24, 25 e 26.
Il primo è l’obbligo per l’organizzatore di creare sul proprio sito web un meccanismo di trattamento dei reclami in relazione ai diritti e agli obblighi previsti dalla direttiva, corredato di scadenze chiare per le risposte ai reclami dei viaggiatori. Gli organizzatori e i venditori sono tenuti a conservare i dati necessari per valutare il reclamo per l’intera durata del suo trattamento e dovrebbero essere in grado di metterli a disposizione degli organismi nazionali preposti all’applicazione.
In secondo luogo, il relatore introduce disposizioni più dettagliate per gli Stati membri, stabilendo un regime di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. L’importo massimo di tali sanzioni pecuniarie è pari almeno al 4% del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati o, qualora non siano disponibili informazioni sul fatturato annuo del professionista, è pari a una sanzione pecuniaria massima di almeno 2 milioni di euro.
In terzo luogo, il relatore introduce per gli organizzatori, i venditori, gli intermediari e altri attori che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva l’obbligo di partecipare alla procedura di risoluzione alternativa delle controversie. “Le decisioni risultanti da tali procedure sono per essi vincolanti, fatto salvo il loro diritto di accesso al sistema giudiziario”, si legge in conclusione.



